N. 201 ORDINANZA 9 - 16 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione   stradale   -   Sanzioni   amministrative  -  Ordinanza
  -ingiunzione   prefettizia   intimativa   del  pagamento  -  Omessa
  previsione  di  un  termine per la notifica - Lamentata lesione del
  principio  della  tutela  giurisdizionale, del buon andamento della
  pubblica  amministrazione,  della ragionevole durata del processo -
  Omessa  motivazione  su  decisivi  elementi di fatto e di diritto -
  Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204.
- Costituzione, artt. 24, 97, 111 e 113.
(GU n.20 del 22-5-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Massimo VARI;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'articolo 204 del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada),  promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 2001 dal giudice
di pace di Vercelli, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio  di  opposizione  ad
ordinanza-ingiunzione   prefettizia  con  la  quale  si  intimava  il
pagamento  di  una  somma  a  titolo  di  sanzione amministrativa per
violazione  di  norme  del codice della strada, il giudice di pace di
Vercelli,  con ordinanza emessa in data 31 maggio 2001, ha sollevato,
in  riferimento  agli  articoli 24, 97, 111 e 113 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 204 del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada),
"nella parte in cui non prevede un termine entro il quale deve essere
notificato il provvedimento prefettizio dell'ordinanza-ingiunzione";
        che  il  remittente,  dopo  aver  riferito  che  nella specie
l'ordinanza  prefettizia,  emessa  in  data 21 giugno 2000, era stata
notificata all'opponente in data 28 dicembre 2000, e cioe' dopo oltre
un  anno dal deposito del ricorso proposto in data 13 (o 23) dicembre
1999,  rileva  che  la disposizione censurata, nella parte in cui non
prevede  un  termine per la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione,
sarebbe  in  contrasto  con  l'art. 24 della Costituzione, in quanto,
consentendo  che  detta  notifica  abbia  luogo  anche "dopo un lungo
periodo  di  tempo" (entro il termine della prescrizione quinquennale
decorrente  dalla  violazione),  renderebbe  difficoltosa  la  tutela
giurisdizionale   del   cittadino,   a  cui  non  sarebbe  consentito
apprendere con ragionevole tempestivita' gli esiti del ricorso;
        che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  la  norma  impugnata
violerebbe    anche   l'art. 97   della   Costituzione,   in   quanto
determinerebbe  "un  vuoto temporaneo sia nelle casse dello Stato che
in  quelle  dei  singoli  comuni",  e contrasterebbe con il principio
della  ragionevole  durata  del processo, sancito dall'art. 111 della
Costituzione,  poiche'  il  procedimento,  per quanto riguarda la sua
fase  amministrativa,  potrebbe  durare fino a cinque anni e a questi
dovrebbero  aggiungersi "i tempi di durata per il I grado avanti alla
autorita'  giudiziaria  ed  un  eventuale supplemento di tempo per il
ricorso in Cassazione";
        che  sarebbe,  infine, violato l'art. 113 della Costituzione,
in  quanto,  una  volta  individuati  nelle  prefetture  gli  "organi
decidenti  l'annullamento  degli  effetti  delle  applicate  sanzioni
amministrative",  non  sarebbe legittimo consentire che la conoscenza
di  tali  effetti possa verificarsi dopo cosi' lungo tempo, lasciando
in sospeso situazioni giuridiche in capo ai ricorrenti;
        che il remittente, nel sollevare la questione di legittimita'
costituzionale,  prospetta  come  "giusto  ed equo" un termine per la
notifica   pari   a   trenta   giorni   a   decorrere  dall'emissione
dell'ordinanza prefettizia;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  e  ha  chiesto,  in  via  preliminare,  che  la questione sia
dichiarata   inammissibile  per  difetto  di  rilevanza,  poiche'  la
indeterminatezza   di  durata  del  procedimento  amministrativo  non
inciderebbe  sulla  successiva  fase giurisdizionale, se non in senso
favorevole all'amministrato;
        che,  ad  avviso  dell'Avvocatura  dello  Stato, la questione
sarebbe  comunque infondata, in quanto il termine per la notifica non
spiegherebbe   alcun   effetto  sulla  esistenza  o  sulla  validita'
dell'atto,  ma  rileverebbe  soltanto  in  riferimento  all'attivita'
processuale successiva, determinando decadenze o inammissibilita', in
base a scelte insindacabili del legislatore;
        che, in particolare, la difesa erariale rileva che la mancata
previsione  di un autonomo termine per la notificazione comporterebbe
unicamente  che  la  notifica  stessa, per essere efficace, non possa
essere effettuata oltre il termine di prescrizione per la riscossione
delle   somme   dovute,   con  conseguente  esclusione  di  qualunque
violazione  dell'art. 97  Cost.,  poiche' anche nell'ipotesi in esame
sussisterebbe   un   limite   massimo   temporale   per   l'attivita'
dell'amministrazione  e  sarebbe  prevista una sanzione per l'inerzia
che dovesse prolungarsi oltre il termine predetto;
        che  -  prosegue  ancora l'Avvocatura dello Stato - inerzie o
ritardi  potrebbero  solo  giovare e mai nuocere all'amministrato, il
quale,  peraltro,  potrebbe  sempre ricorrere direttamente al giudice
senza il previo esperimento del ricorso al prefetto;
        che,  in  ogni  caso, i parametri di costituzionalita' di cui
agli   artt. 24,   111   e   113  atterrebbero  soltanto  al  momento
giurisdizionale  e  non  sarebbero  applicabili  ad  un  procedimento
amministrativo quale e' quello dinanzi al prefetto.
    Considerato  che  il giudice di pace di Vercelli ha sollevato, in
relazione  agli  articoli  24,  97,  111  e  113  della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 204 del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada),
"nella parte in cui non prevede un termine entro il quale deve essere
notificato il provvedimento prefettizio dell'ordinanza-ingiunzione";
        che  il remittente riferisce che in data 13 dicembre 1999 era
stata  proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa il
21 giugno 2000 e notificata il 28 dicembre 2000;
        che  dal complessivo contesto dell'ordinanza di rimessione si
intende  che  in  data 13 dicembre 1999 era stato proposto ricorso al
prefetto, il quale aveva deciso con l'ordinanza-ingiunzione emessa il
21 giugno 2000 e notificata il 28 dicembre 2000;
        che  sempre  dall'ordinanza  di  rimessione  e dagli atti del
fascicolo   di   causa  emerge  che  l'opponente  aveva  eccepito  la
tardivita' del provvedimento prefettizio;
        che  in  tale  situazione di fatto, per motivare la rilevanza
della  questione di legittimita' costituzionale, lo stesso remittente
non  avrebbe  potuto  ignorare  che, ai sensi del censurato art. 204,
comma  1,  del codice della strada, il prefetto e' tenuto ad emettere
l'ordinanza-ingiunzione  entro  un termine che originariamente era di
sessanta  giorni,  che  l'art. 68,  comma  4, della legge 23 dicembre
1999,  n. 488 (in vigore dal 1 gennaio 2000) ha portato a centottanta
giorni  (poi  ridotti  a  novanta  ad  opera dell'art. 18 della legge
24 novembre 2000, n. 340), e che, secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, la violazione di tale termine rende illegittimo il
provvedimento sanzionatorio;
        che  l'omissione  di qualsiasi motivazione su questi decisivi
elementi  di  fatto  e  di  diritto rende la questione manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 204 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice della strada), sollevata, in
riferimento  agli  articoli 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, dal
giudice di pace di Vercelli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.
                         Il Presidente: Vari
                      Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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