N. 233 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2002

Ordinanza  emessa  il  6  febbraio  2002 dal tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  sul  ricorso proposto da Fiore Enrico ed altri
contro  il  Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica ed altri

Universita'   -   Tecnici   laureati  con  funzioni  assistenziali  -
  Inquadramento  nel  ruolo dei ricercatori universitari confermati -
  Mancata  previsione  - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento
  di  categorie  professionali tendenzialmente equiparate - Incidenza
  sui principi di imparzialita' e buon andamento della P.A.
- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.21 del 29-5-2002 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 2952/2001,
proposto  da  Fiori  Enrico,  Massimo  Realacci,  Alessandra  Zicari,
Stefania  Brozzetti,  Francesco D'Angelo, Antonella Giorgi, Francesco
Vaccaro,   Aloisa   Librando,   Maria  Teresa  Contestabile,  Stefano
Valabrega,  Rossella Apolloni, Raffaele Migliorini, Luciano Taurniti,
Roberta  Di  Rosa,  Paolo  Aurello,  Fabrizio  Ceci,  Paolo Bruzzone,
Giuseppe  D'Ermo,  Giorgio  Alpi,  Euclide  Tonelli, Paolo Barillari,
Paolo  Palange,  Renzo D'Amelio, Marco Monti, Pasquale Mancino, Carlo
Caruso, Massimo Scarpini, Andrea Berni, Lucia Pacifico, Franca Viola,
Caterina  Anania,  Rosalia Pustorino, Alfredo Pennica, Umberto Costi,
Virgilio  Nicolanti, Raimondo Gabriele, Giuliana Cozza, Elena Moreno,
Maria  Luisa  Borgia, Paola Bianchi, Pier Luigi Palazzetti, Pierpaolo
Aragona, Francesco Pecorini, Pietro Soldo, Adriano De Santis, Daniela
Messineo,  Stefano  Ginanni  Corradini,  Giuseppe  Magliulo,  Massimo
Fusconi, Maria Antonietta Coccanari, Sandro Bosco, Antonio Cammarata,
Alessandro   Pulsoni,   Enrico  Montefusco,  Agostino  Tafuri,  Marco
Vignetti,  Teresa  Grieco, Marta Carlesimo, Bruno Carlesimo, Vincenzo
Leuzzi,  Maurizio  Martelli, Francesca Romana Mauro, Roberto Gattuso,
Francesco  Intrieri,  Alessandro  Maturo,  Rocco  Plateroti,  Filippo
Cruciani,  Maria  Letizia  Meggiorini, Paola Manciati, Antonio Greco,
Anna  Carlotta  Rusconi,  Mauro  Tarallo, Diego Ribuffo, Rosa Ostuni,
Nicola  Salvatore,  Arturo  Polli,  Fortunata Lucille Labi, Antonella
Giancotti,  Paolo  Voci,  Maria  Pia  Paroli,  Marino  Paroli,  Marco
Assenza, Gianluca Cascialli, Milva Casato, Francesco Martino, Metello
Iacobili,   Concetta   Potenza,  Daniela  Innocenzi,  Daniela  Bosco,
Giuseppe   Soda,  Francesca  Caramia,  Alberto  Pierallini,  Patrizia
Pantano,  Severino  Persechino, Francesco Di Sabato, Massimo Marangi,
Isabella  Quinti,  Bruno Lagana', Francesco Buzzoni Pantaleoni, Laura
Ballesio,  Mania  Falchetto Osti, Carlo Bastianelli, Carlo De Felice,
Francesco  Paolo  Iapichino,  Rosalba  Paesano,  Ankica  Lukic, Mario
Santarelli,  Nicola  Raffetto, Anna Maria Zicari, Giancarlo Tancredi,
Giovanna  De  Castro,  Fabio  Midulla,  Luciana  Indinnimeo, Cristina
Nazzari,  Aurelia  Gaeta,  Francesca  Torcia, Cosima Maria Moschella,
Flavia  Giannotti,  Maria  Grazia  Piccioni,  Fabio Ferrante, Susanna
Sciomer,  Silvio  Romano,  Angio  Di  Roma, Giulia Benedetti, Carmine
