PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 maggio 2002 

Concessione   di   un   finanziamento   al  comune  di  Siracusa  per
l'erogazione  di  un contributo di autonoma sistemazione per i nuclei
familiari  evacuati  da  edifici  in  dissesto statico e strutturale.
(Ordinanza n. 3212).
(GU n.118 del 22-5-2002)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile

  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  la  legge 31 dicembre 1991, n. 433 recante "Disposizioni per
la  ricostruzione  e  la  rinascita  delle  zone colpite dagli eventi
sismici  del dicembre  1990  nelle  province  di  Siracusa, Catania e
Ragusa";
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
21 settembre  2001,  con  il quale le funzioni di coordinamento della
protezione  civile,  di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono
state delegate al Ministro dell'interno;
  Vista  la nota n. 14911 del 28 febbraio 2002 con la quale il comune
di  Siracusa  ha rappresentato la grave situazione di dissesto in cui
versano alcuni fabbricati siti nel quartiere della Giudecca;
  Vista la nota n. 12/RIS del 5 marzo 2002, con la quale il comune di
Siracusa  ha  individuato  il  numero complessivo di nuclei familiari
soggetti  ad  ordinanza  di  sgombero  per  effetto  delle richiamate
condizioni di dissesto;
  Vista   la  nota  della  regione  Siciliana  -  Dipartimento  della
protezione  civile  n.  878  del  29 marzo  2002,  con la quale viene
ravvisata  la  necessita' di proporre la modifica della deliberazione
della  Giunta  di  Governo regionale relativa all'utilizzazione della
quota  di finanziamento ex lege n. 433/1991, al fine di consentire un
rapido   avvio   degli   interventi   di  recupero  delle  abitazioni
interessate, ed e' stata rappresentata l'impossibilita' di provvedere
con  le  risorse  regionali agli oneri per la sistemazione temporanea
degli  abitanti,  nelle  more  che  vengano  effettuati  i  lavori di
recupero e messa in sicurezza delle unita' pericolanti;
  Considerato  che  la situazione investe la sfera della tutela della
pubblica  e privata incolumita', specialmente per quanto attiene alla
salvaguardia della vita umana e dei beni che possono essere coinvolti
nel caso di crollo degli edifici di cui trattasi;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'autonoma  sistemazione  dei nuclei familiari evacuati da
unita'  immobiliari  site in Siracusa, quartiere Giudecca, vicoli II,
III  e  IV  e via Polibio dal numero civico 4 al n. 22, che alla data
della presente ordinanza sono state oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero  totale  o  parziale,  al  comune di Siracusa e' concesso un
finanziamento  pari a Euro 130.000,00 per l'erogazione, per la durata
di  un  anno,  di  un contributo mensile nella misura massima di Euro
413,16 per nucleo familiare, nel limite di Euro 103,29 a persona; per
nuclei familiari formati da una sola persona tale limite e' elevato a
Euro 206,58.
  2. Il sindaco, con proprio provvedimento, individua le modalita' di
accesso al contributo di cui al comma 1.
  3.  Gli oneri per l'attuazione della presente ordinanza, sono posti
a  carico  del'U.P.B. 13.2.1.3 cap. 974 del Centro di responsabilita'
n. 13 "protezione civile" del bilancio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
  4.  La  somma  di  Euro  130.000,00  di  cui  al  comma 1, e' cosi'
trasferita  al  comune:  il  primo  cinquanta  per  cento,  fino alla
concorrenza  di  Euro  65.000,00,  a  seguito  dell'approvazione  dei
progetti  esecutivi  di risanamento statico degli edifici sgomberati;
il saldo all'emissione del certificato di inizio dei lavori.
  5.  Non si da' luogo al trasferimento del saldo di cui al comma 4 e
si  provvedera' alla ripetizione del primo 50% erogato, qualora entro
dodici  mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza non
sia  stato certificato l'inizio dei lavori di risanamento strutturale
degli edifici.
  6.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione   civile   e'   estranea   da   ogni   rapporto  scaturito
dall'applicazione della presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 10 maggio 2002
                                                 Il Ministro: Scajola