N. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2002

Ordinanza  emessa  il  1  marzo  2002  dal  tribunale  di Parma, sez.
distaccata  di  Fidenza nel procedimento civile vertente tra Cassader
Angelo e Comune di Salsomaggiore Terme

Giustizia  amministrativa  -  Devoluzione  al  giudice amministrativo
  delle  controversie  in materia di edilizia e urbanistica e riserva
  al   giudice   ordinario  delle  sole  controversie  relative  alla
  determinazione  e corresponsione delle indennita' in conseguenza di
  atti  espropriativi  o  ablativi  -  Conseguente istituzione di una
  nuova  figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie
  aventi   ad  oggetto  atti,  provvedimenti  o  comportamenti  delle
  pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi
  comprese  quelle  relative  al  risarcimento  del  danno ingiusto -
  Esorbitanza  dai  limiti  della  legge  delegante  -  Richiamo alla
  sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.
- Decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34, commi 1 e 2, e
  35, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 77, comma 1.
(GU n.20 del 22-5-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Visti  ed  esaminati gli atti della causa iscritta al n. 270/1999
RGAC,  promossa  da  Cassader  Angelo  nei  confronti  del  comune di
Salsomaggiore Terme;
    Ritenuto e considerato in

                           Fatto e diritto

    Con   citazione,   notificata   l'11 agosto  1999  al  comune  di
Salsomaggiore  Terme,  Cassader Renato esponeva, tra l'altro, che con
atto  pubblico  3 marzo  1982 l'ente territoriale aveva stipulato una
convenzione  ai  sensi  dell'art. 35  della  legge  22 ottobre  1971,
n. 865,  con  la  quale  riconosceva  e  concedeva  all'Impresa Edile
Ferrari Renato il diritto di superficie sul lotto di terreno, sito in
Salsomaggiore  Terme  nel  comparto P.E.E.P., denominato "S. Antonio"
con  concessione de "il diritto di costruire e mantenere sul suddetto
terreno  un  fabbricato  ad  uso  civile  abitazione", con l'onere di
realizzazione  di tutte le opere di urbanizzazione a carico dell'ente
territoriale,  previsto dall'art. 2 della convenzione. A fronte della
realizzazione  del  fabbricato  e della corresponsione del contributo
per   urbanizzazioni,   commisurato  agli  oneri  relativi  da  parte
dell'impresa,   il  comune  si  rendeva  inadempiente,  omettendo  di
realizzare  la  strada  d'accesso  alla  via  pubblica al fabbricato,
denominato    "Condominio    Aurum",   indiscutibilmente   rientrante
nell'art. 2 cit.  In  quanto  avente causa dall'Impresa Edile Ferrari
Renato  sin dal 1984, perche' comproprietario dell'area superficiaria
e  di porzione immobiliare del fabbricato, contestava l'inadempimento
al  comune,  piu'  volte diffidato alla costruzione stessa. Chiedeva,
pertanto,   accogliersi  le  seguenti  conclusioni  "1) Accertarsi  e
dichiararsi che il comune di Salsomaggiore Terme non provvedendo alla
realizzazione   della   strada  di  accesso  dalla  via  pubblica  al
Condominio  Aurum, sito in Salsomaggiore, via Parma n. 15, si e' reso
inadempiente  all'art. 2  della  "Convenzione  ai  sensi dell'art. 35
della  legge 22 ottobre 1971, n. 865", stipulata in data 3 marzo 1982
tra  il Comune medesimo e l'Impresa Edile Ferrari Renato, dante causa
dell'attore;  2) per  l'effetto,  condannare ex art. 1453 c.c., primo
comma,  il  comune  di  Salsomaggiore Terme in persona del sindaco in
carica  ad  adempiere  detto  obbligo  contrattuale. 3) Condannare il
comune  di  Salsomaggiore  Terme in persona del sindaco in carica, al
risarcimento  dei  danni  derivati  e  derivandi  all'attore  a causa
dell'inadempimento o, a causa dell'eventuale accertata impossibilita'
definitiva  dell'adempimento, dell'art. 2 della "Convenzione" 3 marzo
1982,  nella misura che verra' accertata in corso di causa o, ove non
accertabile  da  liquidarsi  in  via  equitativa,  oltre  interessi e
rivalutazione  dal  dovuto  al  saldo. In ogni caso spese, diritti ed
onorari rifusi."
