N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 2002
Ordinanza emessa l'8 gennaio 2002 dal giudice di pace di Trino nel procedimento civile vertente tra Caprio Laura e Comune di Casale Monferrato Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziche' del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale "debole" (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore). - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni. - Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo.(GU n.20 del 22-5-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Pronuncia la seguente ordinanza. Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c.) della causa portante il numero di ruolo 113/01 promossa da Caprio Laura contro il Comune di Casale Monferrato per l'opposizione a verbale di contestazione della Polizia municipale n. 569 K del 12 settembre 2001. In Trino, addi' 8 gennaio 2002, avanti al giudice di pace nella persona dell'avv. Mauro Bolognesi di Novara ed assistito dall'operatore giudiziario B2 sig. Fabrizio Francese, e' presente la sig.ra Caprio Laura personalmente; per il Sindaco di Casale Monferrato e' presente il Comandante della Polizia municipale di Casale M.to la dott.ssa Maria Pina Musio e l'ispettore Enrico Valecchi. La dott.ssa Musio deposita delega a firma del Sindaco di Casale M.to. Il giudice da' atto che il Comune di Casale Monferrato si e' costituito con comparsa pervenuta in data 27 dicembre 2001. Le parti discutono la causa. La sig.ra Caprio rinnova la richiesta di sospensione dell'esecutorieta' degli atti impugnati. Osservato in fatto Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981, ritualmente depositato il 19 settembre 2001, la sig.ra Caprio Laura ha presentato opposizione al verbale elevato dalla Polizia municipale di Casale M.to, con il quale gli e' stata contestata la violazione di cui all'art. 142, comma 9 del Codice della strada, per avere circolato alla velocita' di km/h 103,55 eccedendo di km/h 53,55 il limite della velocita' stabilito dall'ente proprietario della strada. All'udienza dell'8 gennaio 2002 la parte costituita ribadisce quanto gia' in atti. A questo punto il giudice, rilevato che la ricorrente risulta residente e domiciliata in localita' diversa da quella in cui e' stata commessa la violazione ascrittale, ritiene che tale circostanza possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione di costituzionalita' di cui all'art. 22 (rectius 22-bis) della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di cio' prende atto il ricorrente prendono atto le parti. Per le motivazioni in diritto del Giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Di Tarsia di Belmonte Francesco Edoardo contro la Prefettura di Grosseto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale, n. 6 del 7 febbraio 2001, che qui si intendono interamente trascritte, e che vengono cosi' sunteggiate: per effetto dell'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con il quale e' stato introdotto l' art. 22-bis della legge n. 689/1981 e ss.mm, il legislatore ha riattribuito al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 22. Contro il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'autorita' amministrativa, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del ricorso con allegata l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente giurisprudenza della suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato al personale dell'ufficio giudiziario, e quindi non puo' formare oggetto di invio per posta o con altre forme di trasmissione, ad esempio via fax (Cass. sez. un. 17 giugno 1988, n. 4120). Nel ricorso l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio de quo, e' obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a presentarsi alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23 comma 5), a differenza dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.). A parere di questo organo giudicante la descritta normativa non sembrerebbe garantire agli "interessati", ove non siano assistiti dal un legale, la concreta possibilita' di difendersi, tenuto conto dei gravami procedurali che vengono ad essi imposti per opporsi ad addebiti peraltro di modesta offensivita', con particolare riguardo l'obbligo di adire il giudice del luogo in cui e' stata commessa la presunta violazione, anziche' di quello di residenza del ricorrente. Proprio nel caso all'esame di questo giudice, si e' rilevato come un signore abitante a Trino Vercellese per contestare un infrazione stradale elevatagli nel Comune di Casale Monferrato, e quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe risparmiato, se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di residenza. Tale procedura in effetti, privilegiando il foro dell' "amministrazione repressiva" rende particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 ("tutti possono agire in giudizio"), ma ora, anche, dell'art. 111 - secondo comma della Costituzione (Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) per effetto del quale "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale.". Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamnete uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 220/2002). 02C0409