N. 226 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 dicembre 2001

Ordinanza emessa il 31 dicembre 2001 dal giudice di pace di Trino nel
procedimento  civile  vertente  tra,  Novo  Domenico  e Prefettura di
Vercelli

Sanzioni amministrative - Successione di leggi - Applicabilita' della
  legge  posteriore  che  prevede  un  trattamento sanzionatorio piu'
  favorevole  all'autore  dell'illecito,  salva  la definitivita' del
  provvedimento  di  irrogazione  o l'intervenuto pagamento - Mancata
  previsione  -  Ingiustificato  deteriore  trattamento rispetto alle
  sanzioni  amministrative  tributarie  e  valutarie - Violazione del
  principio di legalita'.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 25 e 111.
(GU n.20 del 22-5-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Pronuncia la seguente ordinanza.
    Processo   verbale  di  udienza  (art. 130  c.p.c.)  della  causa
portante  il numero di ruolo 85/2001 promossa da Novo Domenico contro
il  Prefetto di Vercelli per l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione
n. 895/1996  del  12 giugno  2001,  relativa al verbale n. 6157 del 7
marzo 1997 dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Torino.
    In Trino, addi' 31 dicembre 2001, avanti al giudice di pace nella
persona   dell'avv.   Mauro  Bolognesi  di  Novara  ed  all'operatore
giudiziario B2 Fabrizio Francese, e' presente il sig. Novo Domenico.
    Il  ricorrente  discute  la causa eccependo l'incostituzionalita'
dell'inapplicabilita' del favor rei alla fattispecie.

                         Osservato in fatto

    Con  ricorso  ex  art. 22  della  legge  n. 689/1981, ritualmente
depositato  il  3  luglio  2001,  il sig. Novo Domenico ha presentato
opposizione  alla  ordinanza-ingiunzione  n. 895/1996  del  12 giugno
2001,  relativa  al verbale n. 6157 del 7 marzo 1997 dell'Ispettorato
Centrale Repressione Frodi di Torino, per avere effettuato vendita di
saccarosio superiore a kg. 50 nel periodo tra il 30 giugno 1995 ed il
5  settembre  1995  utilizzando  bollette  di accompagnamento (per un
totale  di 110) senza la preventiva vidimazione delle stesse da parte
del Comune di Crescentino.
    La  prefettura  costituitasi con comparsa di risposta, ha chiesto
il rigetto del ricorso proposto.
    All'udienza  del  31 dicembre  2001 le parti presenti ribadiscono
quanto gia' in atti.
    A questo punto il giudice:
    Rilevato  che  la  norma  che si assume violata e' stata abrogata
dall'art. 3, comma 1, d.P.R. 9 novembre 1998, n. 433.
    Rilevato  altresi'  che,  in  materia di illeciti amministrativi,
l'adozione  dei  principi  di  legalita',  di  irretroattivita'  e di
divieto  di  applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della
legge  n. 689  del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento
considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente
inapplicabilita' della disciplina posteriore piu' favorevole, sia che
si  tratti  di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione,
sia che essi debbano considerarsi tali ab origine senza che rilevi in
contrario la circostanza che la piu' favorevole disciplina posteriore
alla   data  della  commissione  del  fatto  sia  entrata  in  vigore
anteriormente   all'emanazione   dell'ordinanza-ingiunzione   per  il
pagamento  della  sanzione  pecuniaria  e  senza  che possano trovare
applicazione   analogica,  attesa  la  differenza  qualitativa  delle
situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi
2  e  3 c.p. (Cass. sez. un., 29 gennaio 1994, n. 890; Cass. 29 marzo
1999, n. 2964, Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2000, n. 10243).
    Atteso  che  l'inapplicabilita'  agli illeciti amministrativi del
principio   del  favor  rei  e'  fonte  di  dubbi  di  illegittimita'
costituzionale,  in riferimento agli artt. 3, comma primo e 25, comma
secondo,   della   Costituzione,  poiche'  tale  istituto  e'  invece
applicabile in materia penale (art. 2, commi 2 e 3 c.p.) ed ora anche
in  materia  tributaria  (art. 3  d.lgs.  18 dicembre  1997, n. 472 e
art. 3 legge 27 luglio 2000, n. 212 [Statuto contribuente]);
    Ritiene  che  l'inapplicabilita' della disciplina posteriore piu'
favorevole alle sanzioni amministrative possa avere rilevanza ai fini
di  sollevare  la  questione  di  costituzionalita' di cui all'art. 1
della  legge  n. 689 del 24 novembre 1981, in relazione agli artt. 3,
prrimo comma e 25, secondo comma, della Costituzione.
    Conseguentemente  sospende  d'ufficio il giudizio per trasmettere
gli  atti  alla  Corte  costituzionale e di cio' prende atto la parte
presente.
                              P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   3,  24,  25  e  111,  secondo  comma  della
Costituzione, e la legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  di  ufficio rilevante e non manifestamente infondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1  della legge
n. 689  del  24  novembre  1981 con riguardo alla parte di esclusione
dell'applicabilita' del favor rei alle sanzioni amministrative.
    Ordina:
        la   sospensione   del   procedimento   per  pregiudizialita'
costituzionale,  con  immediata  trasmissione  di copia autentica del
fascicolo   d'ufficio   e   dei  fascicoli  delle  parti  alla  Corte
costituzionale, a cura della cancelleria;
        la  notificazione  del  presente  provvedimento  a cura della
cancelleria  alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti
in causa;
        la  comunicazione  della  presente  ordinanza,  a  cura della
cancelleria, alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Su   richiesta   della   parte   sospende   l'esecutorieta'   del
provvedimento impugnato.

                    Il giudice di pace: Bolognesi
02C0412