N. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 2001
Ordinanza emessa l'11 dicembre 2001 dal giudice di pace di Trino nel procedimento civile vertente tra Rossi Sandro e Comune di Loano ed altra Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziche' del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale "debole" (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore). - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni. - Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo.(GU n.20 del 22-5-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Pronuncia la seguente ordinanza. Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c.) della causa portante il numero di ruolo 96/01 promossa da Rossi Sandro contro il Comune di Loano per l'opposizione alla cartella esattoriale n. 103 2000 00257437 91 notificatagli il 22 luglio 2001. In Trino, addi' 11 dicembre 2001 avanti al giudice di pace nella persona dell'avv. Mauro Bolognesi di Novara ed all'operatore giudiziario B2 Fabrizio Francese, e' presente il sig. Rossi Sandro. Il giudice da atto che la Sestri S.p.a., Societa' esattore, si e' costituita in giudizio con comparsa pervenuta il 5 dicembre 2001 e che nessuno si e' costituito per il Comune di Loano nonostante regolare notifica avvenuta in data 28 agosto 2001. Il ricorrente discute la causa. Osservato in fatto Con ricorso ex art. 22 della legge 689/1981, ritualmente depositato il 31 luglio 2001, il sig. Rossi Sandro ha presentato opposizione alla cartella esattoriale emessa in conseguenza del verbale elevato dalla Polizia municipale di Loano, con il quale gli e' stata contestata la violazione di cui all'art. 142 del Codice della Strada, mai ricevuto. La Sestri S.p.a. ha chiesto la propria estromissione dal giudizio. All'udienza dell'11 dicembre 2001 la parte presente ribadisce quanto gia' in atti. A questo punto il giudice, rilevato che il ricorrente risulta residente e domiciliato in localita' diversa da quella in cui e' stata commessa la violazione ascrittagli, ritiene che tale circostanza possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione di costituzionalita' di cui all'art. 22 (rectius 22-bis) della legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di cio' prende atto la parte presente. Per le motivazioni in diritto del Giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Di Tarsia di Belmonte Francesco Edoardo contro la Prefettura di Grosseto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale, n. 6 del 7 febbraio 2001, che qui si intendono interamen trascritte, e che vengono cosi' sunteggiate: per effetto dell'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, con il quale e' stato introdotto l' art. 22-bis della legge 689/1981 e ss.mm., il legislatore ha riattribuito al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 22. Contro il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'autorita' amministrativa, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del ricorso con allegata l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente giurisprudenza della suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato al personale dell'ufficio giudiziario, e quindi non puo' formare oggetto di invio per posta o con altre forme di trasmissione, ad esempio via fax (Cass., sez. un. 17 giugno 1988 n. 4120). Nel ricorso l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio de quo, e' obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a presentarsi alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23 comma 5), a differenza dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.). A parere di questo organo giudicante la descritta normativa non sembrerebbe garantire agli "interessati", ove non siano assistiti da un legale, la concreta possibilita' di difendersi, tenuto conto dei gravami procedurali che vengono ad essi imposti per opporsi ad addebiti peraltro di modesta offensivita', con particolare riguardo l'obbligo di adire il giudice del luogo in cui e' stata commessa la presunta violazione, anziche' di quello di residenza del ricorrente. Proprio nel caso all'esame di questo giudice, si e' rilevato come un signore abitante a Trino Vercellese per contestare un'infrazione stradale elevatagli nel comune di Loano, debba presentare personalmente nella cancelleria del Giudice di pace di Albenga il suo ricorso, e quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe risparmiato, se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di residenza. Tale procedura in effetti, privilegiando il foro dell'"amministrazione repressiva" rende particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 ("tutti possono agire in giudizio"), ma ora, anche, dell' art. 111 - secondo comma della Costituzione (Legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2), per effetto del quale "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale". Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 220/2002). 02C0407