N. 157 ORDINANZA 24 aprile - 7 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione Veneto - Urbanistica - Piano particolareggiato in variante di
  piano  regolatore - Esecutivita', in caso di mancata avocazione del
  piano nel termine previsto da parte dell'ente preposto al controllo
  -  Ritenuta configurazione di un'indebita forma di silenzio-assenso
  -  Sopravvenuta  modifica del parametro del giudizio - Restituzione
  degli atti al giudice rimettente.
- Legge  della  Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 52, quinto
  comma,  come  modificato  dall'art.  12  della  legge della Regione
  Veneto 11 marzo 1986, n. 9.
- Costituzione, artt. 9 e 117.
(GU n.19 del 15-5-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

    Nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 52, quinto
comma,  della  legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, come
modificato  dall'art. 12  della  legge  della Regione Veneto 11 marzo
1986,  n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno
1985,  n. 61,  recante "Norme per l'assetto e l'uso del territorio"),
promosso  con  ordinanza  emessa  il  15 giugno 1999 dal Consiglio di
Stato  sul  ricorso proposto dall'Associazione italiana per il W.W.F.
contro  il comune di Tambre d'Alpago ed altri, iscritta al n. 292 del
registro  ordinanze  2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2000.
    Visti  l'atto  di  costituzione dell'Associazione italiana per il
W.W.F., nonche' l'atto di intervento della Regione Veneto;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20 novembre  2001  il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
    Uditi  gli  Avvocati  Andrea Pavanini per l'Associazione italiana
per il W.W.F., Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto.
    Ritenuto  che  nel  corso di un giudizio per la revocazione della
sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 1998, n. 668, con
cui  era  stato  respinto  l'appello promosso avverso la sentenza del
Tribunale  amministrativo  regionale  del  Veneto di dichiarazione di
inammissibilita'  del ricorso da parte dell'Associazione italiana del
W.W.F.,  dovendosi  definire la fase rescissoria, lo stesso Consiglio
di   Stato   ha   sollevato,  d'ufficio,  questione  di  legittimita'
costituzionale,   in  riferimento  all'art. 117  della  Costituzione,
dell'art. 52,   quinto   comma,  della  legge  della  Regione  Veneto
27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'art. 12 della legge della
Regione  Veneto  11 marzo  1986, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, recante "Norme per l'assetto e
l'uso del territorio");
        che   oggetto   del   giudizio   di  primo  grado  era  stata
l'approvazione  tacita di una deliberazione del Consiglio comunale di
Tambre   d'Alpago   del   14 febbraio  1987,  recante  "presa  d'atto
dell'approvazione del piano particolareggiato della Palantina";
        che  la configurabilita' di tale approvazione tacita derivava
dalla  applicazione  della  normativa  denunciata, la quale poneva un
termine  perentorio  per  l'avocazione  del  piano da parte dell'ente
preposto al controllo urbanistico, all'inutile trascorso del quale il
piano   diveniva   esecutivo,   configurandosi  cosi'  una  forma  di
silenzio-assenso;
        che,  in  ordine alla rilevanza, il giudice a quo osserva che
la   disposizione   sospettata   di   incostituzionalita',   pur   se
successivamente  abrogata,  in  considerazione  del periodo in cui ha
prodotto  effetti,  deve  ritenersi  applicabile  alla fattispecie in
contestazione,  sia per decidere la questione della tempestivita' del
ricorso  di  primo  grado,  sia  per decidere in caso di accoglimento
della   censura   in  rito  dell'appellante,  sui  motivi  di  merito
incentrati  sulla  carenza  dei  presupposti  per  la  formazione del
silenzio-assenso;
        che  sulla  non  manifesta  infondatezza  della questione, il
giudice   rimettente  richiama  l'orientamento  della  giurisprudenza
costituzionale,  secondo  cui  l'istituto  del  silenzio-assenso,  se
applicato a procedimenti di elevata discrezionalita', come in materia
di  pianificazione,  inciderebbe sull'essenza stessa della competenza
regionale;  inoltre  lo  stesso  giudice  a quo invoca l'orientamento
della  Corte  (sentenza  n. 404  del  1997),  che,  nell'escludere la
fondatezza   della   questione   con   riferimento   agli  interventi
pianificatori  di  carattere  attuativo ed esecutivo, ha sottolineato
che  detti  principi non si riferiscono "alle altre forme particolari
ed   eccezionali   di   interventi  pianificatori,  che  assumono  la
sostanziale   valenza   di  strumenti  urbanistici  generali  per  la
capacita' di costituire variante agli strumenti stessi";
        che infine, posto che il piano particolareggiato in questione
riguarda   immobili  sottoposti  a  vincolo  paesaggistico,  dovrebbe
operare  il  principio  fondamentale  della  necessita'  di pronuncia
esplicita,   mentre  il  silenzio  dell'amministrazione  preposta  al
vincolo  non  puo'  avere  valore di assenso (con richiamo a sentenze
n. 404 del 1997; n. 26 del 1996 e n. 302 del 1988);
        che  nel giudizio avanti alla Corte e' intervenuta la Regione
Veneto,  che  ha  concluso  per  la  inammissibilita' della questione
sollevata,  poiche' formulata in via ipotetica ed astratta e priva di
rilevanza,  sia ai fini del giudizio sulla tempestivita' del ricorso,
sia  in  relazione all'accertamento dei presupposti per la formazione
del  silenzio-assenso;  nel merito conclude per la infondatezza della
questione;
        che in particolare la regione sottolinea come la normativa in
questione   costituirebbe   diretta   applicazione  di  un  principio
affermato  da  una  norma statale; piu' specificamente, dall'art. 25,
comma  1,  lettera  a)  della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia  di  controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero   e   sanatoria  delle  opere  edilizie),  e  che  essa  non
interferirebbe  sulla  materia  dei  vincoli  ambientali,  siano essi
apposti  ai  sensi  della  legge  29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione
delle  bellezze  naturali), ovvero ai sensi dell'art. 1-bis, del d.l.
