N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2002

Ordinanza  emessa  il  28  gennaio 2002 dalla Corte di cassazione sul
ricorso proposto da Franchi Claudio

Sicurezza  pubblica  -  Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
  manifestazioni  sportive  -  Provvedimento  del questore contenente
  l'obbligo,  per  le persone alle quali e' notificato il divieto, di
  comparizione  personale davanti all'autorita' di pubblica sicurezza
  -  Mancata  previsione del presupposto della eccezionale necessita'
  ed  urgenza -  Lesione del principio della riserva di giurisdizione
  in materia di liberta' personale.
- Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2.
- Costituzione, art. 13.
(GU n.20 del 22-5-2002 )
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso proposto da
Franchi Claudio, nato a Brescia il 13 marzo 1969, avverso l'ordinanza
resa il 29 maggio 2001 dal g.i.p. del Tribunale di Udine.
    Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato;
    Udite   le   conclusioni  del  p.m.,  in  persona  del  sostituto
procuratore  generale Giovanni Palombarini, che ha chiesto il rigetto
del ricorso,

                            O s s e r v a


                    Svolgimento del procedimento

    1.  -  In  data  28  maggio  2001  il  questore  di  Udine faceva
notificare  a Claudio Franchi il divieto di accesso agli stadi ove si
svolgono  partite  di calcio della squadra del Brescia, per la durata
di  un  anno,  nonche' l'obbligo di presentarsi presso la questura di
Brescia  mezz'ora  dopo l'inizio di ogni incontro di calcio disputato
dalla   medesima   squadra   nel   campionato  italiano  o  in  altre
competizioni nazionali o europee.
    Il  procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine, al
quale  il  provvedimento  veniva comunicato ex art. 6, comma 3, della
legge  13 dicembre  1989  n. 401,  ne chiedeva la convalida al g.i.p.
dello stesso tribunale alle ore 9,35 del 29 maggio 2001.
    Il  giudice  adito, con ordinanza depositata nello stesso giorno,
convalidava  il provvedimento del questore, avendo verificato tutti i
presupposti  richiesti dalla citata legge n. 401/1989. In particolare
accertava  che  il  Franchi,  durante lo svolgimento della partita di
calcio tra Brescia e Udinese, giocatasi il 1 ottobre 2000 allo stadio
Friulidi  Udine,  si  era rifiutato di fornire le proprie generalita'
alle  forze  dell'ordine,  e  si  era  contemporaneamente abbassato i
pantaloni  e  le  mutande  esibendo  agli agenti gli organi genitali.
Aggiungeva  che  il  provvedimento  del  questore  era  adeguatamente
motivato  con  la necessita' di prevenire per il futuro nuovi episodi
di  violenza  in  occasione  di manifestazioni sportive isolando quei
"tifosi"   che   gia'   avevano   concretamente  dimostrato  la  loro
propensione   a   scatenare  o  a  partecipare  a  fenomeni  contrari
all'ordine e alla sicurezza pubblica.
    2.  -  Avverso  l'ordinanza  di  convalida ha proposto ricorso il
difensore del Franchi.
    2.1.  -  Eccepisce  in  primo  luogo  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 6  della  legge  n. 401/1989,  sotto  vari
profili.
    2.1.1  -  Premesso  che  in  data  1 giugno 2001 aveva tentato di
presentare  presso  la  cancelleria  del  giudice  competente memoria
difensiva, per contestare l'esistenza della violenza come presupposto
legale  del  provvedimento  questorile, ma invano, perche' il giudice
aveva  gia'  emesso  l'ordinanza  di  convalida, il difensore solleva
questione  di  legittimita' costituzionale del comma terzo del citato
art. 6,  come  modificato  dalla  sentenza  n. 144/1997  della  Corte
costituzionale,   nella  parte  in  cui  non  garantisce  l'effettivo
intervento  della  difesa,  dal  momento  che  consente al giudice di
emettere il provvedimento di convalida nel giro di qualche ora, senza
concedere  all'interessato  un  minimo  di  tempo  per  far valere le
proprie difese (con riferimento implicito all'art. 24 Cost.).
    2.1.2.    -    Sotto   altro   profilo   solleva   questione   di
incostituzionalita' dell'art. 6 in relazione agli artt. 3 e 111 Cost.
nella parte in cui la disposizione legislativa non prevede un'udienza
di  convalida  con  l'intervento  del cittadino interessato o del suo
difensore,  posto  che la possibilita' di un semplice contraddittorio
cartolare   non  offre  le  stesse  garanzie  della  possibilita'  di
contraddittorio orale.
    2.1.3.  -  Infine,  eccepisce  il  contrasto  con l'art. 13 Cost.
giacche' questa norma attribuisce all'autorita' di pubblica sicurezza
il   potere   di  adottare  in  via  provvisoria  e  salvo  convalida
giudiziaria  provvedimenti  restrittivi della liberta' personale solo
in  casi  eccezionali  di  necessita'  ed  urgenza,  mentre  l'art. 6
conferisce  al  questore il potere di emettere i divieti e gli ordini
di  cui  ai  commi  2  e  3  a  prescindere  da  qualsiasi  urgenza e
necessita'.
    La  questione  sollevata  sarebbe  rilevante  perche' nel caso di
specie  la  partita che aveva occasionato la misura di prevenzione si
era svolta il 1 ottobre 2000, mentre il provvedimento restrittivo era
stato  adottato  il 20 aprile 2001 e notificato il 28 maggio 2001 con
cio' dimostrando l'inesistenza di qualsiasi urgenza.
    2.2.-  Con  l'ultimo  motivo il difensore deduce violazione della
norma di legge di cui al citato art. 6. Questa norma infatti consente
l'adozione  dei  provvedimenti restrittivi della liberta' solo contro
le  persone  che abbiano "preso parte attiva a episodi di violenza in
occasione  o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime
circostanze  abbiano  incitato,  inneggiato o indotto alla violenza";
mentre secondo il ricorrente nella condotta contestata al Franchi non
poteva  ravvisarsi  alcun  episodio di violenza o di incitazione alla
violenza.