Dario  Vizza,  Rosalia Marziani, Giuseppina Perone, Raffaele Capoano,
Paolo  De Fabritiis, Antonio Chistolini, Alessandra Micozzi, Giuseppe
Cimino,  Guglielmo  Tellan,  Marco  Bonomi, Enzo Naticchioni, Tommaso
Bocchetti,  Paolo  Sammartino,  Mario  Bezzi, Fiorina Giona, Concetta
Torromeo, Francesco Cardona, Vittorio Donato, Mauro Schimberni, Carlo
Carraro,  Guido  Laudani,  Francesca  Romana  Grippando, Ugo Bottoni,
Irena  Pecorella, Antonio Ciardi, Maria Bavastrelli, Massimo Granata,
Vincenzo  Paravati, Giuseppe Donato, Sergio Morelli, Paolo De Marzio,
Gimmarco  Raponi,  Massimo  Iappelli,  Fatima  Della  Pietra, Claudio
Iannarone,  Gian  Piero  Ricciuti,  Alessandra Fegiz, Gabriele Oreste
Renato  Valente,  Rossana  Cecchi,  Antonio Carbone, Alberto Trucchi,
Giancarlo  Fiermonte,  Antonietta  Lamazza,  Sandra Cinzia Carlesimo,
Ivano  Mezzaroma,  Roberta  Gastaldi,  Elsa Iannicelli, Oriana Capri,
Paola  Galoppi,  Giacomo Perugia, Genoveffa Balducci, Flavia Capozzi,
Franca  Aceti,  Marialuisa  Framarino  dei Malatesta, Sabina Luciani,
Marcello  Caratozzolo,  Cesare Guglielmi, Gennaro Sardella, Francesco
Barilla,  Michele  Salvatore Maria Schiariti, Carlo Casali, Emilio Di
Giulio,  Michele Acqui, Giampiero Soldati, Massimo Codacci Pisanelli,
Maurizio   Marchesi,  Stefania  Vaglio,  Lucia  de  Anna,  Ettore  De
Bernardinis,  Vincenzo  Aleandri, Paolo Sagnelli, Gian Piero Cuvelli,
Luigi  Tarani,  Francesco  Iori,  Eugenio Maggi, Antonio Ciccaglioni,
Amedeo Ruberto, Carla Lubrano, Samuele Barbaro Paparo, Guido Benfari,
Giancarlo  Altissimi, Andrea Ciofalo, Giampietro Zambetti, Alessandro
Del  Rio,  Marco Toscani, Maria Giuseppina Onesti, Manuela Di Franco,
Raffaele   Quaglione,   Andrea  Mingoli,  Gaetano  Tanzilli,  Massimo
Pacelli,  Renato  La  Torre,  Antonio  Frega,  Paola  Ciolli, Alberto
D'Amato,   Rosaria   Turchetta,   Maria   Patrizia   Orlando,   Mauro
Ciccariello,  Eleonora  Camillo,  Antonietta Cereviglini, Maria Luisa
Attilia,  Michele  Rossi, Giuseppe Mannino, Giuseppe D'Eramo, Antonio
Gatto,  Franca  Cantoresi,  Guglielmo  Pranteda,  Antonella  Tammaro,
Gabriella  de  Marco,  Giorgio Bandiera, Luciana Transatti, Salvatore
Lauro,  Antonio  Riadicioni,  Paola Maria Michetti, Salvatore Venosi,
Maria  Luisa  Basile,  Patrizia  Pellegrini,  Maria Di Seri, Riccardo
Leonetti  Luparini,  Daniela  Pietrangeli,  Rosalba Benvenuto, Amalia
Schiavetti,  Francesco  Fattapposta, Paolo Ricci, Francesco M. Drupi,
Fabrizio  Fattorini,  Gianfranco  Piccirillo,  Luigi  Giannini, Carla
Buttinelli,  Maria  Teresa  Gianlonardo,  Cristina Cavalletti, Franco
Giubilei,  Enrico  Properzi,  Marco Frontoni, Mario Sergio Pergolini,
Giuseppe   Bruno,   Giovanni   Fabbrini,   Antonella   Teggi,  Enrico
Millefiorini,  Camilla  Ajassa,  Mario  Falciano,  Magnus Von Heland,
Rosalba  Ponzio,  Claudio  Maria  Mastroianni, Marco Massobrio, Maria
Rita  Moneta,  Giorgio  Galassi, Vincenzo Petrozza, Francesco Anania,
Manuela  Graziani, Antonio Sili Scavalli, Antonio Spadaro, Rita Mele,
Luciana   Tromba,   Giuseppe  Genovesi,  Piergaspare  Palumbo,  Marco
Girolami,  Stefano  Strano,  Francesco  Romanelli, Paolo Martelletti,
