N. 211 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 2002
Ordinanza emessa il 27 febbraio 2002 dal tribunale di Pesaro nel procedimento civile vertente tra Biscontini Auto S.r.l. e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Domanda di condono con o senza espressa riserva di ripetizione delle somme versate - Accertamento giudiziale dell'inesistenza dell'obbligo contributivo e ripetizione dell'indebito - Interessi sulle somme da rimborsare da parte degli enti impositori - Esclusione - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi in caso di ripetizione d'indebito - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di azione e di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 417/1998. - Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9, ultimo periodo. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.20 del 22-5-2002 )
IL TRIBUNALE Vista la sentenza non definitiva n. 37/2002 in data 12 dicembre 2002, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. R.G. 1208/1999 vertente tra Biscontini Auto S.r.l, in persona del legale rappresentante appellante, e Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Pesaro, in persona del legale rappresentantc p.t., appellato. Fatto e diritto Con ricorso ritualmente notificato, la Biscontini Auto S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 579/1996, emesso dal pretore di Pesaro in data 28 giugno 1996, su istanza dell'I.N.P.S., con cui veniva ingiunto alla societa' il pagamento della somma di L. 459.862.153 a titolo di contributi omessi. Esponeva che il provvedimento era illegittimo, stante l'infondatezza dei rilievi contenuti nel verbale ispettivo elevato a carico della stessa sia in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con Alessandrini Stefano, sia in ordine all'assoggettabilita' a contribuzione dell'indennita' sostitutiva delle ferie non godute. Costituitosi in giudizio, l'I.N.P.S. contestava l'opposizione avversaria, chiedendone il rigetto. Istruita la causa, il pretore rigettava l'opposizione ritenendo che la domanda di condono presentata dall'opponente, sia pure con clausola di riserva, implicasse acquiescenza al decreto ingiuntivo, rendendo incontrovertibile la pretesa creditoria azionata in sede monitoria. Avverso la sentenza proponeva appello la Biscontini Auto, chiedendone la riforma. Costituitosi in giudizio, l'I.N.P.S. chiedeva il rigetto del gravame. Istruita la causa, il tribunale pronunciava sentenza parziale con cui, ritenuta preliminarmente valida la clausola di ripetizione apposta dalla Biscontini Auto alla domanda di condono, accertava che il rapporto di lavoro intercorso tra la Biscontini Auto S.r.l. e Alessandrini Stefano nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 30 novembre 1994 non aveva avuto natura di rapporto di lavoro subordinato e che, pertanto, la pretesa dell'I.N.P.S. relativa ai corrispondenti contributi previdenziali era infondata. Rimessa la causa in istruttoria, il collegio pronunciava nuovamente sentenza parziale con cui, accertata la fondatezza della pretesa contributiva dell'I.N.P.S. relativamente all'indennita' per ferie non godute, condannava l'Istituto alla restituzione in favore della Biscontini Auto S.r.l. delle somme indebitamente versate a titolo di contributi relativi al rapporto di lavoro intercorso con Alessandrini Stefano, a seguito di condono contributivo. La condanna al pagamento e' stata pronunciata con esclusivo riferimento alla sorte capitale e non anche agli interessi richiesti dall'appellante, posto che la Biscontini Auto S.r.l. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, comma 9, legge n. 448 del 1998 nella parte in cui esclude il diritto agli interessi sulla restituzione delle rate di condono indebitamente pagate per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. La questione appare fondata. L'art. 81, comma 9 legge n. 448 del 1998 statuisce che, in materia di condono previdenziale, "sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti gli interessi". La norma, in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione, introduce una disciplina discriminatoria sia rispetto alla disciplina generale dell'indebito oggettivo di cui agli artt. 2033 ss. c.c., sia rispetto alla disciplina specificamente dettata con riferimento alla restituzione dei contributi indebitamente versati, non supportata da idonee e valide ragioni giustificatrici. La stessa, inoltre, appare lesiva del diritto di azione e di difesa giurisdizionale di cui all'art. 24 della Costituzione, posto che del tutto irragionevolmente individua quale presupposto della non debenza degli interessi la circostanza che le somme debbano essere rimborsate a seguito degli esiti del contenzioso, dunque, proprio l'esercizio da parte del contribuente del diritto di difesa in giudizio. Tale convinzione appare confortata, dalla sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 1988, n. 417 con cui e' stata ritenuta la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, legge n. 463/1959, in materia di contributi indebitamente versati all'I.N.P.S. da artigiani, da restituire senza corresponsione di interessi, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, stante la totale esclusione degli interessi, non riconosciuti neppure in misura ridotta dal legislatore. Oltre a cio', la questione e' ictu oculi rilevante, non potendo il Tribunale decidere in ordine alla domanda di condanna dell'I.N.P.S. alla corresponsione degli interessi sulle somme indebitamente versate senza la previa risoluzione della questione di legittimita' costituzionale della normativa de qua. Pertanto, la questione va rimessa all'esame della Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio.
P. Q. M. Il Tribunale di Pesaro, quale giudice del lavoro, Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui e' previsto che sulle somme da rimborsare da parte degli enti impositori e versate a seguito di condono previdenziale, a seguito dell'esito del contenzioso "non sono comunque dovuti interessi" e cio' per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Sospende in parte qua il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con copia autentica della sentenza non definitiva. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pesaro, addi' 12 dicembre 2001 Il Presidente: Cormio Il giudice estensore:Ercolini 02C0397