                       Motivi della decisione

    3.  -  In  ordine  logico  va pregiudizialmente valutato il terzo
profilo  di  incostituzionalita'  eccepito dal ricorrente (n. 2.1.3),
che appare rilevante e non manifestamente infondato.
    Invero,   secondo  la  interpretazione  ormai  consolidata  della
giurisprudenza costituzionale e di quella ordinaria, mentre la misura
di  prevenzione  atipica  del  divieto  di accesso a luoghi in cui si
svolgono  competizioni agonistiche (di cui al primo comma dell'art. 6
legge 13 dicembre 1989 n. 401) incide sulla liberta' di circolazione,
la   connessa   misura   prevenzionale   dell'obbligo   di  comparire
personalmente  davanti all'autorita' di pubblica sicurezza (di cui al
secondo comma dello stesso articolo) attiene alla liberta' personale,
tutelata   dall'art. 13   Cost.   con   la  riserva  di  legge  e  di
giurisdizione.  Con l'ovvia conseguenza che l'obbligo di comparizione
personale  puo'  essere  disposto  solo  dall'autorita'  giudiziaria,
ovvero  in via provvisoria dall'autorita' di pubblica sicurezza salva
convalida  giudiziaria,  ma solo in casi eccezionali di necessita' ed
urgenza tassativamente indicati.
    Precisato  che  questa eccezionale necessita' e urgenza configura
non  gia'  il presupposto giustificativo del provvedimento limitativo
della  liberta'  personale,  bensi'  il  presupposto che legittima la
provvisoria   sostituzione   dell'autorita'   di   polizia  a  quella
giudiziaria,   le  disposizioni  dell'art. 6  legge  n. 401/1989  non
risultano  rispettose  dei  requisiti  di costituzionalita' richiesti
dall'art. 13.  Infatti,  ai  sensi  del  secondo comma dell'art. 6 il
questore  puo'  disporre  l'obbligo  di  comparizione  personale  del
"tifoso   pericoloso"   a   prescindere  da  qualsiasi  urgenza.  Per
rispettare  l'art. 13  Cost.  il legislatore ordinario avrebbe dovuto
condizionare  il  provvedimento  questorile, non solo alla successiva
convalida  del  giudice,  ma  anche  al presupposto della eccezionale
necessita'  ed  urgenza;  oppure  avrebbe dovuto affidare al questore
solo  il compito di richiedere direttamente all'autorita' giudiziaria
l'emanazione   della  misura  prevenzionale,  analogamente  a  quanto
previsto  dall'art. 4  della  legge  27 dicembre  1956 n. 1423 per le
misure  della  sorveglianza  speciale,  del  divieto  di  soggiorno e
dell'obbligo  di soggiorno. Al contrario, le disposizioni dell'art. 6
non prevedono nulla di simile. E il vulnus che ne deriva al principio
costituzionale  dell'art. 13  e'  tanto piu' evidente, quanto piu' va
consolidandosi  l'interpretazione  giurisprudenziale  secondo  cui il
giudizio di convalida affidato al giudice per le indagini preliminari
e'   limitato  a  un  mero  controllo  estrinseco  di  legalita'  sul
provvedimento  questorile.  L'unico  modo  per superare la censura di
incostituzionalita'   sarebbe   quello   di   sottrarre   la   misura
dell'obbligo  di  comparizione  personale  alla  sfera della liberta'
personale  per  includerla nell'ambito della liberta' di circolazione
di  cui  all'art. 16  Cost. o addirittura in quello della liberta' da
prestazioni  personali di cui all'art. 23 Cost., posto che per queste
due  liberta'  la  Carta  fondamentale  non  prevede  una  riserva di
giurisdizione   e  per  conseguenza  non  prevede  limiti  al  potere
(provvisorio)  di  intereventi restrittivi da parte dell'autorita' di
pubblica    sicurezza.    In    altri   termini,   per   salvare   la
costituzionalita' dell'art. 6, comma 2, legge n. 401/1989 si dovrebbe
adottare  una  impostazione  dommatica  che  restringesse la sfera di
applicazione  dell'art. 13  Cost. alle misure direttamente coercitive
della  liberta'  fisica, escludendone le misure solo obbligatorie. Ma
