N. 215 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 2001
Ordinanza del 11 ottobre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 aprile 2002) emessa dal g.i.p. del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Bignardi Massimo Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione - Mancato accoglimento - Fissazione dell'udienza preliminare, osservando in quanto applicabili le disposizioni degli artt. 418 e 419 cod. proc. pen., anche nell'ipotesi in cui l'ordine di formulare l'imputazione riguardi un reato compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta - ovvero mancata previsione in detta ipotesi che il pubblico ministero debba formulare l'imputazione con citazione diretta - Irragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo. - Codice di procedura penale, art. 409, comma 5. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.20 del 22-5-2002 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento contro Bignardi Massimo, nato a Milano il 18 settembre 1981, residente in Milano, via Maratta n. 6, difeso d'ufficio dall'avv. Marco Brocca, con studio in Milano, corso XXII Marzo n. 24. Il 25 maggio 2001 il pubblico ministero richiedeva l'archiviazione del procedimento iscritto a carico di Massimo Bignardi per il delitto tentato di furto, commesso in Milano il 10 maggio 2001, affermando che la querela era stata presentata da soggetto non legittimato. Il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 409, comma 2, c.p.p. ritenendo di non poter accogliere la richiesta, fissava udienza camerale. All'esito dell'udienza camerale, il giudice per le indagini preliminari disponeva, ai sensi dell'articolo 409, comma 5, c.p.p., che il pubblico ministero formulasse l'imputazione per il delitto tentato di furto aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 625, nn. 2 e 4, c.p.. In data 3 ottobre 2001 il pubblico ministero formulava l'imputazione, trasmettendo gli atti al giudice per le indagini preliminari che, alla stregua dell'articolo 409, comma 5, c.p.p., sarebbe ora tenuto a fissare l'udienza preliminare osservando le disposizioni degli articoli 418 e 419 c.p.p., nonche' dell'articolo 128 disp. att. c.p.p., benche' il reato per cui si procede appartenga alla cognizione del tribunale in composizione monocratica e non sia prevista, ai sensi dell'articolo 550 c.p.p., la fissazione dell'udienza preliminare. L'anzidetta soluzione e', ad avviso di questo giudice, mero frutto di una svista legislativa. Dopo l'introduzione del giudice unico, la ripartizione delle attribuzioni tra tribunale collegiale e monocratico e l'espressa previsione della necessita' d'udienza preliminare per i piu' gravi reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, il legislatore, nel riscrivere le regole del procedimento davanti a detto tribunale ed in particolare l'art. 554 c.p.p., ha omesso i necessari interventi di coordinamento in materia di procedimento d'archiviazione, segnatamente ha omesso di prevedere che, in caso di ordinanza di formulazione coatta dell'imputazione per un reato attribuito alla cognizione del tribunale monocratico per il quale non sia imposta la celebrazione dell'udienza preliminare, il pubblico ministero formuli l'imputazione nelle forme del decreto di citazione diretta a giudizio anziche' con quelle della richiesta di rinvio a giudizio (cui consegue la fissazione dell'udienza preliminare). Il mancato raccordo sistematico genera profili di illegittimita' costituzionale dell'articolo 409, comma 5, c.p.p. per contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione. II contrasto con l'articolo 3 della Costituzione e' reso palese dall'irragionevolezza di detta disposizione che emerge, anzi tutto, nel momento in cui ci si avvede che, nell'udienza preliminare, il giudice non potrebbe far altro che restituire gli atti il pubblica ministero perche' eserciti l'azione penale con decreto di citazione diretta a giudizio. Stabilisce, invero, l'articolo 33-sexies c.p.p. che "nell'udienza preliminare" il giudice, qualora constati che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio, pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550 c.p.p., ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552 c.p.p.. In altri termini, il giudice che provvede a fissare l'udienza preliminare, come impostogli dall'articolo 409, comma 5, c.p.p., oggetto delle censure contenute nella presente ordinanza, e' poi tenuto, a norma del citato articolo 33-sexies c.p.p., a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero perche' proceda con decreto di citazione a giudizio, vale a dire con l'atto d'esercizio dell'azione penale funzionale al procedimento per i reati attribuiti alla cognizione del tribunale monocratico in relazione ai quali la garanzia dell'udienza preliminare non sia contemplata. Anche nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che l'articolo 33-sexies c.p.p. non si applichi ai casi in cui l'azione penale sia esercitata con la formulazione coatta dell'imputazione, l'applicazione della disposizione censurata determinerebbe un ingiustificato, diverso e piu' favorevole trattamento per l'indagato nei cui confronti il pubblico ministero abbia erroneamente richiesto l'archiviazione rispetto all'indagato nei cui confronti il pubblico ministero, non incorso nel medesimo errore, abbia esercitato l'azione penale, nell'ipotesi, comune ad entrambi, in cui si proceda per un reato appartenente alla cognizione del tribunale monocratico per il quale non sia prevista l'udienza preliminare. Nel secondo caso, invero, l'indagato sara' portato direttamente al giudizio del tribunale con il decreto di cui all'articolo 552 c.p.p.; nel primo caso, invece, l'indagato, dopo essersi confrontato in contraddittorio nell'udienza camerale prevista dall'articolo 409, comma 2, c.p.p., avra' diritto, in caso di formulazione coatta dell'imputazione, applicandosi l'articolo 409, comma 5, c.p.p., all'ulteriore contraddittorio dell'udienza preliminare, tra l'altro ormai, dopo la recente modificazione dell'articolo 425 c.p.p., improntata alla medesima regola di giudizio cui soggiace anche il procedimento d'archiviazione. La disciplina censurata si porrebbe, inoltre, in contrasto con l'articolo 111 della Costituzione nella parte in cui prevede che la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo. E' di tutta evidenza, invero, che l'attuale formulazione dell'articolo 409, comma 5, c.p.p., attraverso la citata duplicazione delle fasi in contraddittorio, andrebbe nella direzione opposta rispetto all'anzidetta regola costituzionale. In conclusione, l'articolo 409, comma 5, c.p.p. e' incostituzionale nella parte in cui prevede che il giudice fissi con decreto l'udienza preliminare, osservando in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 418 e 419 c.p.p. anche nel caso in cui il reato per cui e' stata ordinata la formulazione dell'imputazione sia compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta a giudizio ovvero nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba formulare l'imputazione con citazione diretta a giudizio nel caso in cui l'ordine di formulare l'imputazione riguardi un reato compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta. La declaratoria di incostituzionalita' imporrebbe al pubblico ministero di formulare l'imputazione coatta con decreto di citazione diretta a giudizio.
P. Q. M. Visto l'articolo 2, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ad iniziativa d'ufficio Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 409, comma 5, c.p.p. nella parte in cui prevede che il giudice fissi con decreto l'udienza preliminare, osservando in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 418 e 419 c.p.p. anche nel caso in cui il reato per cui e' stata ordinata la formulazione dell'imputazione sia compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta a giudizio ovvero nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba formulare l'imputazione con citazione diretta a giudizio nel caso in cui l'ordine di formulare l'imputazione riguardi un reato compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta. Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti. Cosi' deciso in Milano il 10 ottobre 2001 Il giudice per le indagini preliminari: Bricchetti 02c0401