LEGGE 24 maggio 2002, n. 103 

  Norme  in  materia  di  docenti  di  scuole e universita' straniere
operanti in Italia.
(GU n.127 del 1-6-2002)
 
 Vigente al: 16-6-2002  
 

 La   Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  I  docenti  con  contratto  di  lavoro  presso le istituzioni
scolastiche  straniere  autorizzate  ai  sensi della legge 30 ottobre
1940,   n.  1636,  e  del  regolamento  recante  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  al  funzionamento  di  scuole  e di
istituzioni  culturali  straniere  in  Italia,  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n. 389, operanti in
Italia  da  almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato
tutte  le  annualita' dei rispettivi curricoli, nonche' i docenti con
contratto  di  lavoro  o  di collaborazione coordinata e continuativa
presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di
insegnamento  a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2
della  legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello
Stato  anche  in  deroga  alle  quote  massime  dei  flussi  definite
annualmente ai sensi della normativa vigente.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 24 maggio 2002
                               CIAMPI
                 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
   Visto, il Guardasigilli: Castelli