N. 200 ORDINANZA 9 - 16 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Espulsione  amministrativa  -  Provvedimento automatico
  sulla  base  dei presupposti accertati - Impossibilita' di valutare
  le  condizioni  personali sopravvenute al momento dell'adozione del
  decreto  di  espulsione  -  Lamentata  violazione  dei  principi di
  solidarieta'  e di accoglienza, di eguaglianza, con pregiudizio del
  diritto  al  lavoro  -  Questione  gia'  dichiarata  manifestamente
  infondata  -  Mancanza  di  profili  o  argomenti nuovi - Manifesta
  infondatezza.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 35.
(GU n.20 del 22-5-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Massimo VARI;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, comma 2,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero), promossi con n. 2 ordinanze emesse
il   13 marzo   2001   dal  Tribunale  di  Vicenza,  in  composizione
monocratica,  iscritte  al  n. 656 e al n. 657 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che,  con  due  ordinanze  di analogo contenuto in data
13 marzo  2001  (r.o.  n. 656 e n. 657 del 2001), emesse nel corso di
procedimenti  civili  promossi  da  stranieri  che  avevano  proposto
ricorso avverso il decreto di espulsione, il Tribunale di Vicenza, in
composizione  monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli
2,   3   e   35   della   Costituzione,   questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'articolo  13,  comma  2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  nella  parte in cui non prevede che "nella pronuncia del
decreto   di   espulsione,  il  prefetto  debba  tenere  conto  della
sussistenza  di condizioni attuali dello straniero che legittimino la
concessione  dei  titoli autorizzativi all'ingresso e alla permanenza
nel territorio dello Stato";
        che,  quanto alla rilevanza, nelle ordinanze di rimessione si
osserva  che  i  ricorrenti  hanno  prospettato situazioni personali,
quali  la  occupazione lavorativa e la disponibilita' di un alloggio,
che  sarebbero  astrattamente  idonee,  nell'ambito  delle  quote  di
ingresso,   a   legittimare   la  loro  presenza  in  Italia,  ma  la
disposizione  censurata  non  permetterebbe  di ritenere esistente un
potere  discrezionale  del  prefetto  in  materia  di  espulsione, in
quanto,  una  volta  accertata  l'esistenza dei presupposti previsti,
l'emanazione   da  parte  sua  del  decreto  di  espulsione  dovrebbe
considerarsi automatica;
        che,  ad  avviso  del giudice a quo, la mancata previsione di
attenuazioni della automaticita' della espulsione quando lo straniero
abbia  dimostrato  di versare in una situazione che legittimerebbe la
sua  permanenza in Italia, violerebbe i principi di solidarieta' e di
accoglienza  di  cui  all'art. 2  della  Costituzione,  principi  che
costituirebbero    "l'approccio    principale"    del   testo   unico
sull'immigrazione,  e  sarebbe  in  contrasto  con  il  principio  di
eguaglianza,  in quanto lo straniero in possesso dei requisiti per la
concessione  del permesso di soggiorno al momento della pronuncia del
decreto  di  espulsione  subirebbe  un trattamento diverso e peggiore
rispetto a quello riservato a colui che versi nella stessa situazione
di fatto, ma abbia, a monte, il titolo di permanenza;
        che, secondo il remittente, la disposizione censurata sarebbe
in  contrasto  anche  con  l'art. 35  della  Costituzione,  in quanto
l'espulsione  automatica  dello  straniero e il divieto di rientro in
Italia  ai sensi dell'art. 11, commi 13 e 14, del decreto legislativo
n. 286  del  1998, pregiudicherebbero il suo diritto al lavoro, e, in
particolare,  il  suo diritto alla retribuzione e alla stabilita' del
posto di lavoro;
        che  in  tutti  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  e ha chiesto che la questione sia dichiarata
non fondata.
    Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i
relativi   giudizi   possono   essere   riuniti   per  essere  decisi
congiuntamente;
        che   il   remittente   solleva   questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'articolo   13,   comma   2,   del  testo  unico
sull'immigrazione, nella parte in cui stabilisce che il prefetto deve
disporre  automaticamente  l'espulsione  dello  straniero,  una volta
accertata l'esistenza dei presupposti previsti, e non gli consente di
prendere   in   considerazione  situazioni  personali  attuali  dello
straniero che ne legittimerebbero la permanenza in Italia;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte,  con l'ordinanza n. 146 del 2002, ha dichiarato manifestamente
infondata   identica   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 13,  comma  2,  del  decreto  legislativo  25 luglio  1998,
n. 286;
        che  il  remittente  non  adduce  profili  o  argomenti nuovi
rispetto  a  quelli gia' esaminati in precedenza o, comunque, tali da
indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  13, comma 2, del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero)  sollevata,  in riferimento agli articoli 2, 3 e 35
della   Costituzione,  dal  Tribunale  di  Vicenza,  in  composizione
monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.
                         Il Presidente: Vari
                      Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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