Renzo  Pretagostini,  Danilo  Tarroni, Francesco Conti, Lucio Gnessi,
Stefano Conti, Claudio Prestigiacomo, Andrea Spota, Giovanni Martino,
Massimo  Vergine,  Angelo  Pulcini,  Massimo  Valeo,  Angela  Napoli,
Susanna  Morano, Patrizia Seminara, Marco Mastantuono, Rita Angelini,
Laura  De  Marchis,  Flaminia  De  Cristofaro, Valeria Riccieri, Pier
Federico  Salvi,  Massimo  Coletti,  Leonilde  Cigognetti,  Francesco
Macrina,  Marco  Biffoni,  Giorgio  Franco,  Roberto  Arcioni,  Paolo
Preziosa,  Andrea  Vania,  Oliviero  Bruni,  Oreste Moreschini, Maria
Laura  Sorgi, Giuseppe Marenga, Roberta Penge, Loredana Arrico, Luigi
Zompatori, Claudio Stefanutti, Rita Conti, Francesco Tartaglia, Paola
Pagni,  Carlo  Moroni,  Giuseppino  Massimo Ciavarella, Saul Collini,
Paolo  Acconcia,  Romualdo  Malagola,  Pierangelo  Di  Marco,  Andrea
Fabbri,  Maria Segni, Carlo Dominici, Paolo Urciuoli, Elena Cravotto,
Domenico  Mascagni,  Maria  Del Ben, Claudio Amanti, Maria Antonietta
Bianchi,  Gianluigi  Monniello,  Andrea  Ferrucci,  Maria Matricardi,
Carlo  Bellotti,  Silvia  Nocchi,  Mario  Fontana,  Maria  Alessandra
Piermattei,  Livia  M.  Di Renzo, Enrico Marinelli, Mauro Liberatore,
Anna  Maria  Romani,  Michele  Camarda,  Caterina Furlan, Antongiulio
Scarno, Giovanna Ferrucci, Stefano Frattaroli, Maria Sanfilippo, Gian
Antonio  Bertoli,  Massimo  Chiaretti,  Annamaria  Iagnocco,  Daniela
Alliani,  Antonio  Bertoli,  Massimo  Chiaretti,  Annamaria Iagnocco,
Daniela  Alligni,  Maurizio La Cava e Frida Leonetti, rappresentati e
difesi  dall'avv.  Franco  Gaetano  Scoca, con domicilio eletto nello
studio del difensore, in Roma, Via G. Paisiello n. 55;
    Contro  Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, e nei confronti di Presidenza del Consiglio dei ministri
ed Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, tutti rappresentati
e  difesi  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  ed  elettivamente
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    Per  l'annullamento del provvedimento governativo di annullamento
straordinario di cui al d.P.R. 18 gennaio 2001;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto   l'atto   di   costituzione  in  giudizio  delle  indicate
amministrazioni;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore, per la pubblica udienza del 12 dicembre 2001,
il Consigliere Bruno Mollica;
    Uditi,  altresi', l'avv. Police in sostituzione dell'avv. Scoca e
l'avv. dello Stato Figliolia;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto;

                              F a t t o

    I  ricorrenti  espongono  di  essere  tecnici  laureati medici in
servizio  con funzioni assistenziali presso l'Universita' degli studi
"La Sapienza" di Roma.
    Espongono  altresi' di essere stati inquadrati nella posizione di
ricercatore  universitario  con  decreto rettorale in data 21 gennaio
2000  e  che  tale  decreto  e' stato annullato con d.P.R. 18 gennaio
2001,  di  annullamento straordinario ex legge n. 400/1988, che viene
impugnato in questa sede giudiziale.
    A sostegno dell'impugnativa i ricorrenti deducono:
        1)  Violazione  e falsa applicazione della legge n. 400/1988.
Violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  33 della Costituzione,
della legge n. 168/1989 e della legge n. 127/1997. Violazione e falsa
applicazione della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione
dell'art.  97  della  Costituzione.  Eccesso di potere per difetto di
istruttoria,   carenza   di   presupposti,   ingiustizia   manifesta,
disparita' di trattamento, illogicita' e sviamento.
        2) Violazione  e  falsa  applicazione  dell'art. 8, comma 10,
della  legge 19 ottobre 1999, n. 370, dell'art. 12, commi 1, 2, 3, 4,
6  e  7 e degli artt. 15 e 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990,
n. 341,  degli  artt. 30,  31 e 32 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
Violazione  e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.
Eccesso  di  potere  per illogicita' e contraddittorieta', difetto di
istruttoria, disparita' di trattamento e ingiustizia manifesta.
    Con   memoria   difensiva   depositata   in   vista  dell'udienza
discussione  della  causa  i ricorrenti chiedono il rinvio degli atti
della  Corte  costituzionale,  giusta  pregresso  orientamento  della
Sezione (ord.za n. 4050 del 10 maggio 2001).
    Le     amministrazioni    resistenti    chiedono    il    rigetto
dell'impugnativa.
    Alla  pubblica  udienza del 12 dicembre 2001, sentiti i difensori
delle parti, la causa e' stata ritenuta in decisione.

                            D i r i t t o

    1. - Come  enunciato  in  narrativa  l'impugnativa proposta dagli
odierni  ricorrenti,  tecnici  laureati  medici  in  servizio  presso
l'Universita'  degli  studi  "La  Sapienza"  di Roma, gia' inquadrati
nella posizione di ricercatore universitario con decreto rettorale in
data  21  gennaio  2000,  e'  intesa  all'annullamento  del d.P.R. 18
gennaio  2001,  che  tale  decreto  rettorale  ha  annullato  in  via
straordinaria ex legge n. 400/1988.
    2. - Si  sostiene nel ricorso, in estrema sintesi, che sulla base
dell'evoluzione normativa, il detto personale sarebbe stato collocato
sul medesimo piano giuridico del personale medico docente, si' che la
disposizione  dell'art. 8,  comma  10,  della  legge 19 ottobre 1999,
n. 370  secondo  cui il personale di cui all'art. 6, comma 5, decreto
legislativo  n. 502/1992  e  successive  modificazioni "e' ricompreso
nelle  dizioni  previste  dall'art.  16,  comma  1,  della  legge  19
novembre 1990,  n. 341,  e  successive modificazioni" andrebbe intesa
come  previsione  di  inquadramento  ex lege dei ricorrenti nel detto
ruolo.
    La   corretta   interpretazione   dell'art. 8,   comma  10,  cit.
presuppone  un rapido excursus della portata delle norme che rilevano
nella specie.
    La  figura del tecnico laureato e' stata configurata dall'art. 35
d.P.R.  n. 382/1980, dedicato al personale tecnico delle universita',
con   la   specifica   funzione   di  coadiuvare  i  docenti  per  il
funzionamento  dei  laboratori; agli stessi veniva assegnata anche la
funzione di diretta responsabilita' delle attrezzature scientifiche e
didattiche  in  dotazione e la direzione dell'attivita' del personale
tecnico non laureato assegnato al laboratorio.
    L'art.  16,  primo  comma,  legge 19 novembre 1990, n. 341 ha poi
stabilito  che  "nella  presente  legge, nelle dizioni "ricercatori o
"ricercatori   confermati  si  intendono  comprese  anche  quelle  di
"assistenti  di  ruolo  ad  esaurimento  e  di  "tecnici  laureati in
possesso   dei  requisiti  previsti  dall'art.  50  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980, n. 382, alla data di
entrata  in  vigore  del  predetto  decreto";  e  la "presente legge"
specificava,  all'art.  12,  che  i "ricercatori", ad integrazione di
quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente
della  Repubblica  11  luglio  1980,  n. 382  "adempiono  ai  compiti
didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla legge, secondo le
modalita'  di  cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo" (id
est: affidamenti e supplenze, anche di corsi e moduli, partecipazione
alle Commissioni d'esame, copertura di insegnamenti sdoppiati).
