N. 217 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 2002

Ordinanza  emessa  il  26 marzo 2002 dal tribunale di Alessandria nel
procedimento civile vertente tra ILVA S.p.a. e I.N.A.I.L.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori in mobilita' assunti con
  contratti di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi
  - Benefici contributivi per il datore di lavoro - Inapplicabilita',
  stabilita  con norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai
  premi   INAIL  -  Lesione  dei  principi  di  ragionevolezza  e  di
  eguaglianza, di certezza del diritto e di affidamento del cittadino
  -  Incidenza  sul  principio  di  liberta'  di iniziativa economica
  privata - Interferenza sul potere giurisdizionale.
- Legge  23  dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 6; legge 23 luglio
  1991, n. 223, art. 8, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 41, 101, 102 e 104.
(GU n.20 del 22-5-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
    Premesso:
        che con il ricorso oggetto della presente causa l'ILVA S.p.a.
domanda  la  condanna  dell'INAIL  al  pagamento  della somma di lire
143.317.505 per contributi versati indebitamente;
        che,  in particolare, la societa' ricorrente rileva che detti
premi  assicurativi  si  riferiscono  a 74 lavoratori, iscritti nelle
liste di mobilita' ed assunti, nel periodo 1996-1998, con contratti a
tempo determinato ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 23
luglio 1991 n. 223;
        che    la    ricorrente    rileva,   inoltre,   che   secondo
l'interpretazione  data dalla Corte Suprema di Cassazione (Sez. L. 27
febbraio  1998 n. 2202; 8 aprile 1999 n. 3445), l'avvenuto versamento
della  quota  contributiva pari a quella prevista per gli apprendisti
comporta,  relativamente  ai lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8,
secondo  comma,  della  legge  23 luglio 1991, n. 223, l'assolvimento
dell'obbligo contributivo anche nei confronti dell'INAIL;
        che    l'INAIL,   con   memoria   difensiva   tempestivamente
depositata,  contesta  gli  assunti della ricorrente facendo leva sul
disposto  dell'art. 68,  comma 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 338
ai  sensi  del  quale  l'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223  va  interpretato  nel senso che il beneficio contributivo ivi
previsto non si applica ai premi INAIL;
        che  l'ILVA  S.p.a.  ha prospettato questione di legittimita'
costituzionale di detta norma di legge sotto svariati profili;

