N. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 dicembre 2001

Ordinanza emessa il 31 dicembre 2001 dal giudice di pace di Trino nel
procedimento  civile  vertente  tra  Novo  Domenico  e  Prefettura di
Vercelli

Sanzioni amministrative - Successione di leggi - Applicabilita' della
  legge  posteriore  che  prevede  un  trattamento sanzionatorio piu'
  favorevole  all'autore  dell'illecito,  salva  la definitivita' del
  provvedimento  di  irrogazione  o l'intervenuto pagamento - Mancata
  previsione  -  Ingiustificato  deteriore  trattamento rispetto alle
  sanzioni  amministrative  tributarie  e  valutarie - Violazione del
  principio di legalita'.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 25 e 111.
(GU n.20 del 22-5-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Pronuncia la seguente ordinanza.
    Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c. della causa portante
il  di  ruolo n. 86/2001 promossa da Novo Domenico contro il prefetto
di  Vercelli per l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. 895/1996
del  12  giugno  2001,  relativa  ai  verbali  nn. 8086 e 8088 del 22
novembre 1996 dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Torino.
    In Trino, addi' 31 dicembre 2001, avanti al giudice di pace nella
persona   dell'avv.   Mauro  Bolognesi  di  Novara  ed  all'operatore
giudiziario B2 Fabrizio Francese, e' presente il sig. Novo Domenico.
    Il  ricorrente  discute  la causa eccependo l'incostituzionalita'
dell'inapplicabilita' del favor rei alla fattispecie.

                         Osservato in fatto

    Con  ricorso  ex  art. 22  della  legge  n. 689/1981, ritualmente
depositato  il  3  luglio  2001,  il sig. Novo Domenico ha presentato
opposizione  alla  ordinanza-ingiunzione  n. 895/1996  del  12 giugno
2001,  relativa  ai  verbali  nn. 8086  e  8088  del 22 novembre 1996
dell'Ispettorato  Centrale  Repressione  Frodi  di  Torino, per avere
violato  le  disposizioni  di  cui all'art. 74 del D.P.R. 12 febbraio
1965,  n. 162 e succ. modif. in quanto inviava all'Ispettorato stesso
n. 2  bollette  -  la  n. 15  del  16  ottobre 1996 e la n. 16 del 18
ottobre 1996 - oltre il prescritto termine delle 24 ore.
    La  prefettura  costituitasi con comparsa di risposta, ha chiesto
il rigetto del ricorso proposto.
    All'udienza  del  31 dicembre  2001 le parti presenti ribadiscono
quanto gia' in atti.
    A questo punto il giudice:
        Rilevato che la norma che si assume violata e' stata abrogata
dall'art. 3, comma 1, d.P.R. 9 novembre 1998, n. 433.
        Rilevato altresi' che, in materia di illeciti amministrativi,
l'adozione  dei  principi  di  legalita',  di  irretroattivita'  e di
divieto  di  applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della
legge  n. 689  del  24  novembre 1981, comporta l'assoggettamento del
comportamento  considerato  alla legge del tempo del suo verificarsi,
con  conseguente  inapplicabilita'  della  disciplina posteriore piu'
favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da
depenalizzazione,  sia  che essi debbano considerarsi tali ab origine
senza  che  rilevi in contrario la circostanza che la piu' favorevole
disciplina  posteriore  alla  data  della  commissione  del fatto sia
entrata       in       vigore       anteriormente      all'emanazione
dell'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria
e  senza  che  possano  trovare  applicazione  analogica,  attesa  la
differenza  qualitativa  delle  situazioni  considerate,  gli opposti
principi  di  cui  all'art.  2,  commi  2  e  3 c.p. (Cass. sez. un.,
29 gennaio  1994,  n. 890;  Cass. 29 marzo 1999, n. 2964, Cass. civ.,
sez. III, 4 agosto 2000, n. 10243).
        Atteso  che  l'inapplicabilita'  agli illeciti amministrativi
del  principio  del  favor  rei  e'  fonte di dubbi di illegittimita'
costituzionale,  in  riferimento  agli  artt. 3,  primo  comma  e 25,
secondo  comma,  della  Costituzione, poiche' tale istituto e' invece
applicabile in materia penale (art. 2, commi 2 e 3 c.p.) ed ora anche
in  materia  tributaria  (art. 3  d.lgs.  18 dicembre  1997, n. 472 e
art. 3 legge 27 luglio 2000, n. 212 [Statuto contribuente]);
    Ritiene  che  l'inapplicabilita' della disciplina posteriore piu'
favorevole alle sanzioni amministrative possa avere rilevanza ai fini
di  sollevare  la  questione  di  costituzionalita' di cui all'art. 1
della  legge  n. 689 del 24 novembre 1981, in relazione agli artt. 3,
primo comma e 25, secondo comma, della Costituzione. Conseguentemente
sospende  d'ufficio  il  giudizio per trasmettere gli atti alla Corte
costituzionale e di cio' prende atto la parte presente.
                              P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   3,  24,  25  e  111,  secondo  comma  della
Costituzione, e la legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  di  ufficio rilevante e non manifestamente infondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1  della legge
n. 689  del  24  novembre  1981 con riguardo alla parte di esclusione
dell'applicabilita' del favor rei alle sanzioni amministrative.
    Ordina:
        la   sospensione   del   procedimento   per  pregiudizialita'
costituzionale,  con  immediata  trasmissione  di copia autentica del
fascicolo   d'ufficio   e   dei  fascicoli  delle  parti  alla  Corte
costituzionale a cura della cancelleria;
        la  notificazione  del  presente  provvedimento  a cura della
cancelleria  alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti
in causa;
        la  comunicazione  della  presente  ordinanza,  a  cura della
cancelleria, alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Su   richiesta   della   parte   sospende   l'esecutorieta'   del
provvedimento impugnato
                    Il giudice di pace: Bolognesi
02C0413