    Il  comune  di  Salsomaggiore  Terme  si  costituiva  ed eccepiva
pregiudizialmente  il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
subordinatamente ed in via tra loro ulteriormente gradata, il difetto
di legittimazione attiva e l'infondatezza nel merito della domanda.
    Depositate   e  scambiate  memorie  ai  sensi  dell'art. 180, 183
e 184 cpc,  il  Giudice invitava le parti a rassegnare le conclusioni
ai  sensi  dell'art. 187 cpc  per  la presenza di questioni attinenti
alla giurisdizione pregiudiziali rispetto all'esame del merito.
    All'udienza  del  19 novembre  2001  la precisazione avveniva nei
seguenti termini:
        Cassader  Renato:  "Accertata  e  affermata  la giurisdizione
dell'AGO  adito,  respingersi  l'eccezione  preliminare  attinente il
preteso   diparto   di   giurisdizione   sollevata   dal   comune  di
Salsomaggiore  Terme  nonche'  l'ulteriore  eccezione  preliminare di
carenza  di  legittimazione  attiva dell'attore; respingersi le altre
domande  spiegate  dal convenuto. Insiste nelle proprie domande cosi'
come formulate nell'atto di citazione 3 luglio 1999. Insiste altresi'
nella  richiesta  di  CTU  cosi'  come dedotta in memoria 19 febbraio
2001".
        Comune  di Salsomaggiore Terme: "come in comparsa di risposta
con  la  domanda subordinata istruttoria di CTU quale formulata nella
memoria di replica 5 agosto 2001".
    In conseguenza la causa era assegnata a sentenza con i termini di
giorni  sessanta  e  successivi  venti  per  il  deposito di comparse
conclusionali e d'eventuali repliche.
    La norma applicabile e sospettabile d'illegittimita'.
    L'esame della questione di giurisdizione si pone come preliminare
rispetto  alle  altre  ed  e' percio' necessario individuare la norma
attributiva   della  competenza  giurisdizionali  in  relazione  alla
controversia in esame.
    A   tal   fine,   come   fondatamente   eccepito  dal  comune  di
Salsomaggiore  Terme  in  linea  principale, la controversia in esame
rientra  tra  quelle  "aventi  per oggetto gli atti e i comportamenti
delle amministrazioni pubbliche in materia di urbanistica e edilizia"
disciplinate dall'art. 34 d.leg. n. 80 del 31 marzo 1998, che prevede
la  giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo.  Una tale
decisione  s'impone atteso che le domande svolte dall'attore hanno ad
oggetto  pretese  creditorie  per  adempimento e per risarcimento del
danno,   conseguenti   ad   atti   e   comportamenti  della  pubblica
amministrazione  relative  alla  fase  di  attuazione e di esecuzione
della   concessione   del  diritto  di  superficie  finalizzata  alla
realizzazione  di  alloggi  di  tipo  economico  e  popolare  e della
relativa  convenzione  attuativa, stipulato con atto pubblico 3 marzo
1982  ai  sensi  dell'art. 10  L.  18 aprile  1962, n. 167, nel testo
sostituito dall'art. 35 L. 22 ottobre 1971 n. 865.
    Ad  una tale determinazione si perviene attribuendo alla norma in
questione   la  portata  assegnatale  dall'interpretazione  sostenuta
univocamente  dalle massime autorita' giurisdizionali ordinarie (cfr.
Cass.  S.U.  494/00  ed  amministrative  (C. Stato Ad. Pl. 1/00 punto
4.1),  in  base  alla  quale  la  materia  urbanistica, devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 34 cit.,
per  espressa  previsione  del  comma 2  concerne  tutti  gli aspetti
dell'uso  del  territorio  e  ne consegue, pertanto, che, data la sua
assolutezza,  la  definizione  di  urbanistica  si presta, quindi, ad
essere  intesa  come  volta ad abbracciare la totalita' degli aspetti
dell'uso  del territorio, nessuno escluso, e non puo' essere limitata
al  solo  aspetto normativa della disciplina di tale uso. Ne consegue
pertanto  la  creazione  di  una  giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo  in  materia  d'edilizia  ed urbanistica a prescindere
dalla situazione soggettiva rilevante, con le sole limitate eccezioni
indicate dall'art. 34, 3a co., cit.
