N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2002
Ordinanza emessa il 28 gennaio 2002 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Franchi Claudio Sicurezza pubblica - Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive - Provvedimento del questore contenente l'obbligo, per le persone alle quali e' notificato il divieto, di comparizione personale davanti all'autorita' di pubblica sicurezza - Mancata previsione del presupposto della eccezionale necessita' ed urgenza - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di liberta' personale. - Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2. - Costituzione, art. 13.(GU n.20 del 22-5-2002 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Franchi Claudio, nato a Brescia il 13 marzo 1969, avverso l'ordinanza resa il 29 maggio 2001 dal g.i.p. del Tribunale di Udine. Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato; Udite le conclusioni del p.m., in persona del sostituto procuratore generale Giovanni Palombarini, che ha chiesto il rigetto del ricorso, O s s e r v a Svolgimento del procedimento 1. - In data 28 maggio 2001 il questore di Udine faceva notificare a Claudio Franchi il divieto di accesso agli stadi ove si svolgono partite di calcio della squadra del Brescia, per la durata di un anno, nonche' l'obbligo di presentarsi presso la questura di Brescia mezz'ora dopo l'inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla medesima squadra nel campionato italiano o in altre competizioni nazionali o europee. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine, al quale il provvedimento veniva comunicato ex art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, ne chiedeva la convalida al g.i.p. dello stesso tribunale alle ore 9,35 del 29 maggio 2001. Il giudice adito, con ordinanza depositata nello stesso giorno, convalidava il provvedimento del questore, avendo verificato tutti i presupposti richiesti dalla citata legge n. 401/1989. In particolare accertava che il Franchi, durante lo svolgimento della partita di calcio tra Brescia e Udinese, giocatasi il 1 ottobre 2000 allo stadio Friulidi Udine, si era rifiutato di fornire le proprie generalita' alle forze dell'ordine, e si era contemporaneamente abbassato i pantaloni e le mutande esibendo agli agenti gli organi genitali. Aggiungeva che il provvedimento del questore era adeguatamente motivato con la necessita' di prevenire per il futuro nuovi episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive isolando quei "tifosi" che gia' avevano concretamente dimostrato la loro propensione a scatenare o a partecipare a fenomeni contrari all'ordine e alla sicurezza pubblica. 2. - Avverso l'ordinanza di convalida ha proposto ricorso il difensore del Franchi. 2.1. - Eccepisce in primo luogo questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 401/1989, sotto vari profili. 2.1.1 - Premesso che in data 1 giugno 2001 aveva tentato di presentare presso la cancelleria del giudice competente memoria difensiva, per contestare l'esistenza della violenza come presupposto legale del provvedimento questorile, ma invano, perche' il giudice aveva gia' emesso l'ordinanza di convalida, il difensore solleva questione di legittimita' costituzionale del comma terzo del citato art. 6, come modificato dalla sentenza n. 144/1997 della Corte costituzionale, nella parte in cui non garantisce l'effettivo intervento della difesa, dal momento che consente al giudice di emettere il provvedimento di convalida nel giro di qualche ora, senza concedere all'interessato un minimo di tempo per far valere le proprie difese (con riferimento implicito all'art. 24 Cost.). 2.1.2. - Sotto altro profilo solleva questione di incostituzionalita' dell'art. 6 in relazione agli artt. 3 e 111 Cost. nella parte in cui la disposizione legislativa non prevede un'udienza di convalida con l'intervento del cittadino interessato o del suo difensore, posto che la possibilita' di un semplice contraddittorio cartolare non offre le stesse garanzie della possibilita' di contraddittorio orale. 2.1.3. - Infine, eccepisce il contrasto con l'art. 13 Cost. giacche' questa norma attribuisce all'autorita' di pubblica sicurezza il potere di adottare in via provvisoria e salvo convalida giudiziaria provvedimenti restrittivi della liberta' personale solo in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, mentre l'art. 6 conferisce al questore il potere di emettere i divieti e gli ordini di cui ai commi 2 e 3 a prescindere da qualsiasi urgenza e necessita'. La questione sollevata sarebbe rilevante perche' nel caso di specie la partita che aveva occasionato la misura di prevenzione si era svolta il 1 ottobre 2000, mentre il provvedimento restrittivo era stato adottato il 20 aprile 2001 e notificato il 28 maggio 2001 con cio' dimostrando l'inesistenza di qualsiasi urgenza. 2.2.- Con l'ultimo motivo il difensore deduce violazione della norma di legge di cui al citato art. 6. Questa norma infatti consente l'adozione dei provvedimenti restrittivi della liberta' solo contro le persone che abbiano "preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza"; mentre secondo il ricorrente nella condotta contestata al Franchi non poteva ravvisarsi alcun episodio di violenza o di incitazione alla violenza. Motivi della decisione 3. - In ordine logico va pregiudizialmente valutato il terzo profilo di incostituzionalita' eccepito dal ricorrente (n. 2.1.3), che appare rilevante e non manifestamente infondato. Invero, secondo la interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza costituzionale e di quella ordinaria, mentre la misura di prevenzione atipica del divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche (di cui al primo comma dell'art. 6 legge 13 dicembre 1989 n. 401) incide sulla liberta' di circolazione, la connessa misura prevenzionale dell'obbligo di comparire personalmente davanti all'autorita' di pubblica sicurezza (di cui al secondo comma dello stesso articolo) attiene alla