N. 210 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 2001

Ordinanza   emessa   il   10   luglio   2001  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale   il  18 aprile  2002)  dalla  Commissione  tributaria
provinciale  di  Milano  sul  ricorso  proposto  da GE Power Controls
Holding Italia S.p.a. contro Agenzia delle Entrate Registro di Milano
1 Privati.

Imposta   sull'incremento   di   valore   degli  immobili  (INVIM)  -
  Applicazione  dell'INVIM  ordinaria  ai  conferimenti in societa' -
  Determinazione   dell'incremento   di   valore   imponibile  per  i
  fabbricati  strumentali,  esenti  da  INVIM  decennale (ex art. 25,
  secondo   comma,   lett.  d,  d.P.R.  n. 643/1972)  -  Mancanza  di
  disciplina  specifica  Conseguente  necessita'  di considerare come
  valore    iniziale    quello   che   l'immobile   aveva   all'epoca
  dell'acquisto,  anziche'  alla  scadenza  dell'ultimo  decennio  di
  possesso  ininterrotto  -  Ingiustificato  aggravio  fiscale per il
  contribuente   gia'   beneficiario   dell'esenzione   d'imposta   -
  Violazione del principio di eguaglianza tributaria.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6, comma settimo.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.20 del 22-5-2002 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la   seguente  ordinanza,  sul  ricorso  n. 2508/01
depositato   il   23 febbraio   2001,   avverso   avv.   di   accert.
n. 982V028841000 - INVIM,
    Contro  Agenzia Entrate Registro di Milano 1 Privati, proposto da
GE  Power  Controls  Italia S.p.a., residente a MILANO in via Tortona
n. 27,  difeso  da:  avv.  Angelo  Ciaravella  rag.  Antonio  Manzoni
residente a Milano in via Vittor Pisani n. 6.
    All'esito   dell'odierna  discussione  in  pubblica  udienza,  la
Commissione osserva quanto segue.
    Con  tempestivo  ricorso,  la  S.p.a.  GE  Power Controla Holding
Italia  impugnava  l'avviso  di accertamento valutazione notificatole
dall'Ufficio   del   Registro  di  Milano  con  il  quale  era  stato
rettificato   il   valore  iniziale  dichiarato  ai  fini  INVIM  con
riferimento  a  taluni  degli  immobili strumentali - tutti esenti da
INVIM  decennale  ai  sensi  dell'art.  25  comma  2  lett. d) d.P.R.
n. 643/1972  - che avevano formato oggetto di un atto di conferimento
d'azienda   stipulato   dalla   medesima   societa',   registrata  il
30 dicembre 1998.
    A   sostegno   dell'impugnazione  mossa  deduceva  la  ricorrente
l'illegittimita'  dell'operato  dell'Ufficio  - che aveva proceduto a
retrodatare  il riferimento temporale posto dalla GE Power a base del
valore  iniziale  di  detti immobili dichiarato dalla contribuente, e
cio'  in  applicazione  del  disposto  di  cui all'art. 6 comma 7 del
d.P.R.  citato  -  richiamando  l'esenzione  dall'imposta goduta, che
giustificava  l'individuazione  della  data  di  riferimento  per  la
determinazione  del  valore  iniziale  nel  30 ottobre 1991 indicata,
essendo   tale  data  quella  di  scadenza  dell'ultimo  ininterrotto
decennio di possesso da parte sua.
    Un  diverso  orientamento sarebbe stato in contrasto, secondo con
la  GE  Power,  con la natura sostanzialmente unitaria del tributo in
questione   -   la   cui   diversificazione   nelle  due  fattispecie
rispettivamente   previste   dall'art. 2   e   dall'art. 3   del  dPR
n. 643/1972  altro  non  rifletteva  se  non  la  diversita'  dei due
presupposti   generatori   dell'imposta,   da  considerarsi  comunque
unitaria  - e con il riconoscimento legislativo di una vera e propria
esenzione  dall'imposta  per  i  beni  strumentali  quali  quelli  in
questione,  esenzione  che  altrimenti si sarebbe dovuta interpretare
come mera sospensione o mero rinvio dell'imposizione, a fronte di una
ben  diversa  previsione  da  parte  del citato art. 25 lett. d). Del
resto,   secondo   la  ricorrente,  per  esenzione  d'imposta  doveva
intendersi  la rinuncia dello Stato alla percezione di un tributo pur
in   presenza  dei  presupposti  per  la  sua  applicazione,  con  la
conseguenza  che  il bene risultava tassato ma non ne veniva percetto
il  tributo  relativo:  cio' consentiva di ritenere che il plusvalore
dell'immobile  strumentale fosse da considerare tassato al compimento
del  periodo  di  legge,  con  tutti i susseguenti effetti in tema di
progressivita' delle aliquote INVIM.
    Richiamando  infine giurisprudenza e dottrina espressasi in senso
favorevole  alla  tesi  sostenuta,  la  GE  Power  instava  quindi in
principalita'  per la declaratoria di nullita' dell'avviso impugnato,
chiedendo  in  via  subordinata  la  riduzione dell'imposta liquidata
dall'Ufficio  in  considerazione delle spese deducibili sostenute nel
periodo contemplato nell'avviso stesso.
    Nel giudizio cosi' instaurato non si costituiva l'Ufficio.
    Disposta    su    istanza   della   ricorrente   la   sospensione
dell'esecuzione   dell'atto   impugnato,  la  Commissione,  all'esito
dell'odierna   discussione   in   pubblica   udienza  -  cui  nessuno
presenziava per l'Ufficio - quanto sopra premesso in fatto, rileva in
diritto quanto segue.
