N. 224 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2002
Ordinanza emessa il 22 gennaio 2002 dal giudice di pace di Trino nel procedimento civile vertente tra Fariolotti Giorgio e Comune di Monte Argentario Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziche' del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale "debole" (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore). - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni. - Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo.(GU n.20 del 22-5-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Pronuncia la seguente ordinanza. Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c.) della causa portante il numero di ruolo 126/01 promossa da Fariolotti Giorgio contro il comune di Monte Argentario (GR) per l'opposizione ad accertamento di violazione della Polizia Municipale n. 876311 del 16 luglio 2001. In Trino, addi' 22 gennaio 2002 avanti al giudice di pace nella persona dell'avv. Mauro Bolognesi di Novara ed all'operatore giudiziario B2, Fabrizio Francese, e' presente per parte opponente l'avv. Francesco Picco. Per parte opposta nessuno compare. Il ricorrente discute la causa. Osservato in fatto Con ricorso ex art. 22 della legge 689/1981, ritualmente depositato il 17 ottobre 2001 il sig. Fariolotti Giorgio ha presentato opposizione ad accertamento di violazione della Polizia Municipale n. 876311 del 16 luglio 2001, con il quale gli e' stata contestata la violazione di cui all'art. 43 del Codice della Strada, perche' proseguiva la marcia malgrado che l'agente addetto ad traffico gli avesse vietato il passaggio. All'udienza del 22 gennaio 2002 la parte costituita ribadiscono quanto gia' in atti. A questo punto il giudice, rilevato che il ricorrente risulta residente e domiciliato in localita' diversa da quella in cui e' stata commessa la violazione ascrittagli, ritiene che tale circostanza possa avere rilevanza ai fini di sollevare la costituzionalita' di cui all'art. 22 (rectius 22-bis) della legge 24 aprile 1999, n. 689 e ss.mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale e di cio' prende atto il ricorrente. Per le motivazioni in diritto del Giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Di Tarsia di Belmonte Francesco Edoardo contro la prefettura di Grosseto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale, n. 6 del 7 febbraio 2001, che qui si intendono interamente trascritte, e che vengono cosi' sunteggiate: per effetto dell'art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, con il quale e' stato introdotto l'art. 22-bis della legge n. 689/1981 e ss.mm., il legislatore ha riattribuito al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 22. Contro il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'autorita' amministrativa, gli interessati possono propone opposizione davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del ricorso con allegata l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente giurisprudenza della suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato al personale dell'ufficio giudiziario, e quindi non puo' formare oggetto di invio per posta o con altre forme di trasmissione, ad esempio via fax (Cass. sez. un. 17 giugno 1988, n. 4120). Nel ricorso l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio de quo, e' obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a presentarsi alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23, comma 5), a differenza dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.). A parere di questo organo giudicante la descritta normativa non sembrerebbe garantire agli "interessati", ove non siano assistiti dal un legale, la concreta possibilita' di difendersi, tenuto conto dei gravami procedurali che vengono ad essi imposti per opporsi ad addebiti peraltro di modesta offensivita', con particolare riguardo l'obbligo di adire il giudice del luogo in cui e' stata commessa la presunta violazione, anziche' di quello di residenza del ricorrente. Proprio nel caso all'esame di questo giudice, si e' rilevato come un signore abitante a Tricerro (VC) per contestare un'infrazione stradale elevatagli nel comune di Monte Argentario, debba presentare personalmente nella cancelleria del Giudice di pace di Orbetello il suo ricorso, e quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe risparmiato, se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo residenza. Tale procedura in effetti, privilegiando il foro dell'"amministrazione repressiva" rende particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 ("tutti possono agire in giudizio"), ma ora, anche, dell'art. 111, secondo comma della Costituzione (Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), per effetto del quale "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale". Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamnete uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 220/2002). 02C0410