N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 2002
Ordinanza emessa il 13 febbraio 2002 dal tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Benvenuti Petra e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Integrazione al minimo della pensione - Titolarita' di piu' pensioni a carico della stessa gestione INPS - Individuazione del trattamento da integrare - Previsione di criteri diversi e piu' sfavorevoli rispetto all'ipotesi di titolarita' di piu' pensioni appartenenti a diverse gestioni - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 18/1998. - Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, comma 3, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638. - Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.20 del 22-5-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva che precede O s s e r v a 1) Benvenuti Petra, titolare di una pensione diretta e di una ai superstiti, entrambe a carico della gestione lavoratori dipendenti, ha agito contro l'I.N.P.S., chiedendo che sia integrata al trattamento minimo la pensione diretta, anziche' quella ai superstiti, come disposto dall'I.N.P.S. in applicazione dell'art. 6 comma 30 della legge n. 638/1983; 2) l'I.N.P.S. si e' costituito in giudizio sostenendo la correttezza del suo operato, e chiedendo pertanto il rigetto della domanda; 3) il giudice dubita della legittimita' della norma citata e, pur conoscendo la sentenza n. 18/1998 della Corte costituzionale, intende sollevare d'ufficio eccezione di incostituzionalita' sotto profili almeno parzialmente diversi; 4) va premesso che la determinazione dell'I.N.P.S e' del tutto legittima, sulla base della normativa vigente; 5) invero, in caso di titolarita' di pensione diretta e di pensione ai superstiti a carico della stessa gestione, l'integrazione al minimo spetta sulla pensione diretta; se pero', come nel caso di specie quella indiretta, una delle pensioni e' costituita per effetto di piu' di 780 contributi settimanali, l'integrazione spetta su quest'ultima pensione; 6) su cio' e' assolutamente costante la giurisprudenza di legittimita', per cui ben puo' parlarsi di diritto vivente; 7) la domanda della ricorrente dovrebbe ritenersi quindi infondata: da cio' la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale qui prospettata; 8) va premesso in fatto che questo e' uno dei numerosissimi casi analoghi che negli ultimi anni sono stati sottoposti all'attenzione di questo giudice: nell'ordine delle centinaia o forse delle migliaia, nonostante le ridotte dimensioni della popolazione residente in questo circondario; 9) pure in fatto, va premesso che, almeno nel centro-sud, e' estremamente diffuso (soprattutto tra i lavoratori agricoli ed in particolare tra le lavoratrici agricole, ma non solo) il fenomeno delle pensioni di invalidita' conseguite in eta' relativamente giovanile, quindi sulla base di un numero ridotto di contributi; 10) tali pensioni sono ovviamente integrate al trattamento minimo; 11) divenute/i vedove/i le/i titolari delle predette pensioni divengono altresi' titolari di pensioni ai superstiti, pensioni che sono, nella generalita' dei casi, costituite per effetto di piu' di 780 contributi settimanali; 12) a questo punto divergono le sorti di due grandi gruppi di pensionate/i; 13) nel caso di pensioni a carico di gestioni diverse, disciplinato dal primo periodo dell'art. 6 comma 3 legge n. 638/1983 (in cui non opera il criterio della integrabilita' della pensione costituita per effetto di non meno di 780 contributi) viene integrata al minimo la pensione di decorrenza piu' remota che, nella generalita' dei casi, e' quella diretta, di solito di invalidita', mentre quella ai superstiti viene corrisposta nell'importo a calcolo; 14) nel caso di pensioni a carico della stessa gestione viene integrata la pensione indiretta, e corrisposta a calcolo quella diretta; 15) di fatto, per la situazione sopra delineata, avviene che nel primo caso la pensionata e' titolare della pensione diretta integrata al minimo (di importo di lire 7/800.000) e di quella ai superstiti a calcolo, di importo medio di lire 4/500.000; 16) nel secondo caso la pensione indiretta e' corrisposta nell'importo integrato di lire 7/800.000, mentre la pensione diretta, a calcolo, ha un importo che di solito e' di poche decine di migliaia di lire (nel caso di specie lire 100.000 circa, ma non mancano anzi sono frequenti casi di pensioni di 20/30.000 lire); 17) si tratta bensi' di situazioni derivanti da circostanze contingenti ed accidentali, come ha affermato la Corte nella citata sentenza n. 18/1998: ma si tratta di circostanze che ricorrono in un grandissimo numero di casi, come risulta dall'esperienza di questo giudice e come potrebbe essere agevolmente riscontrato mediante un'indagine statistica, ovviamente non possibile in questa sede ma che potrebbe essere svolta dalla Corte; 18) non si tratta qui di comparare due diversi regimi dell'integrazione al minimo, operazione dichiarata non consentita dalla Corte nella citata sentenza n. 18/1998; 19) si tratta invece di comparare la posizione di due diversi gruppi di pensionati plurititolari, l'uno dei quali subisce una discriminazione, nei confronti dell'altro, che mediamente puo' essere calcolata in 3/400.000 lire mensili; 20) e' noto allo scrivente che il principio di uguaglianza postula non solo l'uguale trattamento per casi uguali, ma anche un trattamento diversificato per casi diversi; 21) nel caso di specie, peraltro, la diversita' della situazione di partenza consiste solo nel fatto che la pensionata e il coniuge appartenevano alla stessa categoria di lavoratori (dipendenti o autonomi) o a diverse categorie; 22) non sembra trattarsi di diversita' tale da giustificare razionalmente una discriminazione consistente in una diversificazione del trattamento pensionistico complessivo che, come si e' osservato, ammonta mediamente a 3 o 400.000 lire mensili; 23) appare pertanto non conforme alla previsione dell'art. 3 Cost. una norma che diversifichi le posizioni di due gruppi di pensionati (almeno nella loro stragrande maggioranza) senza che sussista una diversita' delle rispettive situazioni tale da giustificare razionalmente tale diversita' di trattamento; 24) osserva inoltre il giudice che, se e' vero che nessuna norma costituzionale tutela la pretesa dell'assicurato al trattamento pensionistico complessivo piu' favorevole (come ha affermato la citata sentenza n. 18/1998), l'art. 38 Cost. tutela il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, invalidita' o vecchiaia; 25) recenti studi di istituti scientificamente accreditati pongono ad un livello superiore al milione di lire la soglia della poverta' per una sola persona; 26) non sembra conforme all'art. 38 una norma che, per la generalita' dei casi, comprime al di sotto di tale soglia il reddito complessivo del pensionato titolare di una pensione diretta e di una ai superstiti a carico della stessa gestione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 comma 3 del decreto-legge n. 463/1983, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui pone, in caso di cumulo tra piu' pensioni, ai fini di individuare quella da integrare al trattamento minimo, criteri diversi tra pensioni appartenenti a diverse o alla stessa gestione, comprimendo in quest'ultima ipotesi e nella generalita' dei casi il diritto del pensionato a mezzi di sussistenza superiori al limite di poverta'; Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia a cura della cancelleria notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Viterbo, addi' 13 febbraio 2002 Il giudice: Pascolini 02C0399