    La rilevanza e la non manifesta infondatezza.
    La  norma regolatrice della giurisdizione, cosi' come individuata
dal  Tribunale,  quindi,  porterebbe  ad  escludere  ogni  competenza
dell'autorita'    giudiziaria   ordinaria   in   favore   di   quella
amministrativa.   Tuttavia   essa   appare   di  dubbia  legittimita'
costituzione,  la  cui  questione, rilevante per quanto gia' detto, e
non  manifestamente  infondata,  per  quanto  si  verra'  a  dire, va
sollevata   d'ufficio  in  relazione  agli  artt. 34,  commi  primo e
secondo,  e  35,  primo comma,  con  riferimento  agli artt. 76 e 77,
primo comma,  Cost.  per  eccesso  rispetto alla delega conferita con
l'art. 11, comma 4, lett. g), legge 15 marzo 1997, n. 59.
    Giova   premettere  che  tale  opinione  non  e'  scalfita  dalla
sopravvenuta  legge 21 luglio 2000, n. 205, che con l'art. 7, lett. 8
ha si sostituito l'art. 34 cit., innovandolo, ma lo ha lasciato quasi
intonso,  se  si  eccettua  una  integrazione  nel primo comma con la
estensione  dell'oggetto  della  giurisdizione  esclusiva  anche agli
atti,  provvedimenti e comportamenti, oltre che delle amministrazioni
pubbliche  come gia' previsto, dei soggetti alle stesse equiparati in
materia urbanistica ed edilizia.
    La   nuova   disciplina,   infatti,   non  puo'  avere  efficacia
retroattiva,  mancando  ogni  espressa  previsione, ed e' applicabile
esclusivamente  ai  giudizi  introdotti  successivamente al 10 agosto
2000,  data  dell'entrata  in  vigore  della  stessa,  in  virtu' del
principio  della perpetuatio iurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c.,
che  appunto  individua  il momento determinate della giurisdizione e
della  competenza, stabilendo che la giurisdizione e la competenza si
determinano  con  riguardo  alla  legge vigente e allo stato di fatto
esistente  al  momento  della  proposizione della domanda e non hanno
rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello
stato  medesimo.  Da  cio'  consegue  che  nel  caso  di controversia
pendente  innanzi  al  giudice ordinario prima dell'entrata in vigore
della  legge  205/2000,  come  avviene  nel  caso di specie, la norma
determinante   per   il   riparto   di   giurisdizione  resta  quella
dell'art. 34  nelle  sue  originarie  formulazione  e  veste di legge
sostanziale, in quanto legge delegata, per cui residua la persistente
rilevanza   della  questione  di  legittimita'  costituzionale  sotto
l'aspetto  dell'eccesso  di  delega  (cfr.  su Cass. ord. 8506/2001 e
sent. 1079/2001; 15139/2001).
    Il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  del Tribunale muove
sostanzialmente   ed  e'  in  cio'  confortato,  da  un  lato,  dalla
declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale,  adotta dalla Corte
Costituzionale con sent. 292/2000, dell'art. 33 d.lgs. n. 80/1998 con
il quale sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo  tutte le controversie in materia di pubblici servizi,
ivi  compresi  quelli  afferenti  al  credito,  alla  vigilanza sulle
assicurazioni,  al  mercato  mobiliare,  al servizio farmaceutico, ai
trasporti  alle  telecomunicazioni  e  ai  servizi  di cui alla legge
14 novembre  1995,  n. 481,  dall'altro, dalle recentissime ordinanze
21 giugno  2001,  n. 8506  e  11 dicembre  2001, n. 15641, delle S.U.
della  Corte  di Cassazione, le quali appunto dubitano, ripercorrendo
l'iter  argomentativo  del  giudice  delle  leggi  ed alla luce delle
censure  di  costituzionalita' espresse con la citata sent. 292/2000,
del  combinato  disposto  degli artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1,
d.lgs. 80/1998.