    Deve  preliminarmente  rilevarsi come, pur non potendosi dubitare
della  unitarieta'  dell'imposta INVIM in questione - al di la' della
distinta  previsione  di cui agli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 643/1972,
che   appare   correlata   alla  individuazione  delle  due  distinte
fattispecie    generative   del   tributo   e   cioe'   l'alienazione
dell'immobile  ed il decorso del tempo - del pari non puo' dubitarsi,
sulla  base della chiara lettera della normativa dettata dall'art. 25
del  medesimo  d.P.R.,  che solo in relazione all'INVIM decennale sia
disposta l'esenzione dal tributo per i beni strumentali all'attivita'
della  societa',  quali  quelli  oggetto  dell'atto  di  conferimento
d'azienda stipulato dalla GE Power.
    Del  pari  non  puo'  revocarsi  in  dubbio che tale ultimo atto,
facendo  venir meno quel vincolo di strumentalita' che costituisce il
presupposto  per  l'esonero  dal  tributo, comporti l'assoggettamento
della  societa'  conferente  alla  medesima imposizione da cui era in
precedenza esentata.
    Cio'  premesso,  ed  atteso  che per la determinazione del valore
immobiliare  da  prendere  a  base della quantificazione dell'imposta
incrementativa  di  conseguenza  dovuta,  correttamente  l'Ufficio ha
fatto  riferimento  all'art. 6 comma 7 del d.P.R. citato - in difetto
di  altra  disposizione di raccordo con l'esenzione di imposta di cui
all'art. 25  -  deve  rilevarsi la condivisibilita', in via astratta,
dell'argomentazione  svolta  dalla  GE  Power in ordine all'effettiva
portata   dell'esenzione   dall'INVIM  decennale  in  questione  onde
individuare la base imponibile applicabile nel caso concreto.
    Indubbiamente   l'esser  esonerati  dalla  corresponsione  di  un
tributo  -  in  presenza  di  determinate  condizioni  di  diritto al
beneficio  -  non vuol dire che il tributo non sia di per se' dovuto,
qualora   ne   ricorrano  i  presupposti  di  irrogazione  (nel  caso
dell'INVIM  decennale,  la  disponibilita' di beni immobili nel corso
del decennio).
    La  previsione  da  parte  del legislatore fiscale di particolari
requisiti   oggettivi  che  legittimano  l'esonero  del  contribuente
dall'imposta  vuol dire solo che lo Stato rinuncia alla percezione di
un'imposta  che in difetto di quei requisiti sarebbe comunque dovuta,
con  la  conseguenza  che in una situazione di esonero siffatta viene
sostanzialmente  meno  solo l'onere di pagamento per il contribuente,
ma non certamente i presupposti per l'irrogazione del tributo (quale,
nel caso di specie, il decorso del tempo previsto).
    Secondo   tale   prospettazione,   il   plusvalore  dell'immobile
strumentale  sarebbe  pertanto  da  considerare pur sempre tassato al
compimento del periodo stabilito per l'insorgenza dell'imposta, anche
se  l'esenzione  decretata  dall'art. 25  in  favore  della  societa'
intestataria di fatto esonerava quest'ultima dal relativo pagamento.
    Posta  la  condivisibilita'  di  una  siffatta argomentazione, la
circostanza che purtuttavia la normativa vigente non contempli alcuna
diversita' nella determinazione della base imponibile applicabile con
riferimento  agli immobili che beneficiavano dell'esenzione d'imposta
di  cui  sopra,  integra a parere della Commissione una disparita' di
trattamento  fra  contribuenti  suscettibile  di velare di profili di
illegittimita' costituzionale la disposizione di cui al settimo comma
dell'art. 6  d.P.R.  n. 643/1972  nella  specie  applicata  dall'ente
impositore.
    Invero,  risultano  da  tale  ultima  norma  disciplinate in modo
analogo  posizioni  contributive  sostanzialmente disomogenee - quali
quella   del  contribuente  che  perda  il  beneficio  dell'esenzione
dall'INVIM  decennale  di cui godeva e quella del contribuente che di
tale beneficio non ha mai goduto - finendo per di piu' per comportare
un ingiustificato aggravio fiscale del contribuente gia' beneficiario
di  esenzione di imposta (perche' in possesso dei requisiti oggettivi
dalla  legge  prestabiliti)  rispetto  a  quello  che  difettava  dei
requisiti richiesti per godere del beneficio stesso.
    Appare cosi' violato il principio di eguaglianza tributaria posto
dagli  artt.  3  e  53  Cost.,  secondo il quale ad uguali situazioni
contributive   devono   corrispondere   uguali  regimi  impositivi  e
viceversa  (cfr. la sentenza n. 42/1980 della Corte costituzionale in
tema di ILOR).
    Le  suesposte  considerazioni inducono la Commissione a sollevare
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 6. settimo comma
del   d.P.R.  n. 643/1972  in  relazione  agli  artt. 3  e  53  della
Costituzione,  non potendosi dubitare che tale questione, oltre a non
apparire  manifestamente  infondata,  si palesi altresi' rilevante ai
fini  della  decisione  dell'odierna controversia tributaria, venendo
essa  proprio  sulla  determinazione della base imponibile dell'lNVIM
azionata dall'Amministrazione finanziaria.
                              P. Q. M.
    La  Commissione dichiara rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 settimo comma
del   d.P.R.  n. 643/1972  in  relazione  agli  artt. 3  e  53  della
Costituzione;
    Sospende  il  giudizio in corso - mantenendo ferma la sospensione
della riscossione coattiva gia' decretata - ed ordina la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata, a cura della
segreteria,  oltre  che  alle  parti, al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  che ne sia data comunicazione ai Presidenti della camera
dei deputati e del Senato.
        Milano, addi' 10 luglio 2001
                 Il presidente estensore:Centurelli
02C0396