una  siffatta  impostazione contrasta nettamente non solo col diritto
vivente  affermatosi  nella giurisprudenza ordinaria, ma anche con la
giurisprudenza    della   stessa   Corte   costituzionale,   che   ha
ripetutamente   affermato   la   diretta   incidenza   della   misura
prevenzionale  de  qua  sulla  sfera  della  liberta'  personale  del
destinatario (n. 144/1997, n. 193/1996, n. 143/1996).
    Ne'   a   diversa   conclusione   si  potrebbe  giungere  ove  si
valorizzasse la nozione della limitazione della liberta' personale in
base  al  criterio  della  degradazione  giuridica, adottato, sia pur
provvisoriamente,  in  alcune  risalenti  pronunce  del giudice delle
leggi  (n. 11/1956;  n. 144/1970), giacche' e' universalmente ammesso
che  l'obbligo  di  comparizione  personale  davanti  a un ufficio di
polizia  incide  sulla  dignita'  morale della persona, almeno quanto
sulla sua liberta' fisica.
    Che  poi  la  predetta questione di illegittimita' costituzionale
sia  rilevante  nel caso di specie e' dimostrato dalla considerazione
che   nella  vigenza  di  una  norma  legislativa  costituzionalmente
adeguata,  che prevedesse il presupposto della eccezionale necessita'
e  urgenza,  l'obbligo  di  comparizione  personale  di  cui trattasi
sarebbe   illegittimo   e   quindi   inefficace,   perche'   disposto
evidentemente  al di fuori di qualsiasi urgenza, posto che la partita
di  calcio che aveva occasionato la misura interdittiva nei confronti
del Franchi si era giocata il 1 ottobre 2000, mentre il provvedimento
questorile  e'  stato  emanato  e  notificato  oltre  sei  mesi  dopo
(rispettivamente il 20 aprile e il 28 maggio 2001).
    4.  -  Restano assorbiti gli altri profili di incostituzionalita'
eccepiti  dal  ricorrente,  che  peraltro  risultano  in  un  modo  o
nell'altro disattesi dalla giurisprudenza.
    Infatti,  la  necessita'  di  un'udienza di convalida, invece del
semplice  contraddittorio  cartolare,  secondo  lo schema processuale
previsto  per  le  misure  precautelari  dell'arresto  e del fermo di
polizia  giudiziaria,  e'  stata  gia'  esclusa dalla citata sentenza
n. 144/1997   della   Corte   costituzionale.  Mentre  l'esigenza  di
assicurare   all'interessato   un   margine  temporale  adeguato  per
presentare  al  giudice  le  proprie  deduzioni  e' soddisfatta dalla
interpretazione   adeguatrice   che   s'e'  ormai  consolidata  nella
giurisprudenza   di  legittimita',  secondo  cui  e'  illegittima  la
convalida   del   g.i.p.   intervenuta   nello  stesso  giorno  della
comunicazione  al pubblico ministero, ovvero prima della scadenza del
termine  di  quarantotto ore fissato dal questore all'interessato per
la  presentazione  di memorie, o comunque in tempo tale da rendere di
fatto impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di
difesa  (cfr. Cass. Sez. I n. 606 del 25 gennaio 1999, Pinotti Guiri,
rv.  212737;  Cass.  Sez. I, n. 686 del 28 gennaio 2000, Bucciarelli,
rv.  215496; Cass. Sez. I, n. 5566 del 6 ottobre 2000, Cacciotti, rv.
217294).
                              P. Q. M.
    La  Corte  di  cassazione dichiara rilevante e non manifestamente
infondata  la  dedotta  questione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 6,  comma  2,  della  legge  13 dicembre  1989  n. 401,  in
relazione  all'art. 13  Cost.; dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.
    Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza a
Claudio  Franchi  e  al  Procuratore  Generale  in  sede,  nonche' al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e per la comunicazione ai
Presidenti delle Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma il 5 dicembre 2001
                      Il Presidente: Avitabile
                  Il consigliere estensore: Onorato
02C0400