COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 aprile 2002 

Elevazione per le azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a. (dal 1
maggio  2002  Edison S.p.a.) della percentuale prevista dall'art. 108
del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n.
13546).
(GU n.117 del 21-5-2002)

                            IL PRESIDENTE
                     DELLA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA

  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  l'art.  108  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
che  impone  a  chiunque  venga  a detenere una partecipazione in una
societa'  quotata  superiore  al  novanta  per  cento  di  promuovere
un'offerta  pubblica  di  acquisto  sulla  totalita' delle azioni con
diritto  di  voto  al  prezzo fissato dalla CONSOB, se non ripristina
entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare
andamento delle negoziazioni;
  Visto  l'art.  112  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
che  attribuisce  alla  CONSOB  il  potere  di  elevare  per  singole
societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale
prevista dal citato art. 108;
  Visto  l'art.  50,  comma  2, del proprio regolamento del 14 maggio
1999, n. 11971 e successive modifiche;
  Visti  i criteri adottati da Borsa Italiana S.p.a. in base ai quali
viene   valutata  l'opportunita'  di  modificare  la  percentuale  di
possesso  azionario  di  cui  all'art.  108  del  decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
  Vista la propria delibera n. 13196 del 17 luglio 2001 con la quale,
per  le  azioni ordinarie emesse dalla Montedison, e' stata elevata a
92   la   percentuale  prevista  dall'art.  108  del  citato  decreto
legislativo n. 58/1998;
  Considerato  che  nel  documento  informativo  pubblicato  in  data
18 luglio 2001 da Italenergia S.p.a. relativo all'offerta pubblica di
acquisto  sulla totalita' delle azioni ordinarie emesse da Montedison
ai  sensi  dell'art. 102, comma 1 del decreto legislativo n. 58/1998,
la  stessa  Italenergia  aveva  espresso  la  volonta' di mantenere a
quotazione  la  societa' e, pertanto, qualora fosse stata superata la
percentuale  rilevante  ai  fini  dell'obbligo di OPA ex art. 108 del
decreto  legislativo  n. 58/1998, era stata dichiarata la volonta' di
ripristinare  il  flottante,  cosi' come previsto dalla norma citata,
entro quattro mesi dal superamento della soglia;
  Considerato  che, al termine della citata offerta, conclusa in data
21 agosto 2001, Italenergia risultava detenere il 96,86% dal capitale
ordinario di Montedison;
  Considerato  che  Italenergia, al fine del ripristino del flottante
idoneo  ad  assicurare  il  regolare andamento delle negoziazioni, ha
posto  in  essere  le  seguenti  operazioni, incluse in una complessa
ristrutturazione   societaria   del   gruppo  Montedison/Edison:  (1)
conversione  facoltativa  una  tantum  delle  azioni di risparmio non
convertibili  Montedison  in azioni ordinarie, (2) scissione parziale
non  proporzionale  della  Falck  S.p.a.  in  Montedison S.p.a. e (3)
fusione  per  incorporazione  in Montedison di Edison, Fiat Energia e
Sondel;
  Considerato  che  in data 31 dicembre 2001 e' stata iscritta presso
il  registro  delle imprese di Milano la deliberazione dell'assemblea
straordinaria  della  Montedison  del 20 dicembre 2001 in merito alla
operazioni sopra citate;
  Viste  le  note del 9 e 26 aprile 2002 di Italenergia, con le quali
e' stato comunicato che:
    l'atto  di  fusione  per  incorporazione  nella  Montedison delle
societa'  Edison,  Fiat  Energia  e Sondel e' stato stipulato in data
5 aprile  2002 con efficacia giuridica al 1 maggio 2002 ed effetto ai
fini contabili dal 1 gennaio 2002;
    Montedison   dal   1   maggio  2002  assumera'  la  denominazione
dell'incorporata Edison S.p.a.;
    per  effetto  delle  citate operazioni, il capitale sociale della
"nuova"  Edison  alla  data  del  1  maggio 2002, e' costituito da n.
2.882.914.993   azioni   ordinarie  e  da  n.  77.414.699  azioni  di
risparmio, tutte con valore nominale di euro 1.00;
    la  quota di capitale ordinario della "nuova" Edison, detenuta da
Italenergia alla data del 1 maggio 2002, e' di 91,5%;
  Considerato  che  le piu' ampie dimensioni aziendali e del capitale
del  nuovo  soggetto giuridico dopo la fusione ed anche le differenti
dimensioni  del  mercato dei relativi strumenti finanziari consentono
di  ritenere  che  un  flottante  pari  al  5 per cento sia idoneo ad
assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;
  Sentita la Borsa italiana S.p.a.;

                              Delibera:

  Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  per  le  azioni ordinarie emesse dalla Montedison S.p.a. (Edison
S.p.a.  dal  1 maggio 2002) la percentuale prevista dall'art. 108 del
medesimo decreto e' elevata a 95.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel bollettino della CONSOB.
    Roma, 30 aprile 2002
                                              Il Presidente: Spaventa