N. 225 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2002

Ordinanza emessa il 12 febbraio 2002 dal giudice di pace di Trino nel
procedimento  civile  vertente  tra  De  Marchi  Enzo e Prefettura di
Vercelli

Sanzioni  amministrative  -  Giudizio  di  opposizione  all'ordinanza
  ingiunzione  -  Controversie devolute al giudice di pace - Prevista
  competenza  territoriale  del  giudice  del  luogo  della  commessa
  violazione,  anziche'  del  luogo  di  residenza  dell'opponente  -
  Violazione  del  diritto  di  difesa - Contrasto con i principi del
  giusto  processo  e  della buona e imparziale amministrazione della
  giustizia  -  Irragionevole  penalizzazione della parte processuale
  "debole" (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in
  altri casi dal legislatore).
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo.
(GU n.20 del 22-5-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Pronuncia la seguente ordinanza.
    Processo   verbale  di  udienza  (art. 130  c.p.c.)  della  causa
portante  il  numero  di  ruolo  152/2001  promossa da De Marchi Enzo
contro  la  Prefettura  di  Vercelli  per  l'opposizione a verbale di
contestazione  della  Polizia  stradale  di Vercelli n. 665109 del 31
agosto 2001.
    In Trino, addi' 12 febbraio 2002, avanti al giudice di pace nella
persona   dell'avv.   Mauro   Bolognesi   di   Novara   ed  assistito
dall'operatore   giud.  B2  Fabrizio  Francese,  e'  presente  l'avv.
Francesco Picco per l'opponente.
    Il  giudice  da'  atto  che  la  Prefettura  di  Vercelli  si  e'
costituita con comparsa pervenuta in data 11 febbraio 2002.
    Il ricorrente discute la causa.

                         Osservato in fatto

    Con  ricorso  ex  art. 22  della  legge  n. 689/1981, ritualmente
depositato  il  30  ottobre 2001 il sig. De Marchi Enzo ha presentato
opposizione  al  verbale  elevato dalla Polizia stradale di Vercelli,
con   il   quale  gli  e'  stata  contestata  la  violazione  di  cui
all'art. 141/3 - 8 piu' 15/1 lett. 2 del Codice della strada, perche'
a  causa  della scarsa visibilita' per pioggia non si avvedeva di una
pozza d'acqua e perdeva il controllo del veicolo.
    La Prefettura di Vercelli, costituitasi con comparsa di risposta,
ha chiesto il rigetto del ricorso proposto.
    All'udienza  del 12 febbraio 2002 le parti costituite ribadiscono
quanto gia' in atti.
    A  questo  punto  il  giudice, rilevato che il ricorrente risulta
residente  e  domiciliato  in  localita'  diversa da quella in cui e'
stata   commessa   la   violazione   ascrittagli,  ritiene  che  tale
circostanza  possa  avere rilevanza ai fini di sollevare la questione
di  costituzionalita' di cui all'art. 22 (rectius 22-bis) della legge
24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25
della  Costituzione  italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il
giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di cio'
prende atto il ricorrente.
        per  le  motivazioni  in  diritto  del  Giudice  di  pace  di
Orbetello  sul  ricorso  proposto  da Di Tarsia di Belmonte Francesco
Edoardo  contro  la Prefettura di Grosseto, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  1a  serie  speciale  n. 6, del 7 febbraio 2001, che qui si
intendono interamnte trascritte, e che vengono cosi' sunteggiate:
      Per  effetto dell'art. 98 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507,
con   il   quale   e'  stato  introdotto  l'art. 22-bis  della  legge
n. 689/1981  e  ss.mm.,  il legislatore ha riattribuito al giudice di
pace    la    competenza    in    materia    di    opposizione   alle
ordinanze-ingiunzioni  di  cui  all'art.  22. Contro il provvedimento
sanzionatorio irrogato dall'autorita' amministrativa, gli interessati
possono  proporre  opposizione davanti al giudice del luogo in cui e'
stata  commessa  la  violazione  entro  il  termine  di  30 gg. dalla
notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del
ricorso  con  allegata  l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente
giurisprudenza   della   suprema   Corte,   il  ricorso  deve  essere
materialmente  consegnato  al  personale  dell'ufficio giudiziario, e
quindi  non puo' formare oggetto di invio per posta o con altre forme
di  trasmissione,  ad esempio via fax (Cass. sez. un. 17 giugno 1988,
n. 4120).  Nel  ricorso  l'opponente  ove  non  abbia  in loco un suo
procuratore  per  il  giudizio  de  quo,  e' obbligato a dichiarare o
eleggere  domicilio  nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a
presentarsi   alla  prima  udienza,  per  evitare  la  convalida  del
provvedimento opposto (art. 23, comma 5), a differenza dell'ordinario
rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal
ruolo (art. 181 c.p.c.).
      A parere di questo organo giudicante la descritta normativa non
sembrerebbe  garantire agli "interessati", ove non siano assistiti da
un  legale,  la concreta possibilita' di difendersi, tenuto conto dei
gravami  procedurali  che  vengono  ad  essi  imposti  per opporsi ad
addebiti  peraltro  di modesta offensivita', con particolare riguardo
l'obbligo  di  adire il giudice del luogo in cui e' stata commessa la
presunta  violazione, anziche' di quello di residenza del ricorrente.
Proprio  nel caso all'esame di questo giudice, si e' rilevato come un
signore  abitante  a  Trino  Vercellese  per contestare un'infrazione
stradale  elevatagli  nel  comune  di  Villarboit,  debba  presentare
personalmente  nella  cancelleria  del Giudice di pace di Vercelli il
suo   ricorso,   e  quindi,  comparire  successivamente  in  udienza,
sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo,
che  gli  sarebbe  risparmiato, se la competenza in materia fosse del
giudice del suo luogo di residenza.
    Tale    procedura    in    effetti,    privilegiando    il   foro
dell'"amministrazione  repressiva" rende particolarmente difficoltoso
al  ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di
difesa,  ai  sensi  non  solo  dell'art. 24  ("tutti possono agire in
giudizio"),  ma  ora,  anche,  dell'art.  111  -  secondo comma della
Costituzione (Legge costuzionale 23 novembre 1999, n. 2), per effetto
del  quale "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti,
in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale."
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamnete uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 220/2002).
02C0411