N. 217 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 2002
Ordinanza emessa il 26 marzo 2002 dal tribunale di Alessandria nel procedimento civile vertente tra ILVA S.p.a. e I.N.A.I.L. Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori in mobilita' assunti con contratti di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - Benefici contributivi per il datore di lavoro - Inapplicabilita', stabilita con norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai premi INAIL - Lesione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, di certezza del diritto e di affidamento del cittadino - Incidenza sul principio di liberta' di iniziativa economica privata - Interferenza sul potere giurisdizionale. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 6; legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 2. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 41, 101, 102 e 104.(GU n.20 del 22-5-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; Premesso: che con il ricorso oggetto della presente causa l'ILVA S.p.a. domanda la condanna dell'INAIL al pagamento della somma di lire 143.317.505 per contributi versati indebitamente; che, in particolare, la societa' ricorrente rileva che detti premi assicurativi si riferiscono a 74 lavoratori, iscritti nelle liste di mobilita' ed assunti, nel periodo 1996-1998, con contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 23 luglio 1991 n. 223; che la ricorrente rileva, inoltre, che secondo l'interpretazione data dalla Corte Suprema di Cassazione (Sez. L. 27 febbraio 1998 n. 2202; 8 aprile 1999 n. 3445), l'avvenuto versamento della quota contributiva pari a quella prevista per gli apprendisti comporta, relativamente ai lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'assolvimento dell'obbligo contributivo anche nei confronti dell'INAIL; che l'INAIL, con memoria difensiva tempestivamente depositata, contesta gli assunti della ricorrente facendo leva sul disposto dell'art. 68, comma 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 338 ai sensi del quale l'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 va interpretato nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL; che l'ILVA S.p.a. ha prospettato questione di legittimita' costituzionale di detta norma di legge sotto svariati profili; O s s e r v a 1. - La questione di costituzionalita' prospettata dalla difesa della ricorrente e' rilevante e non manifestamente infondata. Quanto alla rilevanza, la norma in oggetto, sopravvenuta nel corso del giudizio successivamente al deposito del ricorso introduttivo, assume decisivo rilievo in quanto impone, peraltro con efficacia retroattiva, una interpretazione dell'art. 8, secondo comma, della legge 223/1991 in evidente contrasto con la tesi dell'ILVA secondo cui il citato art. 8 dovrebbe trovare applicazione anche ai contributi INAIL. Quanto alla non manifesta infondatezza, va rilevato che alla norma espressamente interpretativa, quand'anche presenti caratteri innovativi, non e' consentito negare la portata retroattiva (in tal senso: Cass. 3614/1990, 4526/1986, 6149/1979) e che il divieto di retroattivita' della legge, come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, e' stato elevato a rango di dignita' costituzionale soltanto per la legge penale, mentre negli altri casi deve aversi riguardo ai principi generali della ragionevolezza, dell'eventuale contrasto con altri principi di rango costituzionale, della tutela dell'affidamento e del rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario. In particolare, va ricordato che e' principio piu' volte affermato dalla Corte costituzionale quello secondo cui il legislatore puo', anche in presenza di univoco indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, emanare norme di interpretazione autentica a condizione che la scelta imposta dal legislatore rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario. Nel caso in esame, premesso che non consta sia mai stato prospettato, dalla dottrina o dalla giurisprudenza, alcun dubbio interpretativo circa la concreta portata, nei confronti dell'INAIL, del secondo comma dell'art. 8 della legge 223/1991 e che, tra l'altro, la Corte di cassazione (sez. L. 3445/1999, 2202/1998) ha piu' volte negatala fondatezza delle opzioni interpretative sostenute dall'INAIL affermando che "l'art. 8, comma secondo, della legge 23 luglio 1991 n. 223 - disponendo che, per i lavoratori in mobilita' assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ai dodici mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni - ha inteso estendere a tali lavoratori lo stesso regime contributivo degli apprendisti. Ne consegue che, con il versamento della quota contributiva anzidetta, il datore di lavoro, che abbia assunto con contratti a termine inferiori ai dodici mesi i lavoratori in mobilita', assolve (con riguardo a tali lavoratori) anche l'onere dell'assicurazione INAIL, ancorche' questa (gravando solo sul datore di lavoro) non sia suscettibile di divisione in quote", pare concretamente sussistere, ad avviso di questo giudice, contrasto tra l'art. 68, comma 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 68 e gli artt. 3, primo comma, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione. Ed invero, la norma in oggetto parrebbe: porsi in contrasto con il principio della ragionevolezza in quanto, proponendosi, a distanza di quasi dieci anni dalla emanazione della legge 223/1991, di sanare un inesistente dissidio interpretativo, fornisce una esegesi che, per un verso, non rientra tra le possibili varianti di senso del testo originario, per altro verso, imponendo il pagamento di un premio INAIL maggiore rispetto a quello previsto per i lavoratori ordinari (la quota INAIL ordinaria dovrebbe essere sommata a quella fissa prevista dall'art. 22 della legge 25/1995 gia' rientante nel contributo INPS stabilito per gli apprendisti), contrasta con la ratio propria della norma autenticamente interpretata che e' quella di favorire, mediante un minor costo contributivo a carico del datore di lavoro, il reimpiego dei lavoratori collocati in mobilita'; frustrare l'affidamento del cittadino sulla certezza del diritto senza che venga in luce alcuna ragionevole necessita' di tutela, mediante l'interpretazione autentica in oggetto, di particolari interessi di rango costituzionale; ledere la liberta' di iniziativa economica laddove impone, con efficacia retroattiva, costi aggiuntivi non previsti, ne' prevedibili, ai soggetti svolgenti attivita' imprenditoriale che abbiano assunto lavoratori con le modalita' di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 223/1991, fidando nella ratio legis e nel conforto dell'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione; voler incidere su tattispecie ancora sub iudice, con cio' violando le funzioni riservate dalla Costituzione al potere giudiziario mediante un tentativo, a fronte di un univoco orientamento della Suprema Corte di cassazione, di vincolare l'attivita' interpretativa del giudice mediante l'introduzione nell'ordinamento di una regola in precedenza non rinvenibile nell'ordinamento stesso. 2. - In considerazione di quanto esposto, si ritiene, quindi, di dover rimettere gli atti alla Corte costituzionale in merito alla prospettata questione.
P. Q. M. Visto. l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, interpretativa dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223, in relazione agli artt. 3, primo commna, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Alessandria, addi' 26 marzo 2002 Il giudice:Moltrasio 02C0403