N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 2002

Ordinanza  emessa  il  13  febbraio 2002 dal tribunale di Viterbo nel
procedimento civile vertente tra Benvenuti Petra e I.N.P.S.

Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Integrazione  al  minimo della
  pensione  -  Titolarita'  di  piu'  pensioni  a carico della stessa
  gestione  INPS  -  Individuazione  del  trattamento  da integrare -
  Previsione   di   criteri   diversi  e  piu'  sfavorevoli  rispetto
  all'ipotesi  di titolarita' di piu' pensioni appartenenti a diverse
  gestioni  -  Violazione  del  principio  di uguaglianza - Incidenza
  sulla  garanzia  previdenziale  -  Riferimento  alla sentenza della
  Corte costituzionale n. 18/1998.
- Decreto-legge   12   settembre  1983,  n. 463,  art.  6,  comma  3,
  convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.20 del 22-5-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo la riserva che precede

                            O s s e r v a

    1)  Benvenuti Petra, titolare di una pensione diretta e di una ai
superstiti,  entrambe  a carico della gestione lavoratori dipendenti,
ha   agito   contro   l'I.N.P.S.,  chiedendo  che  sia  integrata  al
trattamento   minimo   la   pensione   diretta,  anziche'  quella  ai
superstiti,  come  disposto dall'I.N.P.S. in applicazione dell'art. 6
comma 30 della legge n. 638/1983;
    2)   l'I.N.P.S.  si  e'  costituito  in  giudizio  sostenendo  la
correttezza  del  suo  operato, e chiedendo pertanto il rigetto della
domanda;
    3) il giudice dubita della legittimita' della norma citata e, pur
conoscendo la sentenza n. 18/1998 della Corte costituzionale, intende
sollevare  d'ufficio  eccezione  di incostituzionalita' sotto profili
almeno parzialmente diversi;
    4)  va  premesso  che la determinazione dell'I.N.P.S e' del tutto
legittima, sulla base della normativa vigente;
    5)  invero,  in  caso  di  titolarita'  di  pensione diretta e di
pensione ai superstiti a carico della stessa gestione, l'integrazione
al  minimo  spetta sulla pensione diretta; se pero', come nel caso di
specie quella indiretta, una delle pensioni e' costituita per effetto
di  piu'  di  780  contributi  settimanali,  l'integrazione spetta su
quest'ultima pensione;
    6)  su  cio'  e'  assolutamente  costante  la  giurisprudenza  di
legittimita', per cui ben puo' parlarsi di diritto vivente;
    7)   la   domanda  della  ricorrente  dovrebbe  ritenersi  quindi
infondata:  da  cio'  la  rilevanza  della  questione di legittimita'
costituzionale qui prospettata;
    8)  va premesso in fatto che questo e' uno dei numerosissimi casi
analoghi  che  negli ultimi anni sono stati sottoposti all'attenzione
di   questo  giudice:  nell'ordine  delle  centinaia  o  forse  delle
migliaia,   nonostante   le   ridotte  dimensioni  della  popolazione
residente in questo circondario;
    9)  pure  in  fatto,  va  premesso che, almeno nel centro-sud, e'
estremamente  diffuso  (soprattutto  tra  i lavoratori agricoli ed in
particolare  tra  le  lavoratrici  agricole, ma non solo) il fenomeno
delle  pensioni  di  invalidita'  conseguite  in  eta'  relativamente
giovanile, quindi sulla base di un numero ridotto di contributi;
    10)  tali  pensioni  sono  ovviamente  integrate  al  trattamento
minimo;
    11)  divenute/i  vedove/i  le/i  titolari delle predette pensioni
divengono  altresi'  titolari di pensioni ai superstiti, pensioni che
sono,  nella  generalita' dei casi, costituite per effetto di piu' di
780 contributi settimanali;
    12)  a  questo  punto  divergono le sorti di due grandi gruppi di
pensionate/i;
    13)   nel   caso  di  pensioni  a  carico  di  gestioni  diverse,
disciplinato  dal primo periodo dell'art. 6 comma 3 legge n. 638/1983
(in  cui  non  opera  il criterio della integrabilita' della pensione
costituita per effetto di non meno di 780 contributi) viene integrata
al   minimo   la  pensione  di  decorrenza  piu'  remota  che,  nella
generalita'  dei  casi,  e' quella diretta, di solito di invalidita',
mentre quella ai superstiti viene corrisposta nell'importo a calcolo;
    14)  nel  caso  di  pensioni a carico della stessa gestione viene
integrata  la  pensione  indiretta,  e  corrisposta  a calcolo quella