    Per  effetto  di  tale  norma,  quindi,  ai  tecnici  laureati in
possesso  dei  requisiti ex art. 50 d.P.R. n. 382/1980 all'entrata in
vigore  del  decreto  sono  stati  attribuiti  i precitati compiti di
docenza  e, deve ritenersi, avuto riguardo al richiamo ai compiti dei
ricercatori ex artt. 30, 31 e 32 d.P.R. cit., contenuto nell'art. 12,
che   anche   siffatti   compiti   (compiti   didattici  integrativi,
esercitazioni,  cicli  di  lezioni  interne e attivita' di seminario)
siano  ricompresi  nel  rinvio,  costituendo  essi  funzioni  di piu'
limitato  spessore rispetto a quelle individuate dall'art. 12 cit., e
quindi  un  prius  logico,  prima  che  giuridico, della disposizione
stessa.
    Cio',   nelle  facolta'  di  medicina,  in  aggiunta  ai  compiti
assistenziali di fatto esercitati da tale personale in relazione alla
carenza, quantomeno all'epoca, di personale medico.
    Col  successivo art. 6, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
come  sostituito  dall'art.  7  d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, si e'
stabilito  che nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia
il personale laureato medico e odontoiatra di ruolo, in servizio alla
data  del  31  ottobre  1992,  delle aree tecnico scientifica e socio
sanitaria, "svolge anche le funzioni assistenziali".
    Per  effetto  dell'art. 6 cit., al personale per cui e' causa, in
servizio  al  31  ottobre  1992, sono pertanto attribuite formalmente
anche le funzioni assistenziali.
    Nel  quadro  di  questa  evoluzione  normativa  di  assimilazione
funzionale   dei   tecnici  laureati  ai  ricercatori,  sembra  utile
segnalare,  ancora,  le  disposizioni  dell'art.  72, comma 3, d.lgs.
n. 29/1993  - che consente al detto personale l'iscrizione all'ordine
professionale  - e dell'art. 1 comma 6 legge n. 662/1996, che estende
al  personale  medesimo  la normativa sulla disciplina dell'attivita'
libero professionale intra ed extra moenia.
    In tale contesto normativo si inserisce la precitata disposizione
dell'art.  8,  comma  10,  legge  n. 370/1999 che, nella prima parte,
stabilisce  che "al personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si
applicano  le dispsosizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e
7, della legge 19 novembre 1990, n. 341".
    Ad un primo esame, la disposizione sembrerebbe, inspiegabilmente,
meramente  reiterativa  della  attribuzione  di  compiti didattici ai
tecnici laureati, gia' prevista dal ricordato art. 16, comma 1, legge
n. 341/1990  cit.  per  effetto  del  rinvio  alle disposizioni della
"presente  legge"  (e,  quindi, all'art. 12 della legge medesima, che
disciplina l'attivita' di docenza).
    Senonche',  una  differenza  -  e  non  di  poco  conto  - appare
ravvisabile fra le due disposizioni, riferendosi la norma degli artt.
16  e  12  legge  n. 341/1990  ai  "tecnici  laureati in possesso dei
requisiti  previsti  dall'art.  50  del  decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del
predetto   decreto",  e,  l'art. 8,  comma  10,  prima  parte,  legge
n. 370/1999  cit.,  "al  personale  di  cui  all'art. 6, comma 5, del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,   n. 502  e  successive
modificazioni",  e  cioe'  ai tecnici laureati "in servizio alla data
del 31 ottobre 1992".
    L'art.  8,  comma 10, prima parte, legge n. 370/1999 opera quindi
una  estensione della attribuzione dei compiti didattici al personale
tecnico  laureato  non  direttamente  contemplato  dall'art. 16 legge
n. 341/1990  in  quanto  non  in  possesso  dei requisiti dei tecnici
laureati ex art. 50 d.P.R. n. 382/1980.
    Ed  invero, questi ultimi, giusta punto 3 dell'art. 50 cit., sono
i  tecnici  laureati  in servizio all'atto dell'entrata in vigore del
d.P.R.  n. 382/1980,  che  entro  l'anno  accademico  1979-80 abbiano
svolto  tre  anni  di attivita' didattica e scientifica, quest'ultima
comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta'
risalenti  al periodo di svolgimento delle attivita' medesime; mentre
i   tecnici   laureati   contemplati  dall'art.  8,  comma  10  legge
n. 370/1999 sono, giusta l'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 502/1992, tutti
quelli  in  servizio  nelle strutture della facolta' di medicina alla
data del 31 ottobre 1992.