liberta' personale, tutelata dall'art. 13 Cost. con la riserva di legge e di giurisdizione. Con l'ovvia conseguenza che l'obbligo di comparizione personale puo' essere disposto solo dall'autorita' giudiziaria, ovvero in via provvisoria dall'autorita' di pubblica sicurezza salva convalida giudiziaria, ma solo in casi eccezionali di necessita' ed urgenza tassativamente indicati. Precisato che questa eccezionale necessita' e urgenza configura non gia' il presupposto giustificativo del provvedimento limitativo della liberta' personale, bensi' il presupposto che legittima la provvisoria sostituzione dell'autorita' di polizia a quella giudiziaria, le disposizioni dell'art. 6 legge n. 401/1989 non risultano rispettose dei requisiti di costituzionalita' richiesti dall'art. 13. Infatti, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 il questore puo' disporre l'obbligo di comparizione personale del "tifoso pericoloso" a prescindere da qualsiasi urgenza. Per rispettare l'art. 13 Cost. il legislatore ordinario avrebbe dovuto condizionare il provvedimento questorile, non solo alla successiva convalida del giudice, ma anche al presupposto della eccezionale necessita' ed urgenza; oppure avrebbe dovuto affidare al questore solo il compito di richiedere direttamente all'autorita' giudiziaria l'emanazione della misura prevenzionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 per le misure della sorveglianza speciale, del divieto di soggiorno e dell'obbligo di soggiorno. Al contrario, le disposizioni dell'art. 6 non prevedono nulla di simile. E il vulnus che ne deriva al principio costituzionale dell'art. 13 e' tanto piu' evidente, quanto piu' va consolidandosi l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui il giudizio di convalida affidato al giudice per le indagini preliminari e' limitato a un mero controllo estrinseco di legalita' sul provvedimento questorile. L'unico modo per superare la censura di incostituzionalita' sarebbe quello di sottrarre la misura dell'obbligo di comparizione personale alla sfera della liberta' personale per includerla nell'ambito della liberta' di circolazione di cui all'art. 16 Cost. o addirittura in quello della liberta' da prestazioni personali di cui all'art. 23 Cost., posto che per queste due liberta' la Carta fondamentale non prevede una riserva di giurisdizione e per conseguenza non prevede limiti al potere (provvisorio) di intereventi restrittivi da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza. In altri termini, per salvare la costituzionalita' dell'art. 6, comma 2, legge n. 401/1989 si dovrebbe adottare una impostazione dommatica che restringesse la sfera di applicazione dell'art. 13 Cost. alle misure direttamente coercitive della liberta' fisica, escludendone le misure solo obbligatorie. Ma una siffatta impostazione contrasta nettamente non solo col diritto vivente affermatosi nella giurisprudenza ordinaria, ma anche con la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, che ha ripetutamente affermato la diretta incidenza della misura prevenzionale de qua sulla sfera della liberta' personale del destinatario (n. 144/1997, n. 193/1996, n. 143/1996). Ne' a diversa conclusione si potrebbe giungere ove si valorizzasse la nozione della limitazione della liberta' personale in base al criterio della degradazione giuridica, adottato, sia pur provvisoriamente, in alcune risalenti pronunce del giudice delle leggi (n. 11/1956; n. 144/1970), giacche' e' universalmente ammesso che l'obbligo di comparizione personale davanti a un ufficio di polizia incide sulla dignita' morale della persona, almeno quanto sulla sua liberta' fisica. Che poi la predetta questione di illegittimita' costituzionale sia rilevante nel caso di specie e' dimostrato dalla considerazione che nella vigenza di una norma legislativa costituzionalmente adeguata, che prevedesse il presupposto della eccezionale necessita' e urgenza, l'obbligo di comparizione personale di cui trattasi sarebbe illegittimo e quindi inefficace, perche' disposto evidentemente al di fuori di qualsiasi urgenza, posto che la partita di calcio che aveva occasionato la misura interdittiva nei confronti del Franchi si era giocata il 1 ottobre 2000, mentre il provvedimento questorile e' stato emanato e notificato oltre sei mesi dopo (rispettivamente il 20 aprile e il 28 maggio 2001). 4. - Restano assorbiti gli altri profili di incostituzionalita' eccepiti dal ricorrente, che peraltro risultano in un modo o nell'altro disattesi dalla giurisprudenza. Infatti, la necessita' di un'udienza di convalida, invece del semplice contraddittorio cartolare, secondo lo schema processuale previsto per le misure precautelari dell'arresto e del fermo di polizia giudiziaria, e' stata gia' esclusa dalla citata sentenza n. 144/1997 della Corte costituzionale. Mentre l'esigenza di assicurare all'interessato un margine temporale adeguato per presentare al giudice le proprie deduzioni e' soddisfatta dalla interpretazione adeguatrice che s'e' ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimita', secondo cui e' illegittima la convalida del g.i.p. intervenuta nello stesso giorno della comunicazione al pubblico ministero, ovvero prima della scadenza del termine di quarantotto ore fissato dal questore all'interessato per la presentazione di memorie, o comunque in tempo tale da rendere di fatto impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. Sez. I n. 606 del 25 gennaio 1999, Pinotti Guiri, rv. 212737; Cass. Sez. I, n. 686 del 28 gennaio 2000, Bucciarelli, rv. 215496; Cass. Sez. I, n. 5566 del 6 ottobre 2000, Cacciotti, rv. 217294).
P. Q. M. La Corte di cassazione dichiara rilevante e non manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, in relazione all'art. 13 Cost.; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza a Claudio Franchi e al Procuratore Generale in sede, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma il 5 dicembre 2001 Il Presidente: Avitabile Il consigliere estensore: Onorato 02C0400