                            O s s e r v a

    1.  -  La questione di costituzionalita' prospettata dalla difesa
della ricorrente e' rilevante e non manifestamente infondata.
    Quanto  alla  rilevanza,  la  norma  in oggetto, sopravvenuta nel
corso   del   giudizio   successivamente   al  deposito  del  ricorso
introduttivo,  assume decisivo rilievo in quanto impone, peraltro con
efficacia   retroattiva,  una  interpretazione  dell'art. 8,  secondo
comma,  della  legge  223/1991  in  evidente  contrasto  con  la tesi
dell'ILVA  secondo cui il citato art. 8 dovrebbe trovare applicazione
anche ai contributi INAIL.
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  va rilevato che alla
norma  espressamente  interpretativa,  quand'anche presenti caratteri
innovativi,  non  e' consentito negare la portata retroattiva (in tal
senso:  Cass.  3614/1990,  4526/1986,  6149/1979) e che il divieto di
retroattivita'  della  legge,  come  piu' volte affermato dalla Corte
costituzionale,  e'  stato elevato a rango di dignita' costituzionale
soltanto  per  la  legge  penale, mentre negli altri casi deve aversi
riguardo  ai  principi  generali della ragionevolezza, dell'eventuale
contrasto  con  altri  principi di rango costituzionale, della tutela
dell'affidamento  e  del  rispetto delle funzioni riservate al potere
giudiziario.
    In   particolare,  va  ricordato  che  e'  principio  piu'  volte
affermato   dalla   Corte   costituzionale   quello  secondo  cui  il
legislatore   puo',   anche   in   presenza   di   univoco  indirizzo
interpretativo   della   Corte   di   Cassazione,  emanare  norme  di
interpretazione  autentica  a  condizione  che  la scelta imposta dal
legislatore  rientri  tra  le  possibili  varianti di senso del testo
originario.
    Nel  caso  in  esame,  premesso  che  non  consta  sia  mai stato
prospettato,  dalla  dottrina  o  dalla  giurisprudenza, alcun dubbio
interpretativo  circa  la concreta portata, nei confronti dell'INAIL,
del  secondo  comma  dell'art. 8  della  legge  223/1991  e  che, tra
l'altro,  la  Corte  di  cassazione (sez. L. 3445/1999, 2202/1998) ha
piu' volte negatala fondatezza delle opzioni interpretative sostenute
dall'INAIL  affermando  che  "l'art. 8, comma secondo, della legge 23
luglio  1991  n. 223  - disponendo che, per i lavoratori in mobilita'
assunti  con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ai
dodici  mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro
e'  pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
1955,  n. 25, e successive modificazioni - ha inteso estendere a tali
lavoratori  lo  stesso  regime  contributivo  degli  apprendisti.  Ne
consegue  che,  con il versamento della quota contributiva anzidetta,
il  datore  di  lavoro,  che  abbia  assunto  con contratti a termine
inferiori  ai  dodici  mesi  i  lavoratori in mobilita', assolve (con
riguardo  a  tali lavoratori) anche l'onere dell'assicurazione INAIL,
ancorche'  questa  (gravando  solo  sul  datore  di  lavoro)  non sia
suscettibile  di  divisione in quote", pare concretamente sussistere,
ad  avviso di questo giudice, contrasto tra l'art. 68, comma 6, della
legge 23 dicembre 2000 n. 68 e gli artt. 3, primo comma, 41, 101, 102
e 104 della Costituzione.
    Ed invero, la norma in oggetto parrebbe:
        porsi  in  contrasto con il principio della ragionevolezza in
quanto, proponendosi, a distanza di quasi dieci anni dalla emanazione
della   legge   223/1991,   di   sanare   un   inesistente   dissidio
interpretativo,  fornisce  una esegesi che, per un verso, non rientra
tra  le  possibili  varianti di senso del testo originario, per altro
verso,  imponendo il pagamento di un premio INAIL maggiore rispetto a
quello  previsto  per i lavoratori ordinari (la quota INAIL ordinaria
dovrebbe  essere  sommata  a quella fissa prevista dall'art. 22 della
legge  25/1995  gia'  rientante nel contributo INPS stabilito per gli
apprendisti),   contrasta   con   la   ratio   propria   della  norma
autenticamente  interpretata  che  e' quella di favorire, mediante un
minor  costo contributivo a carico del datore di lavoro, il reimpiego
dei lavoratori collocati in mobilita';
        frustrare  l'affidamento  del  cittadino  sulla  certezza del
diritto  senza  che  venga  in  luce alcuna ragionevole necessita' di
tutela,   mediante   l'interpretazione   autentica   in  oggetto,  di
particolari interessi di rango costituzionale;
        ledere  la  liberta'  di iniziativa economica laddove impone,
con   efficacia  retroattiva,  costi  aggiuntivi  non  previsti,  ne'
prevedibili,  ai  soggetti  svolgenti  attivita'  imprenditoriale che
abbiano  assunto  lavoratori  con  le  modalita'  di  cui all'art. 8,
secondo  comma, della legge 223/1991, fidando nella ratio legis e nel
conforto dell'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione;
        voler  incidere  su  tattispecie  ancora sub iudice, con cio'
violando   le   funzioni   riservate  dalla  Costituzione  al  potere
giudiziario   mediante   un   tentativo,   a  fronte  di  un  univoco
orientamento   della   Suprema  Corte  di  cassazione,  di  vincolare
l'attivita'   interpretativa   del  giudice  mediante  l'introduzione
nell'ordinamento   di   una  regola  in  precedenza  non  rinvenibile
nell'ordinamento stesso.
    2.  - In considerazione di quanto esposto, si ritiene, quindi, di
dover  rimettere  gli  atti  alla Corte costituzionale in merito alla
prospettata questione.
                              P. Q. M.
    Visto.  l'art. 134  della Costituzione e l'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 68,  comma  6, della legge 23
dicembre  2000,  n. 388,  interpretativa  dell'art. 8, comma 2, della
legge 23 luglio 1991 n. 223, in relazione agli artt. 3, primo commna,
41, 101, 102 e 104 della Costituzione;
    Sospende  il  giudizio  e  dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
        Alessandria, addi' 26 marzo 2002
                        Il giudice:Moltrasio
02C0403