    Ed  allora, la disposizione dell'art. 8, comma 10, seconda parte,
laddove  stabilisce  che  "il  suddetto personale e' ricompreso nelle
dizioni previste dall'art. 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990,
n. 341   e   successive  modificazioni",  non  e'  reiterativa  della
disposizione  dell'art. 16, comma 1, legge n. 341/1990, in quanto, se
e'  vero  che  entrambe  si  limitano  ad  includere  "nelle dizioni"
"ricercatori"  e  "ricercatori confermati" i tecnici laureati, e' pur
vero che diversi sono i destinatari delle due previsioni normative.
    La  disposizione  dell'art. 8 comma 10 ha quindi una sua autonoma
valenza  estensiva  alla  speciale  categoria  dei  tecnici  laureati
contemplata  dal d.lgs. n. 502/1992; si' che, mediante il rinvio alle
"dizioni"  di  cui all'art. 16, legge n. 341/1990 - che, a sua volta,
rinvia,  anche,  all'art.  12  -  il riferimento esclusivo ai compiti
didattici  sembra  al  collegio, pur nella ambigua formulazione della
norma, sufficientemente individuato.
    Deve  escludersi  di conseguenza che l'art. 8, commna 10, seconda
parte  cit. costituisca l'ultimo tassello di una evoluzione normativa
di   assimilazione   di   status  fra  le  due  figure  di  personale
universitario  per  cui  e'  causa:  esso  e',  semmai, un ulteriore,
presumibilmente  conclusivo,  momento di equiparazione funzionale fra
le due categorie, e non altro.
    Non  sembra  allora  lecita  al collegio una configurazione della
norma in termini di previsione di inquadramento ex lege.
    Sul   piano   letterale,  cio'  deve  escludersi  per  quanto  in
precedenza  esposto,  anche  alla  stregua  del  fondamentale  canone
ermeneutico dell'art. 12 delle preleggi.
    Cio'  non  senza  concordare  con  l'acuta  analisi della seconda
sezione  del  Consiglio  di  Stato,  laddove,  nel  parere in data 22
novembre  2000  - reso in sede di annullamento straordinario ex legge
n. 400/1988   odiernamente   impugnato   -  definisce  "ermetica"  la
disposizione  dell'art.  8,  comma  10,  quale  norma che "con i suoi
complicati  rinvii  statici  e  la sua portata ambigua e lacunosa, ha
voluto  dire  e  non  dire,  dare  e  non  dare,  riconoscere  e  non
riconoscere,   demandando   e   rimandando  a  successivi  interventi
interpretativi,    affidati   necessariamente   ad   altri   soggetti
istituzionali,   amiministrativi  e  giurisdizionali,  la  scelta  di
opzioni   applicative   che,  in  ogni  caso,  era  ben  intuibile  e
prevedibile che avrebbero determinato la reazione di una o dell'altra
delle   categorie  professionali  interessate,  come  in  effetti  e'
puntualmente avvenuto con l'instaurazione di numerosi giudizi innanzi
ai giudici amministrativi".
    Peraltro,   pur   nella   rilevata   (dal   Consiglio  di  Stato)
opinabilita'   delle   contrapposte   soluzioni   interpretative,  il
collegio,  al  di  la'  del  dato  letterale, non puo' esimersi dalla
constatazione  che  l'ordinamento  degli  apparati  pubblici,  la cui
organizzazione riceve tutela anche a livello costituzionale, non puo'
essere  svincolato,  anche in ragione dell'interesse pubblico sotteso
al  buon  funzionamento  degli  stessi,  da puntuali prescrizioni che
sanciscano,  nelle  singole  fattispecie, le modalita' di inserimento
negli   apparati  medesimi:  il  che  avrebbe  richiesto  una  chiara
previsione  -  nella  specie  insussistente - di incardinamento nella
struttura  universitaria  con  la qualifica pretesa, restando escluso
che cio' potesse avvenire sulla base di una norma non solo "ermetica"
e  di  portata  "ambigua"  ma  anche di natura specializzante, ove si
ponga  mente all'attribuzione di funzioni docenti a personale che non
e'  stato  inserito  nel  pubblico ufficio per l'espletamento di tali
funzioni, giusta art. 35 d.P.R. n. 382/1980.
