N. 210 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 2001
Ordinanza emessa il 10 luglio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 aprile 2002) dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da GE Power Controls Holding Italia S.p.a. contro Agenzia delle Entrate Registro di Milano 1 Privati. Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Applicazione dell'INVIM ordinaria ai conferimenti in societa' - Determinazione dell'incremento di valore imponibile per i fabbricati strumentali, esenti da INVIM decennale (ex art. 25, secondo comma, lett. d, d.P.R. n. 643/1972) - Mancanza di disciplina specifica Conseguente necessita' di considerare come valore iniziale quello che l'immobile aveva all'epoca dell'acquisto, anziche' alla scadenza dell'ultimo decennio di possesso ininterrotto - Ingiustificato aggravio fiscale per il contribuente gia' beneficiario dell'esenzione d'imposta - Violazione del principio di eguaglianza tributaria. - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6, comma settimo. - Costituzione, artt. 3 e 53.(GU n.20 del 22-5-2002 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 2508/01 depositato il 23 febbraio 2001, avverso avv. di accert. n. 982V028841000 - INVIM, Contro Agenzia Entrate Registro di Milano 1 Privati, proposto da GE Power Controls Italia S.p.a., residente a MILANO in via Tortona n. 27, difeso da: avv. Angelo Ciaravella rag. Antonio Manzoni residente a Milano in via Vittor Pisani n. 6. All'esito dell'odierna discussione in pubblica udienza, la Commissione osserva quanto segue. Con tempestivo ricorso, la S.p.a. GE Power Controla Holding Italia impugnava l'avviso di accertamento valutazione notificatole dall'Ufficio del Registro di Milano con il quale era stato rettificato il valore iniziale dichiarato ai fini INVIM con riferimento a taluni degli immobili strumentali - tutti esenti da INVIM decennale ai sensi dell'art. 25 comma 2 lett. d) d.P.R. n. 643/1972 - che avevano formato oggetto di un atto di conferimento d'azienda stipulato dalla medesima societa', registrata il 30 dicembre 1998. A sostegno dell'impugnazione mossa deduceva la ricorrente l'illegittimita' dell'operato dell'Ufficio - che aveva proceduto a retrodatare il riferimento temporale posto dalla GE Power a base del valore iniziale di detti immobili dichiarato dalla contribuente, e cio' in applicazione del disposto di cui all'art. 6 comma 7 del d.P.R. citato - richiamando l'esenzione dall'imposta goduta, che giustificava l'individuazione della data di riferimento per la determinazione del valore iniziale nel 30 ottobre 1991 indicata, essendo tale data quella di scadenza dell'ultimo ininterrotto decennio di possesso da parte sua. Un diverso orientamento sarebbe stato in contrasto, secondo con la GE Power, con la natura sostanzialmente unitaria del tributo in questione - la cui diversificazione nelle due fattispecie rispettivamente previste dall'art. 2 e dall'art. 3 del dPR n. 643/1972 altro non rifletteva se non la diversita' dei due presupposti generatori dell'imposta, da considerarsi comunque unitaria - e con il riconoscimento legislativo di una vera e propria esenzione dall'imposta per i beni strumentali quali quelli in questione, esenzione che altrimenti si sarebbe dovuta interpretare come mera sospensione o mero rinvio dell'imposizione, a fronte di una ben diversa previsione da parte del citato art. 25 lett. d). Del resto, secondo la ricorrente, per esenzione d'imposta doveva intendersi la rinuncia dello Stato alla percezione di un tributo pur in presenza dei presupposti per la sua applicazione, con la conseguenza che il bene risultava tassato ma non ne veniva percetto il tributo relativo: cio' consentiva di ritenere che il plusvalore dell'immobile strumentale fosse da considerare tassato al compimento del periodo di legge, con tutti i susseguenti effetti in tema di progressivita' delle aliquote INVIM. Richiamando infine giurisprudenza e dottrina espressasi in senso favorevole alla tesi sostenuta, la GE Power instava quindi in principalita' per la declaratoria di nullita' dell'avviso impugnato, chiedendo in via subordinata la riduzione dell'imposta liquidata dall'Ufficio in considerazione delle spese deducibili sostenute nel periodo contemplato nell'avviso stesso. Nel giudizio cosi' instaurato non si costituiva l'Ufficio. Disposta su istanza della ricorrente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, la Commissione, all'esito dell'odierna discussione in pubblica udienza - cui nessuno presenziava per l'Ufficio - quanto sopra premesso in fatto, rileva in diritto quanto segue. Deve preliminarmente rilevarsi come, pur non potendosi dubitare della unitarieta' dell'imposta INVIM in questione - al di la' della distinta previsione di cui agli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 643/1972, che appare correlata alla individuazione delle due distinte fattispecie