N. 222 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 2002

Ordinanza  emessa  l'8  gennaio 2002 dal giudice di pace di Trino nel
procedimento  civile  vertente  tra  Ghittino  Claudio  e  Comune  di
Massanza

Sanzioni  amministrative  -  Giudizio  di  opposizione  all'ordinanza
  ingiunzione  -  Controversie devolute al giudice di pace - Prevista
  competenza  territoriale  del  giudice  del  luogo  della  commessa
  violazione,  anziche'  del  luogo  di  residenza  dell'opponente  -
  Violazione  del  diritto  di  difesa - Contrasto con i principi del
  giusto  processo  e  della buona e imparziale amministrazione della
  giustizia  -  Irragionevole  penalizzazione della parte processuale
  "debole" (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in
  altri casi dal legislatore).
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo.
(GU n.20 del 22-5-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Pronuncia la seguente ordinanza.
    Processo   verbale  di  udienza  (art. 130  c.p.c.)  della  causa
portante  il  numero  di  ruolo  100/01  promossa da Ghittino Claudio
contro   il   Comune   di   Massazza  per  l'opposizione  verbale  di
contestazione della Polizia Municipale n. 979 del 27 luglio 2001.
    In  Trino,  addi' 8 gennaio 2002, avanti al Giudice di pace nella
persona   dell'avv.   Mauro   Bolognesi   di   Novara   ed  assistito
dall'operatore  giudiziario B2 sig. Fabrizio Francese, e' presente il
sig. Ghittino Claudio personalmente.
    Il  giudice da' atto che il Comune di Massazza ha inviato lettera
prot. n. 3771 in data 6 novembre 2001 e pervenuta il 9 novembre 2001,
con la quale contesta la competenza territoriale.
    Il ricorrente discute la causa.

                         Osservato in fatto

    Con  ricorso  ex  art. 22  della  legge  n. 689/1981, ritualmente
depositato  il 21 agosto 2001, il sig. Ghittino Claudio ha presentato
opposizione  al verbale elevato dalla Polizia municipale di Massazza,
con   il   quale  gli  e'  stata  contestata  la  violazione  di  cui
all'art. 142,  comma  8  del Codice della strada, per avere circolato
alla  velocita'  di  Km/h  74  eccedendo  di  Km/h 20 il limite della
velocita' stabilito dall'ente proprietario della strada.
    All'udienza  dell'8 gennaio  2002  la  parte costituita ribadisce
quanto gia' in atti.
    A  questo  punto  il  giudice, rilevato che il ricorrente risulta
residente  e  domiciliato  in  localita'  diversa da quella in cui e'
stata   commessa   la   violazione   ascrittagli,  ritiene  che  tale
circostanza  possa  avere rilevanza ai fini di sollevare la questione
di  costituzionalita' di cui all'art. 22 (rectius 22-bis) della legge
24 novembre 1981 n. 689 e ss. mm., in relazione agli articoli 3, 24 e
25  della  Costituzione italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio
il  giudizio  per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di
cio' prende atto il ricorrente.
    Per  le  motivazioni  in diritto del Giudice di pace di Orbetello
sul  ricorso  proposto  da  Di  Tarsia  di Belmonte Francesco Edoardo
contro   la   Prefettura   di  Grosseto,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale,  1a  serie  speciale, n. 6 del 7 febbraio 2001, che qui si
intendono  interamente  trascritte,  e che vengono cosi' sunteggiate:
per  effetto  dell'art. 98  del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507,  con  il  quale e' stato introdotto l'art. 22-bis della legge
n.  689/1981  e  ss.mm., il legislatore ha riattribuito al Giudice di
pace    la    competenza    in    materia    di    opposizione   alle
ordinanze-ingiunzione  di  cui  all'art. 22.  Contro il provvedimento
sanzionatorio irrogato dall'Autorita' amministrativa, gli interessati
possono  proporre  opposizione davanti al giudice del luogo in cui e'
stata  commessa  la  violazione  entro  il  termine  di  30 gg. dalla
notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del
ricorso  con  allegata  l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente
giurisprudenza   della   suprema   Corte,   il  ricorso  deve  essere
materialmente  consegnato  al  personale  dell'ufficio giudiziario, e
quindi  non puo' formare oggetto di invio per posta o con altre forme
di  trasmissione,  ad  esempio via fax (Cass. Sez. un. 17 giugno 1988
n. 4120).  Nel  ricorso  l'opponente  ove  non  abbia  in loco un suo
procuratore  per  il  giudizio  de  quo,  e' obbligato a dichiarare o
eleggere  domicilio  nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a
presentarsi   alla  prima  udienza,  per  evitare  la  convalida  del
provvedimento  opposto (art. 23 comma 5), a differenza dell'ordinario
rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal
ruolo (art. 181 c.p.c.).
    A  parere  di questo organo giudicante la descritta normativa non
sembrerebbe garantire agli "interessati", ove non siano assistiti dal
un  legale,  la concreta possibilita' di difendersi, tenuto conto dei
gravami  procedurali  che  vengono  ad  essi  imposti  per opporsi ad
addebiti  peraltro  di modesta offensivita', con particolare riguardo
l'obbligo  di  adire il giudice del luogo in cui e' stata commessa la
presunta  violazione, anziche' di quello di residenza del ricorrente.
Proprio  nel caso all'esame di questo giudice, si e' rilevato come un
signore  abitante  a  Trino  Vercellese  per contestare un'infrazione
stradale  elevatagli  nel  comune  di  Massazza,  e quindi, comparire
successivamente  in  udienza,  sopportando  un notevole costo, sia in
termini  economici  che  di tempo, che gli sarebbe risparmiato, se la
competenza  in  materia fosse del giudice del suo luogo di residenza.
Tale     procedura     in     effetti,    privilegiando    il    foro
dell'"amministrazione  repressiva" rende particolarmente difficoltoso
al  ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di
difesa,  ai  sensi  non  solo  dell'art. 24  ("tutti possono agire in
giudizio"),  ma  ora, anche, dell'art. 111 - comma della Costituzione
(Legge  Costituzionale  23 novembre 1999 n. 2), per effetto del quale
"ogni  processo  si  svolge  nel  contraddittorio  tra  le  parti, in
condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale".
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 220/2002).
02C0408