N. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 dicembre 2001
Ordinanza emessa il 31 dicembre 2001 dal giudice di pace di Trino nel procedimento civile vertente tra Novo Domenico e Prefettura di Vercelli Sanzioni amministrative - Successione di leggi - Applicabilita' della legge posteriore che prevede un trattamento sanzionatorio piu' favorevole all'autore dell'illecito, salva la definitivita' del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto alle sanzioni amministrative tributarie e valutarie - Violazione del principio di legalita'. - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 25 e 111.(GU n.20 del 22-5-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Pronuncia la seguente ordinanza. Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c. della causa portante il di ruolo n. 86/2001 promossa da Novo Domenico contro il prefetto di Vercelli per l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. 895/1996 del 12 giugno 2001, relativa ai verbali nn. 8086 e 8088 del 22 novembre 1996 dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Torino. In Trino, addi' 31 dicembre 2001, avanti al giudice di pace nella persona dell'avv. Mauro Bolognesi di Novara ed all'operatore giudiziario B2 Fabrizio Francese, e' presente il sig. Novo Domenico. Il ricorrente discute la causa eccependo l'incostituzionalita' dell'inapplicabilita' del favor rei alla fattispecie. Osservato in fatto Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981, ritualmente depositato il 3 luglio 2001, il sig. Novo Domenico ha presentato opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. 895/1996 del 12 giugno 2001, relativa ai verbali nn. 8086 e 8088 del 22 novembre 1996 dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Torino, per avere violato le disposizioni di cui all'art. 74 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 e succ. modif. in quanto inviava all'Ispettorato stesso n. 2 bollette - la n. 15 del 16 ottobre 1996 e la n. 16 del 18 ottobre 1996 - oltre il prescritto termine delle 24 ore. La prefettura costituitasi con comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto. All'udienza del 31 dicembre 2001 le parti presenti ribadiscono quanto gia' in atti. A questo punto il giudice: Rilevato che la norma che si assume violata e' stata abrogata dall'art. 3, comma 1, d.P.R. 9 novembre 1998, n. 433. Rilevato altresi' che, in materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalita', di irretroattivita' e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilita' della disciplina posteriore piu' favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine senza che rilevi in contrario la circostanza che la piu' favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3 c.p. (Cass. sez. un., 29 gennaio 1994, n. 890; Cass. 29 marzo 1999, n. 2964, Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2000, n. 10243). Atteso che l'inapplicabilita' agli illeciti amministrativi del principio del favor rei e' fonte di dubbi di illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 25, secondo comma, della Costituzione, poiche' tale istituto e' invece applicabile in materia penale (art. 2, commi 2 e 3 c.p.) ed ora anche in materia tributaria (art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e art. 3 legge 27 luglio 2000, n. 212 [Statuto contribuente]); Ritiene che l'inapplicabilita' della disciplina posteriore piu' favorevole alle sanzioni amministrative possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione di costituzionalita' di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, in relazione agli artt. 3, primo comma e 25, secondo comma, della Costituzione. Conseguentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di cio' prende atto la parte presente.
P. Q. M. Visti gli artt. 3, 24, 25 e 111, secondo comma della Costituzione, e la legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 con riguardo alla parte di esclusione dell'applicabilita' del favor rei alle sanzioni amministrative. Ordina: la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria; la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa; la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Su richiesta della parte sospende l'esecutorieta' del provvedimento impugnato Il giudice di pace: Bolognesi 02C0413