N. 222 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 2002
Ordinanza emessa l'8 gennaio 2002 dal giudice di pace di Trino nel procedimento civile vertente tra Ghittino Claudio e Comune di Massanza Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziche' del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale "debole" (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore). - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni. - Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo.(GU n.20 del 22-5-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Pronuncia la seguente ordinanza. Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c.) della causa portante il numero di ruolo 100/01 promossa da Ghittino Claudio contro il Comune di Massazza per l'opposizione verbale di contestazione della Polizia Municipale n. 979 del 27 luglio 2001. In Trino, addi' 8 gennaio 2002, avanti al Giudice di pace nella persona dell'avv. Mauro Bolognesi di Novara ed assistito dall'operatore giudiziario B2 sig. Fabrizio Francese, e' presente il sig. Ghittino Claudio personalmente. Il giudice da' atto che il Comune di Massazza ha inviato lettera prot. n. 3771 in data 6 novembre 2001 e pervenuta il 9 novembre 2001, con la quale contesta la competenza territoriale. Il ricorrente discute la causa. Osservato in fatto Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981, ritualmente depositato il 21 agosto 2001, il sig. Ghittino Claudio ha presentato opposizione al verbale elevato dalla Polizia municipale di Massazza, con il quale gli e' stata contestata la violazione di cui all'art. 142, comma 8 del Codice della strada, per avere circolato alla velocita' di Km/h 74 eccedendo di Km/h 20 il limite della velocita' stabilito dall'ente proprietario della strada. All'udienza dell'8 gennaio 2002 la parte costituita ribadisce quanto gia' in atti. A questo punto il giudice, rilevato che il ricorrente risulta residente e domiciliato in localita' diversa da quella in cui e' stata commessa la violazione ascrittagli, ritiene che tale circostanza possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione di costituzionalita' di cui all'art. 22 (rectius 22-bis) della legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss. mm., in relazione agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di cio' prende atto il ricorrente. Per le motivazioni in diritto del Giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Di Tarsia di Belmonte Francesco Edoardo contro la Prefettura di Grosseto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale, n. 6 del 7 febbraio 2001, che qui si intendono interamente trascritte, e che vengono cosi' sunteggiate: per effetto dell'art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con il quale e' stato introdotto l'art. 22-bis della legge n. 689/1981 e ss.mm., il legislatore ha riattribuito al Giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 22. Contro il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorita' amministrativa, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione entro il termine di 30 gg. dalla notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del ricorso con allegata l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente giurisprudenza della suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato al personale dell'ufficio giudiziario, e quindi non puo' formare oggetto di invio per posta o con altre forme di trasmissione, ad esempio via fax (Cass. Sez. un. 17 giugno 1988 n. 4120). Nel ricorso l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio de quo, e' obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a presentarsi alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23 comma 5), a differenza dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.). A parere di questo organo giudicante la descritta normativa non sembrerebbe garantire agli "interessati", ove non siano assistiti dal un legale, la concreta possibilita' di difendersi, tenuto conto dei gravami procedurali che vengono ad essi imposti per opporsi ad addebiti peraltro di modesta offensivita', con particolare riguardo l'obbligo di adire il giudice del luogo in cui e' stata commessa la presunta violazione, anziche' di quello di residenza del ricorrente. Proprio nel caso all'esame di questo giudice, si e' rilevato come un signore abitante a Trino Vercellese per contestare un'infrazione stradale elevatagli nel comune di Massazza, e quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe risparmiato, se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di residenza. Tale procedura in effetti, privilegiando il foro dell'"amministrazione repressiva" rende particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 ("tutti possono agire in giudizio"), ma ora, anche, dell'art. 111 - comma della Costituzione (Legge Costituzionale 23 novembre 1999 n. 2), per effetto del quale "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale". Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 220/2002). 02C0408