27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone
di  particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
        che nel giudizio si e' costituita l'Associazione italiana per
il  World Wide Fund for Nature - ONLUS, ricorrente nel giudizio a quo
la quale eccepisce la inammissibilita' per carenza di rilevanza della
questione,  atteso  che la procedura tacita di approvazione dei piani
particolareggiati  troverebbe  applicazione  nella sola ipotesi della
approvazione  di  piani attuativi, che non siano in variante rispetto
al piano regolatore e non, come nel caso di specie, nel caso di piano
particolareggiato adottato in variante allo strumento urbanistico;
        che,  nel  merito,  la  predetta associazione conclude per la
declaratoria  di illegittimita' costituzionale della norma impugnata,
condividendo le argomentazioni del giudice rimettente;
        che,  in  prossimita'  della  data  fissata  per  la pubblica
udienza,  la Regione Veneto ha depositato una memoria, che sottolinea
i profili di inammissibilita' gia' eccepiti nell'atto di intervento e
conclude per la infondatezza della questione;
        che in relazione alla eccepita irrilevanza della questione la
regione  interveniente  sottolinea  un ulteriore profilo, ancorandolo
all'interno   di   una   prospettiva   temporale,  che  inizia  dalla
deliberazione   di   presa   d'atto   dell'approvazione   del   piano
particolareggiato (14 febbraio 1987) e si protrarrebbe fino ad oggi;
        che  in  tale  spazio  temporale  la  deliberazione n. 59 del
26 marzo  1985  (di  adozione  del  piano  particolareggiato) avrebbe
validamente operato, producendo effetti irreversibili;
        che,  nell'imminenza  della  data  fissata  per  la  pubblica
udienza,  anche  l'Associazione  italiana  per il World Wide Fund for
Nature   -   ONLUS,  ha  depositato  una  memoria  in  cui  ribadisce
l'eccezione di inammissibilita' della questione per irrilevanza della
stessa,  concludendo,  nel  merito,  qualora  si  addivenisse  ad una
interpretazione   diversa,  per  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale della norma impugnata.
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita' costituzionale,
sottoposta  in  via incidentale all'esame della Corte con l'ordinanza
del  Consiglio  di  Stato  15 giugno 1999, riguarda l'art. 52, quinto
comma,  della  legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, come
modificato  dall'art. 12  della  legge  della Regione Veneto 11 marzo
1986,  n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno
1985, n. 61, recante "Norme per l'assetto e l'uso del territorio");
        che  la questione e' proposta sotto il duplice profilo che la
norma  configura  una  forma  di silenzio-assenso anche in ipotesi di
approvazione  di  piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica,
in   difformita'   o  variante  di  piano  regolatore,  ed  anche  se
comprendente immobili sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale;
        che  nel  dispositivo  dell'ordinanza  di rimessione e' fatto
riferimento al solo parametro dell'art. 117 della Costituzione, ma in
realta',  nella  motivazione  sulla  non  manifesta  infondatezza, si
argomenta  anche,  con riferimento implicito al parametro dell'art. 9
della  Costituzione,  attraverso  il  richiamo  alla previsione della
norma   denunciata   riguardante   immobili   sottoposti   a  vincolo
paesaggistico-ambientale  e al "principio fondamentale, risultante da
una  serie  di  norme  in  materia  ambientale,  della  necessita' di
pronuncia esplicita, mentre il silenzio dell'amministrazione preposta
al  vincolo  non  puo'  avere  valore  di assenso", con richiamo alle
sentenze di questa Corte n. 404 del 1997, n. 26 del 1996 e n. 302 del
1988, riguardanti, appunto, i profili del silenzio-assenso in materia
paesaggistico-ambientale;
        che,   successivamente   all'emanazione  della  ordinanza  di
rimessione,  e'  stata  promulgata  ed  e' entrata in vigore la legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al Titolo V della
parte  seconda  della  Costituzione),  il  cui  art. 3  ha sostituito
l'intero  testo  dell'art. 117 della Costituzione, innovando anche la
ripartizione  delle  competenze  non  solo  nel settore urbanistico -
governo del territorio, ma anche in quello della tutela dell'ambiente
e della valorizzazione dei beni ambientali;
        che,  pertanto,  in  via  del  tutto  preliminare,  stante il
mutamento  della  norma  costituzionale  invocata  come  parametro di
giudizio,  si rende necessario disporre la restituzione degli atti al
giudice  rimettente  per  un  nuovo esame dei termini della questione
(cfr.  ordinanze  nn. 14  e  13 del 2002; n. 416, n. 397 e n. 382 del
2001).
                              P. Q. M.
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
02C0382