    D'altro  canto,  a  contrastare la tesi abilmente sostenuta dalla
difesa  dei  ricorrenti  concorrono,  sul piano della interpretazione
teleologica della norma, ulteriori elementi.
    Non  si  comprenderebbe,  invero, ove in ipotesi dovesse aderirsi
alle  tesi degli odierni ricorrenti, per quale motivo il legislatore,
con   la  legge  n. 370/1999,  avrebbe  introdotto  un  inquadramento
automatico  dei  tecnici laureati, pur in presenza di altra legge, la
n. 4  del  14 gennaio 1999 con cui, appena pochi mesi prima, e quindi
in un contesto normativo sostanzialmente unitario di disciplina dello
specifico  settore  universitario, era stato previsto l'inquadramento
del   personale   tecnico   laureato   mediante   apposita  procedura
concorsuale  riservata;  e,  per  di  piu', senza alcun riferimento -
quantomeno  in senso modificativo, sostitutivo o derogatorio - a tale
sistema  di  accesso  alla  qualifica  ex  legge n. 4/1999; e cio', a
tacere  delle  ricadute  sperequative  tra  appartenenti  alla stessa
categoria  dei  tecnici  laureati,  e  in  identica posizione, che si
determinerebbero  in  ragione  di  una interpretazione siffatta - che
immotivatamente  ed  illogicamente benificierebbe alcuni, destinatari
dell'inquadramento  automatico,  e  penalizzerebbe altri, col ricorso
alla  procedura concorsuale, sia pure riservata - con non lievi dubbi
in  ordine  alla  razionalita'  delle  scelte  sotto profili di rango
costituzionale.
    Ed  ancora,  non sembra secondario elemento quello ricavabile dal
testo   stesso   della   disposizione,   laddove   si   prevede   che
"dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono  derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
    Come  gia'  rilevato da altro Collegio giudicante (cfr. Tribunale
amministrativo  regionale  Bari, I sez., 5 luglio 2000, n. 2759), non
e' ravvisabile omogeneita' tra la retribuzione dei tecnici laureati e
quella  dei  ricercatori,  atteso  che, ai sensi dell'art. 2, comma 1
legge  22  aprile  1987,  n. 158,  per  questi  ultimi il trattamento
economico e' pari al 70% della retribuzione prevista per i professori
universitari  di ruolo della seconda fascia di pari anzianita'; e non
puo'  non concordarsi con la considerazione in proposito espressa dal
precitato   giudice,   secondo   cui   sarebbe  "del  tutto  capzioso
distinguere tra bilancio dell'Universita' e bilancio dello Stato, per
sostenere  che  l'inquadramento  invocato  graverebbe  solamente  sul
primo,   in   quanto,   come  noto,  anche  nell'attuale  prospettiva
autonomistica   permane   una  sostanziale  derivazione  (specie  con
riferimento  alle  spese  per  il  personale) del finanziamento delle
universita' dal bilancio dello Stato".
    Diversamente  opinando, il riferimento al "bilancio dello Stato",
nella  detta  norma,  apparirebbe  meramente  tautologico  e  di  ben
ermetico significato.
    Per le suesposte considerazioni, pur a fronte della opinabilita',
in  astratto,  delle contrapposte interpretazioni del dato normativo,
il  Collegio  ritiene meditatamente che debba essere preferita quella
che  ravvisa  nella  portata  della  norma  un  ulteriore, conclusivo
momento  di  equiordinazione  funzionale di due categorie che restano
peraltro  distinte sul piano dello stato giuridico, in difetto di una
norma che ne presenva l'incardinamento in un'unica posizione formale.
    3. - Le  conclusioni  cui  e' pervenuto il collegio condurrebbero
quindi a disattendere la tesi dei ricorrenti, siccome infondata.
    Senonche', a tali conclusioni il collegio e' pervenuto sulla base
della  corretta  (tale e' ritenuta da questo giudice) interpretazione
di una norma della cui costituzionalita' sembra lecito dubitare.
