N. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 2002
Ordinanza emessa il 27 febbraio 2002 dal tribunale di Melfi nel procedimento vertente tra Lovaglio Carmela e Comune di Rionero in Vulture Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennita' in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000. - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 34. - Costituzione, art. 76.(GU n.20 del 22-5-2002 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 4/1999 del R.G.A.C., tra Lovaglio Carmela, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Ameriga Petrucci, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata, attrice, e Comune di Rionero in Vulture, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di deliberazione della G. C. n. 79, del 25 febbraio 1999, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicoletta Ferri, del foro di Potenza, presso il cui studio e' domiciliato, convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni per occupazione acquisitiva. Osservato che parte attrice assume essersi verificata l'occupazione illegittima e, poi, la c.d. accessione invertita del proprio fondo in agro di Rionero in Vulture, alla c.da Pesco, in catasto al fol. 2, p.lla 105, chiedendo accertarsi dette circostanze e condannarsi di conseguenza il comune convenuto; Considerato che il giudizio e' stato introdotto con atto di citazione notificato il 28 dicembre 1998; Ritenuto, pertanto, che si verte in ipotesi di giudizio sottoposto (pendendo dopo la data del 1 luglio 1998, di cui all'art. 45, comma 18, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80) alla disciplina di cui all'art. 34, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo previgente alla sostituzione eseguita dall'art. 7, legge 21 luglio 2000, n. 205, il quale recitava: "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. 2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio"; Letta l'ordinanza delle SS.UU. della Corte di cassazione, 25 maggio 2000, n. 43, secondo cui "in materia di espropriazioni, l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 trasferisce dal giudice ordinario al giudice amministrativo le controversie in cui si faccia valere il diritto alla riacquisizione del bene occupato senza titolo (per originaria carenza o successiva inefficacia del titolo stesso), il diritto al risarcimento del danno per occupazione illegittima o il diritto al risarcimento del danno prodotto dal tradursi dell'occupazione medesima nella c.d. accessione invertita o espropriazione sostanziale. Ne deriva che non e' manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale del citato art. 34, in relazione all'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega conferita dall'art. 11, quarto comma, lett. g) della legge n. 59 del 1997, nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio"; Ritenuto di non poter che condividere interamente il riportato dictum e, quindi, che deve sollevarsi la questione di illegittimita' costituzionale del citato art. 34 d.lgs. n. 80/1998, in relazione all'art. 76 della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, quarto comma, lett. g) della legge n. 59 del 1997, nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio: ed infatti la legge di delegazione prevedeva soltanto "l'"estensione della giurisdizione amministrativa esistente, tanto di legittimita' che esclusiva", senza consentire "l'ampliamento della giurisdizione esclusiva" (Corte costituzionale, 11-17 luglio 2000, n. 292, con riferimento al caso, del tutto identico, dell'art. 33 del medesimo d.lgs.); Considerato che la sopraggiunta sostituzione dell'art. 34 del d.lgs., ad opera dell'art. 7, legge 21 luglio 2000, n. 205, non spiega effetto retroattivo, onde deve applicarsi il dettato dell'art. 5 c.p.c., secondo cui "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo"; Ritenuto che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, atteso che, ove la piu' volte citata norma fosse da ritenersi costituzionalmente legittima, sarebbe necessario dichiarare il difetto di giurisdizione dell'a.g.o.; Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (delibera della Corte 16 marzo 1956);
P. Q. M. Solleva la questione di legittimita' costituzionale di cui nei motivi, ordinando la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale, insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e comunicazioni di cui infra, e sospendendo il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata altresi' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Melfi, addi' 27 febbraio 2002 Il giudice: Galasso 02C0405