    Con   espresso  riferimento  al  parametro  della  non  manifesta
infondatezza  della questione sollevata occorre prendere spunto dalla
gia'  citata  declaratoria  d'illegittimita',  di  cui  alla sentenza
n. 292/2000,  per eccesso dalla delega, contenuta nell'art. 11, comma
4, lett. g) della legge n. 59/1997, la quale prevedeva come contenuto
"la   contestuale   estensione   della   giurisdizione   del  giudice
amministrativo   alle   controversie   aventi   ad   oggetto  diritti
patrimoniali   consequenziali,   ivi   comprese  quelle  relative  al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi
pubblici".  La  Corte  costituzionale  ha ritenuto che il legislatore
delegato,  per rispettare il contenuto della delega, doveva procedere
ad  una  estensione  della  giurisdizione amministrativa esistente al
fine  di  rendere  piena  ed  effettiva  la  tutela del cittadino nei
confronti  della  Pubblica  Amministrazione,  concentrando innanzi al
giudice  amministrativo  sia  la  fase  di  controllo di legittimita'
dell'azione  sia  quella  della  riparazione  per  equivalente,  onde
evitare  un  successivo  e  separato  giudizio  innanzi all'autorita'
giudiziaria ordinaria; doveva delimitare l'oggetto di tale estensione
ai  diritti patrimoniali consequenziali, compreso il risarcimento del
danno;    doveva   delimitare   l'ambito   della   estensione   della
giurisdizione   amministrativa  all'edilizia,  all'urbanistica  e  ai
servizi pubblici.
    Considerati  tali  ambito  e  finalita' della delega, la Corte ha
ritenuto  il  citato  art. 33  viziato per eccesso di delega, poiche'
questa  non  consentiva cio' che quello ha di fatto introdotto, ossia
un   ampliamento  della  giurisdizione  esclusiva  all'interno  della
materia dei servizi pubblici.
    La  situazione degli artt. 34, comma 1 e 2, e 35, comma 1, d.lgs.
n. 80/1998  e'  speculare  rispetto a quella esaminata dalla sentenza
292/2000  della  C.  Costituzionale,  gia' detta, in quanto anch'essi
sembrano  esorbitare  per  ragioni analoghe dal confine tracciato dal
legislatore delegante.
    "Le  norme, nel loro combinato disposto, non si limitano infatti,
in attuazione della delega conferita con l'art. 11, comma 4, lett. g)
legge  n. 59  del  1997,  ad  estendere  alle  controversie aventi ad
oggetto  diritti  patrimoniali  consequenziali,  ivi  comprese quelle
relative  al  risarcimento  del  danno,  la giurisdizione generale di
legittimita'  o esclusiva gia' spettante al giudice amministrativo in
materia  di edilizia ed urbanistica, ma istituiscono una nuova figura
di giurisdizione, esclusiva e piena (in quanto estesa alla cognizione
delle  questioni  concernenti  il risarcimento del danno ingiusto che
abbraccia   l'intero  ambito  delle  controversie  ad  oggetto  atti,
provvedimenti  e comportamenti e quindi l'intera gamma delle condotte
positive, espresse con atti formali o con attivita' materiali, ovvero
omissive)  delle  amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed
edilizia.  Ambito  che  appare  suscettivo  di  tendenziale ulteriore
estensione,  in  ragione dell'amplissima definizione dei limiti della
materia  urbanistica  non  compresa nella delega nel senso che questa
concerne  "tutti  gli aspetti dell'uso del territorio". E cio' sembra
realizzare  un  eccesso  rispetto  ai limiti oggettivi della delega".
(cfr. 21 giugno 2001, n. 8506 S.U. della Corte di cassazione).
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34,
1o  e  2o  comma,  e  35,  1o  comma, d.leg. 31 marzo 1998, n. 80, in
relazione  agli  artt. 76  e 77, 1o comma, Cost. per eccesso rispetto
alla delega conferita con l'art. 11, comma 4, lett. g) legge 15 marzo
1997, n. 59, che dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai
fini del giudizio.
    Dispone  la  trasmissione  degli atti alla Corte Costituzionale e
sospende il processo n. 270/1999 rgac.
    Si   notifichi  alle  parti,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Fidenza, addi' 1 marzo 2002
                         Il giudice: Iovino
02c0402