diretta;
    15)  di fatto, per la situazione sopra delineata, avviene che nel
primo caso la pensionata e' titolare della pensione diretta integrata
al  minimo (di importo di lire 7/800.000) e di quella ai superstiti a
calcolo, di importo medio di lire 4/500.000;
    16)  nel  secondo  caso  la  pensione  indiretta  e'  corrisposta
nell'importo integrato di lire 7/800.000, mentre la pensione diretta,
a calcolo, ha un importo che di solito e' di poche decine di migliaia
di  lire  (nel caso di specie lire 100.000 circa, ma non mancano anzi
sono frequenti casi di pensioni di 20/30.000 lire);
    17)  si  tratta  bensi'  di  situazioni  derivanti da circostanze
contingenti  ed  accidentali, come ha affermato la Corte nella citata
sentenza  n. 18/1998: ma si tratta di circostanze che ricorrono in un
grandissimo  numero  di  casi, come risulta dall'esperienza di questo
giudice  e  come  potrebbe  essere  agevolmente  riscontrato mediante
un'indagine  statistica,  ovviamente  non possibile in questa sede ma
che potrebbe essere svolta dalla Corte;
    18)   non   si   tratta  qui  di  comparare  due  diversi  regimi
dell'integrazione  al  minimo,  operazione  dichiarata non consentita
dalla Corte nella citata sentenza n. 18/1998;
    19)  si  tratta  invece  di comparare la posizione di due diversi
gruppi  di  pensionati  plurititolari,  l'uno  dei  quali subisce una
discriminazione, nei confronti dell'altro, che mediamente puo' essere
calcolata in 3/400.000 lire mensili;
    20)  e'  noto  allo  scrivente  che  il  principio di uguaglianza
postula  non  solo  l'uguale trattamento per casi uguali, ma anche un
trattamento diversificato per casi diversi;
    21)  nel caso di specie, peraltro, la diversita' della situazione
di  partenza  consiste  solo nel fatto che la pensionata e il coniuge
appartenevano  alla  stessa  categoria  di  lavoratori  (dipendenti o
autonomi) o a diverse categorie;
    22)  non  sembra  trattarsi  di  diversita'  tale da giustificare
razionalmente una discriminazione consistente in una diversificazione
del  trattamento pensionistico complessivo che, come si e' osservato,
ammonta mediamente a 3 o 400.000 lire mensili;
    23)  appare  pertanto  non  conforme  alla previsione dell'art. 3
Cost.  una  norma  che  diversifichi  le  posizioni  di due gruppi di
pensionati  (almeno  nella  loro  stragrande  maggioranza)  senza che
sussista   una   diversita'   delle  rispettive  situazioni  tale  da
giustificare razionalmente tale diversita' di trattamento;
    24)  osserva inoltre il giudice che, se e' vero che nessuna norma
costituzionale  tutela  la  pretesa  dell'assicurato  al  trattamento
pensionistico  complessivo  piu'  favorevole  (come  ha  affermato la
citata  sentenza  n. 18/1998),  l'art. 38 Cost. tutela il diritto dei
lavoratori  a  mezzi  adeguati  alle loro esigenze di vita in caso di
malattia, invalidita' o vecchiaia;
    25)   recenti  studi  di  istituti  scientificamente  accreditati
pongono  ad  un  livello superiore al milione di lire la soglia della
poverta' per una sola persona;
    26)  non  sembra  conforme  all'art. 38  una  norma  che,  per la
generalita'  dei casi, comprime al di sotto di tale soglia il reddito
complessivo  del pensionato titolare di una pensione diretta e di una
ai superstiti a carico della stessa gestione.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 6  comma 3  del decreto-legge
n. 463/1983,   convertito  in  legge  11 novembre  1983  n. 638,  per
contrasto  con  gli  artt. 3  e 38 Cost., nella parte in cui pone, in
caso  di  cumulo  tra piu' pensioni, ai fini di individuare quella da
integrare   al  trattamento  minimo,  criteri  diversi  tra  pensioni
appartenenti  a  diverse  o  alla  stessa  gestione,  comprimendo  in
quest'ultima  ipotesi  e  nella  generalita'  dei casi il diritto del
pensionato a mezzi di sussistenza superiori al limite di poverta';
    Dispone  la sospensione del processo e la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia a cura della cancelleria
notificata  alle  parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Viterbo, addi' 13 febbraio 2002
                        Il giudice: Pascolini
02C0399