N. 183 ORDINANZA 6 - 10 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Impiego  pubblico  -  Giurisdizione  nelle  controversie  di lavoro -
  Passaggio  dalla  giurisdizione  amministrativa  alla giurisdizione
  ordinaria  -  Fissazione  del termine di decadenza del 15 settembre
  2000  per  l'instaurazione  dei processi amministrativi - Lamentata
  violazione  del  diritto di agire in giudizio nonche' irragionevole
  riduzione  degli ordinari termini - Ius superveniens - Restituzione
  degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.19 del 15-5-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Massimo VARI;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'articolo 45, comma
17,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni
in   materia   di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nelle
amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle controversie di
lavoro  e  di  giurisdizione  amministrativa,  emanate  in attuazione
dell'art. 11,  comma  4,  della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso
con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001 dal Tribunale amministrativo
regionale  della  Sicilia  - sezione staccata di Catania, iscritta al
n. 452  del  registro  ordinanze  2001  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 24, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  l'atto  di costituzione della parte convenuta del giudizio
principale, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 il giudice relatore
Carlo Mezzanotte;
    Uditi  l'avvocato  Umberto Di Giovanni per la parte convenuta del
giudizio principale e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio  avente  ad  oggetto
l'accertamento  del  diritto  del  ricorrente al rimborso delle spese
legali  da parte del Comune di Palagonia, in relazione a procedimenti
penali  conclusisi  con  la  sua  assoluzione  e,  ove necessario, la
richiesta   di   annullamento   di   qualsiasi   atto  amministrativo
denegatorio   del  diritto  del  ricorrente  medesimo,  il  Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania,
con ordinanza del 26 febbraio 2001, ha sollevato, in riferimento agli
articoli  3  e  24  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 45,  comma  17,  del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione
e   di   rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche,  di
giurisdizione   nelle  controversie  di  lavoro  e  di  giurisdizione
amministrativa,  emanate  in  attuazione dell'art. 11, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59);
        che la disposizione censurata stabilisce che "sono attribuite
al   giudice  ordinario,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro,  le
controversie   di   cui   all'articolo  68  del  decreto  legislativo
3 febbraio   1993,  n. 29,  come  modificato  dal  presente  decreto,
relative  a  questioni  attinenti  al  periodo del rapporto di lavoro
successivo  al  30 giugno  1998. Le controversie relative a questioni
attinenti  al  periodo  del  rapporto di lavoro anteriore a tale data
restano   attribuite   alla   giurisdizione   esclusiva  del  giudice
amministrativo  e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro
il 15 settembre 2000";
        che,   ad   avviso   del  remittente,  la  questione  sarebbe
senz'altro   rilevante,   in   quanto   il   ricorso,  notificato  il
13 settembre   2000,  ma  depositato  il  5 ottobre  2000,  e'  stato
indubbiamente  proposto oltre il termine stabilito dalla disposizione
censurata,  dovendosi  avere riguardo nel processo amministrativo, ai
fini  del  perfezionamento  della  fattispecie della proposizione del
ricorso,  alla  data  del deposito dello stesso, successivamente alla
notificazione;
        che   la   questione   sarebbe  altresi'  non  manifestamente
infondata,  dal  momento  che la disposizione censurata comporterebbe
sia  una  irragionevole (perche' dovuta soltanto alla mera casualita'
dell'essersi  il  credito maturato ad una certa data) riduzione degli
ordinari  termini  prescrizionali,  in  conseguenza dello sbarramento
fissato al 15 settembre 2000, sia una violazione del diritto di agire
in  giudizio,  in quanto in simili ipotesi il dipendente non potrebbe
agire ne' davanti al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le
fattispecie  formatesi  in  data  anteriore  al  30 giugno  1998, ne'
davanti  al  giudice  amministrativo, che ha perduto la giurisdizione
transitoriamente   attribuitagli   fino   allo  scadere  del  termine
decadenziale stabilito dalla medesima disposizione;
        che  si  e'  costituito  nel  presente  giudizio il Comune di
Palagonia,  eccependo  in primo luogo la irrilevanza della questione,
sulla  base del rilievo che non esisterebbe una norma che attribuisca
al  dipendente  comunale  il  diritto  al rimborso delle spese legali
eventualmente sostenute per la difesa nei procedimenti penali cui sia
stato  sottoposto,  ancorche' per fatti connessi all'espletamento del
servizio,  e  concludendo,  nel merito, per la manifesta infondatezza
della  questione  stessa,  in  quanto  la  disposizione censurata non
inciderebbe  sui diritti del pubblico dipendente, ma solo sui termini
di  proposizione  dell'azione,  regolati  in modo omogeneo, mentre la
dedotta  violazione  dell'art. 24 Cost. sarebbe frutto di un equivoco
del  remittente,  essendo  del tutto evidente che la fissazione di un
termine  di decadenza non preclude affatto la tutela delle situazioni
di  diritto  o  di  interesse,  ma solo ne disciplina le modalita' di
esercizio   in   relazione   alle   finalita'   di   certezza   della
individuazione  del  giudice  in  un  momento  di  passaggio dall'una
all'altra giurisdizione;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, per
chiedere  che  la questione sia dichiarata inammissibile o infondata:
la  disposizione  censurata,  abrogata dall'art. 72, comma 1, lettera
bb),    del    d.lgs.   31 marzo   2001,   n. 165   (Norme   generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), ma riprodotta dall'art. 69, comma 7, del medesimo d.lgs.,
si   limiterebbe   infatti   ad  operare  una  mera  ripartizione  di
giurisdizione tra giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro
e  giudice  amministrativo,  utilizzando lo strumento della decadenza
legato  a un determinato limite temporale, pienamente compatibile con
i principia costituzionali.
    Considerato  che,  successivamente alla pronuncia della ordinanza
di  rimessione,  e' entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo
2001,  n. 165,  il  quale,  all'articolo 72, comma 1, lettera bb), ha
disposto   l'abrogazione,  tra  numerose  altre,  della  disposizione
censurata,  e,  all'art. 69,  comma  7,  ne ha tuttavia riprodotto il
contenuto apportandovi alcune modificazioni;
        che,  non  essendo  la  disposizione censurata riprodotta nel
suddetto  decreto  legislativo  nella  sua identica formulazione, non
puo'  operare il principio, piu' volte affermato da questa Corte, del
trasferimento  della questione sulla disposizione attraverso la quale
vive  nell'ordinamento  la norma censurata (sentenza n. 376 del 2000;
ordinanza  n. 11  del  2002),  ma si rende necessaria la restituzione
degli  atti  al  giudice remittente perche' proceda ad un nuovo esame
della rilevanza della questione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti al Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
                         Il Presidente: Vari
                      Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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