MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 marzo 2002 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per concessione preventiva - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.  FOMP  Fonderie,  unita'  di
Valmadera. (Decreto n. 30836).
(GU n.114 del 17-5-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1oottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto  il decreto n. 3/01 del 26 novembre 2001 emesso dal tribunale
di  Lecco  con  il  quale  e' stata dichiarata aperta la procedura di
concordato preventivo cessio bonorum della S.p.a. FOMP Fonderie;
  Vista  l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 3 dicembre 2001;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
  In  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. FOMP Fonderie,
sede  in  Valmadera  (Lecco),  unita'  in  Valmadera  (Lecco), per un
massimo  di 19 unita' lavorative e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 3 dicembre
2001 al 2 dicembre 2002.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 marzo 2002
                                       Il direttore generale: Achille