N. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 2002

Ordinanza  emessa  il  27  febbraio  2002  dal tribunale di Melfi nel
procedimento  vertente  tra  Lovaglio  Carmela e Comune di Rionero in
Vulture

Giustizia  amministrativa  -  Devoluzione  al  giudice amministrativo
  delle  controversie  in materia di edilizia e urbanistica e riserva
  al   giudice   ordinario  delle  sole  controversie  relative  alla
  determinazione  e corresponsione delle indennita' in conseguenza di
  atti  espropriativi  o  ablativi  -  Conseguente istituzione di una
  nuova  figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie
  aventi   ad  oggetto  atti,  provvedimenti  o  comportamenti  delle
  pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi
  comprese  quelle  relative  al  risarcimento  del  danno ingiusto -
  Esorbitanza  dai  limiti  della  legge  delegante  -  Richiamo alla
  sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
- Costituzione, art. 76.
(GU n.20 del 22-5-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 4/1999 del R.G.A.C., tra Lovaglio Carmela, rappresentata e difesa,
giusta  procura  a  margine dell'atto di citazione, dall'avv. Ameriga
Petrucci, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata, attrice,
e  Comune  di Rionero in Vulture, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato  e difeso, in forza di deliberazione della G. C. n. 79,
del  25  febbraio  1999,  giusta  procura a margine della comparsa di
costituzione  e  risposta,  dall'avv.  Nicoletta  Ferri,  del foro di
Potenza,  presso  il  cui  studio e' domiciliato, convenuto avente ad
oggetto: risarcimento danni per occupazione acquisitiva.
    Osservato   che   parte   attrice   assume   essersi   verificata
l'occupazione  illegittima  e,  poi, la c.d. accessione invertita del
proprio  fondo  in  agro  di  Rionero in Vulture, alla c.da Pesco, in
catasto  al fol. 2, p.lla 105, chiedendo accertarsi dette circostanze
e condannarsi di conseguenza il comune convenuto;
    Considerato  che  il  giudizio  e'  stato  introdotto con atto di
citazione notificato il 28 dicembre 1998;
    Ritenuto,   pertanto,   che  si  verte  in  ipotesi  di  giudizio
sottoposto  (pendendo  dopo  la  data  del  1  luglio  1998,  di  cui
all'art. 45,  comma  18, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80) alla disciplina
di cui all'art. 34, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo previgente
alla sostituzione eseguita dall'art. 7, legge 21 luglio 2000, n. 205,
il  quale  recitava:  "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i
provvedimenti  e  i  comportamenti delle amministrazioni pubbliche in
materia  urbanistica  ed  edilizia.  2.  Agli  effetti  del  presente
decreto,  la  materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso
del territorio";
    Letta  l'ordinanza  delle  SS.UU.  della  Corte di cassazione, 25
maggio  2000,  n. 43,  secondo  cui  "in  materia  di espropriazioni,
l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 trasferisce dal giudice ordinario
al  giudice amministrativo le controversie in cui si faccia valere il
diritto  alla  riacquisizione  del  bene  occupato  senza titolo (per
originaria  carenza  o  successiva inefficacia del titolo stesso), il
diritto  al  risarcimento  del danno per occupazione illegittima o il
diritto   al   risarcimento   del   danno   prodotto   dal   tradursi
dell'occupazione   medesima   nella   c.d.   accessione  invertita  o
espropriazione  sostanziale.  Ne  deriva  che  non  e' manifestamente
infondata  la  questione  di illegittimita' costituzionale del citato
art. 34,  in relazione all'art. 76 della Costituzione, per eccesso di
delega  conferita  dall'art. 11,  quarto  comma, lett. g) della legge
n. 59  del  1997,  nella  parte in cui sottrae al giudice ordinario e
devolve  alla  giurisdizione  esclusiva del giudice amministrativo le
cause  su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della
pubblica  amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla
gestione del territorio";
    Ritenuto  di  non  poter che condividere interamente il riportato
dictum  e, quindi, che deve sollevarsi la questione di illegittimita'
costituzionale  del  citato  art. 34  d.lgs. n. 80/1998, in relazione
all'art. 76  della  Costituzione,  per  eccesso  rispetto alla delega
conferita  dall'art. 11, quarto comma, lett. g) della legge n. 59 del
1997,  nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla
giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo  le  cause  su
diritti  soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica
amministrazione  in procedure espropriative finalizzate alla gestione
del territorio: ed infatti la legge di delegazione prevedeva soltanto
"l'"estensione della giurisdizione amministrativa esistente, tanto di
legittimita'  che  esclusiva",  senza consentire "l'ampliamento della
giurisdizione  esclusiva"  (Corte  costituzionale, 11-17 luglio 2000,
n. 292, con riferimento al caso, del tutto identico, dell'art. 33 del
medesimo d.lgs.);
    Considerato  che  la  sopraggiunta  sostituzione dell'art. 34 del
d.lgs.,  ad  opera  dell'art. 7,  legge  21  luglio 2000, n. 205, non
spiega   effetto   retroattivo,   onde  deve  applicarsi  il  dettato
dell'art. 5  c.p.c., secondo cui "la giurisdizione e la competenza si
determinano  con  riguardo  alla  legge vigente e allo stato di fatto
esistente  al  momento  della proposizione della domanda, e non hanno
rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello
stato medesimo";
    Ritenuto    che    il   giudizio   non   puo'   essere   definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale,  atteso  che, ove la piu' volte citata norma fosse da
ritenersi costituzionalmente legittima, sarebbe necessario dichiarare
il difetto di giurisdizione dell'a.g.o.;
    Visto  l'art. 23,  legge  11  marzo  1953, n. 87 e l'art. 1 delle
norme  integrative  per  i  giudizi davanti alla Corte costituzionale
(delibera della Corte 16 marzo 1956);
                              P. Q. M.
    Solleva  la  questione  di legittimita' costituzionale di cui nei
motivi, ordinando la trasmissione della presente ordinanza alla Corte
costituzionale,   insieme   con   gli  atti  e  con  la  prova  delle
notificazioni e comunicazioni di cui infra, e sospendendo il giudizio
in corso;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio
dei  ministri,  e  comunicata altresi' ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento.
      Melfi, addi' 27 febbraio 2002
                         Il giudice: Galasso
02C0405