generative del tributo e cioe' l'alienazione dell'immobile ed il decorso del tempo - del pari non puo' dubitarsi, sulla base della chiara lettera della normativa dettata dall'art. 25 del medesimo d.P.R., che solo in relazione all'INVIM decennale sia disposta l'esenzione dal tributo per i beni strumentali all'attivita' della societa', quali quelli oggetto dell'atto di conferimento d'azienda stipulato dalla GE Power. Del pari non puo' revocarsi in dubbio che tale ultimo atto, facendo venir meno quel vincolo di strumentalita' che costituisce il presupposto per l'esonero dal tributo, comporti l'assoggettamento della societa' conferente alla medesima imposizione da cui era in precedenza esentata. Cio' premesso, ed atteso che per la determinazione del valore immobiliare da prendere a base della quantificazione dell'imposta incrementativa di conseguenza dovuta, correttamente l'Ufficio ha fatto riferimento all'art. 6 comma 7 del d.P.R. citato - in difetto di altra disposizione di raccordo con l'esenzione di imposta di cui all'art. 25 - deve rilevarsi la condivisibilita', in via astratta, dell'argomentazione svolta dalla GE Power in ordine all'effettiva portata dell'esenzione dall'INVIM decennale in questione onde individuare la base imponibile applicabile nel caso concreto. Indubbiamente l'esser esonerati dalla corresponsione di un tributo - in presenza di determinate condizioni di diritto al beneficio - non vuol dire che il tributo non sia di per se' dovuto, qualora ne ricorrano i presupposti di irrogazione (nel caso dell'INVIM decennale, la disponibilita' di beni immobili nel corso del decennio). La previsione da parte del legislatore fiscale di particolari requisiti oggettivi che legittimano l'esonero del contribuente dall'imposta vuol dire solo che lo Stato rinuncia alla percezione di un'imposta che in difetto di quei requisiti sarebbe comunque dovuta, con la conseguenza che in una situazione di esonero siffatta viene sostanzialmente meno solo l'onere di pagamento per il contribuente, ma non certamente i presupposti per l'irrogazione del tributo (quale, nel caso di specie, il decorso del tempo previsto). Secondo tale prospettazione, il plusvalore dell'immobile strumentale sarebbe pertanto da considerare pur sempre tassato al compimento del periodo stabilito per l'insorgenza dell'imposta, anche se l'esenzione decretata dall'art. 25 in favore della societa' intestataria di fatto esonerava quest'ultima dal relativo pagamento. Posta la condivisibilita' di una siffatta argomentazione, la circostanza che purtuttavia la normativa vigente non contempli alcuna diversita' nella determinazione della base imponibile applicabile con riferimento agli immobili che beneficiavano dell'esenzione d'imposta di cui sopra, integra a parere della Commissione una disparita' di trattamento fra contribuenti suscettibile di velare di profili di illegittimita' costituzionale la disposizione di cui al settimo comma dell'art. 6 d.P.R. n. 643/1972 nella specie applicata dall'ente impositore. Invero, risultano da tale ultima norma disciplinate in modo analogo posizioni contributive sostanzialmente disomogenee - quali quella del contribuente che perda il beneficio dell'esenzione dall'INVIM decennale di cui godeva e quella del contribuente che di tale beneficio non ha mai goduto - finendo per di piu' per comportare un ingiustificato aggravio fiscale del contribuente gia' beneficiario di esenzione di imposta (perche' in possesso dei requisiti oggettivi dalla legge prestabiliti) rispetto a quello che difettava dei requisiti richiesti per godere del beneficio stesso. Appare cosi' violato il principio di eguaglianza tributaria posto dagli artt. 3 e 53 Cost., secondo il quale ad uguali situazioni contributive devono corrispondere uguali regimi impositivi e viceversa (cfr. la sentenza n. 42/1980 della Corte costituzionale in tema di ILOR). Le suesposte considerazioni inducono la Commissione a sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6. settimo comma del d.P.R. n. 643/1972 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, non potendosi dubitare che tale questione, oltre a non apparire manifestamente infondata, si palesi altresi' rilevante ai fini della decisione dell'odierna controversia tributaria, venendo essa proprio sulla determinazione della base imponibile dell'lNVIM azionata dall'Amministrazione finanziaria.
P. Q. M. La Commissione dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 settimo comma del d.P.R. n. 643/1972 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso - mantenendo ferma la sospensione della riscossione coattiva gia' decretata - ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, oltre che alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e che ne sia data comunicazione ai Presidenti della camera dei deputati e del Senato. Milano, addi' 10 luglio 2001 Il presidente estensore:Centurelli 02C0396