    Ed   invero,   dalle   argomentazioni  che  precedono  emerge  la
configurabilita' della piena equiparazione funzionale tra ricercatori
e  tecnici laureati per effetto della stratificazione di una serie di
norme  di  cui  l'art.  8, comma 10, legge n. 370/1999 rappresenta il
momento ultimo.
    Sembra  allora al collegio che a tale equiordinazione funzionale,
nell'ambito    della    medesima   struttura   organizzativa,   debba
necessariamente  corrispondere  una  identita' di posizione formale e
non gia' una differenziazione di stato giuridico.
    Se  e' vero che l'art. 8, comma 10, legge n. 370/1999 costituisce
il   momento   terminale  della  ricordata  evoluzione  normativa  di
assimilazione  (cfr.,  in  tal  senso,  anche,  Cons. Stato, II Sez.,
n. 921/2000  cit.  e  VI  Sez.,  2 novembre 1998, n. 1480), sembra al
Collegio che esso, nella parte in cui non ha contestualmente previsto
la   correlati   collocazione   dei  tecnici  laureati  nell'apparato
organizzativo  universitario in posizione formale corrispondente alle
funzioni  normativamente esercitate, si ponga in contrasto con l'art.
3 la Cost. - inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza
dell'ordinamento  (Corte cost. n. 204/1982) - sub specie di manifesta
irragionevolezza  della disposizione nel quadro del sistema normativo
in  cui la stessa si colloca, anche con riferimento all'art. 1, comma
10,  della  legge  n. 4/1999, e sotto il profilo della violazione del
principio  di  uguaglianza  a  parita'  di  presupposti, e quindi per
disparita'  di trattamento, nonche' col principio di buon andamento e
d'imparzialita'  dell'Amministrazione ex art. 97 Cost., apparendo nel
contempo  irrazionale  e  sperequato  un  intervento  legislativo che
scarichi  su  una  categoria  compiti  ed  obblighi  funzionali  gia'
spettanti  ad  altra  categoria  operante  all'interno della medesima
struttura,  senza  riconoscere  la complessiva disciplina di status a
quest'ultima  riservata"  (cfr.,  in tal senso, Cons. Stato, II Sez.,
n. 921/2000   cit.);   e  cio'  non  senza  considerare  la  primaria
rispondenza   alle  esigenze  funzionali  dell'Amministrazione  della
equiparazione  funzionale  di cui trattasi (a tale finalita' risponde
del  resto  anche  la pregressa concessione ai tecnici laureati delle
prerogative  professionali  e  l'estensione  del  regime della libera
professione  ex art. 72, d.lgs. n. 29 del 1993 e art. 1 comma 6 legge
n. 662/1996).
    4. - In    punto    di    rilevanza   della   questione,   sembra
incontrovertibile  che  la  tutela  prevalente  correlata  all'azione
intrapresa  discende,  nella  specie,  da  una pronuncia additiva del
giudice  delle  leggi  che  consenta  il formale riconoscimento della
posizione pretesa: si' che viene a configurarsi un'assoluta priorita'
-  anche  in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio -
di trattazione della detta questione.
    E'  invero  evidente  che  la  pronuncia  additiva  in precedenza
indicata  consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto
in  giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'inquadramento ex lege
nelle  qualifica  di ricercatore, mentre le residue censure sollevano
questioni  che,  ove  fondate,  assicurerebbero  un  minor  grado  di
soddisfacimento   dell'interesse   dei  ricorrenti  e  si  presentano
subordinate   all'esito   eventualmente  negativo  dell'incidente  di
costituzionalita'.
    5. - Per  le  considerazioni  che  precedono, va conseguentemente
sollevata  d'ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  8,  comma  10, legge 19 ottobre 1999, n. 370 per contrasto
con  gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto i profili enunciati in
motivazione.
    Va  disposta  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti alle Corte
costituzionale,  con  conseguente  sospensione  del giudizio ai sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla
legittimita' costituzionale della suindicata norma.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  comma 10, della legge 19
ottobre  1999,  n. 370  per  contrasto  con  gli  artt.  3 e 97 della
Costituzione sotto i profili enunciati in motivazione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre
2001.
                        Il Presidente: Cossu
Il consigliere estensore: Mollica
02C0441