N. 255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2001
Ordinanza emessa il 22 novembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 maggio 2002) dal Tribunale Amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Di Prisco Bartolo contro Ministero della sanita' ed altri Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla Facolta' di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilita' di svolgere unicamente l'attivita' assistenziale esclusiva e di optare per l'attivita' professionale extramuraria nei casi e modi stabiliti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresi', fino all'entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento dell'attivita' extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialita' e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega. - Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12. - Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.(GU n.22 del 5-6-2002 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8064/2001,
proposto da Di Prisco Bartolo, rappresentato e difeso dall'avv. Mario
Racco ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, viale
Mazzini n. 114/B,
Contro Ministero della sanita'; Ministero universita' e ricerca
scientifica e tecnologica; Unita' degli Studi di Napoli "Federico
II"; Azienda universitaria Policlinico dell'Universita' degli studi
di Napoli "Federico II"; per l'accertamento del diritto del
ricorrente, in quanto docente universitario della facolta' di
medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente
sull'ordinamento universitario, quale risulta dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni e
integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute
in materia, in tema di esercizio dell'attivita' istituzionale di
didattica e ricerca e regime di impegno a tempo pieno o definito.
Nonche' per l'annullamento, previa sospensione della nota a firma
del Decano del 19 giugno 2001, prot. n. 03760, recante in oggetto:
"Opzione ex art. 5, commi 7-8 d.lgs. n. 517/1999", e di ogni altro
atto ad esse presupposto, connesso e/o conseguenziale, e in
particolare della nota, anch'essa di identico contenuto, recante in
oggetto "Opzione ex art. 5, commi 7 e 8 d.lgs. n. 517/1999" con la
quale il Commissario straordinario dell'Azienda universitaria ha
riscontrato la comunicazione di opzione da ciascuno prodotta, nonche'
la nota circolare del medesimo Commissario straordinario n. 4587
dell'8 febbraio 2001 e relativo modulo allegato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore, per la camera di consiglio dell'11 luglio
2001, il consigliere Bruno Mollica;
Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale;
Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 4472 dell'11 luglio
2001;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
Fatto e diritto
1. - Il ricorrente, docente universitario afferente alla facolta'
di medicina e chirurgia, in servizio presso l'Universita' degli studi
di Napoli "Federico II", impugna il provvedimento con cui viene
disposta la applicazione del regime di impegno a tempo definito, in
quanto sanitario optante per l'attivita' libero professionale
extramuraria, a norma dell'art. 5, comma 12, d.lgs. 21 dicembre 1999
n. 517, di cui deduce la illegittimita' costituzionale.
2. - Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata
di riforma del settore sanitario per farne discendere, in via
derivata, l'incostituzionalita' della norma precitata: va allora
definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, in quanto l'esame di
questo giudice deve incontrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto
ed immediato della contestazione giudiziale, e cioe' l'automatica
correlazione tra opzione per l'attivita' libero professionale
intramuraria ed il regime di tempo pieno nonche' fra attivita' libero
professionale extramuraria ed il regime di tempo definito imposto dal
detto art. 5, comma 12.
3. - Rileva preliminarmente il collegio che, con precedente
ricorso giurisdizionale n. 10906/2000, il ricorrente ha gia'
impugnato, unitamente ad altri sanitari, l'intimazione di opzione tra
attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita'
assistenziale esclusiva") e attivita' libero professionale
extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. n. 517/1999
cit.; e che, con ordinanza n. 10906/2000, la sezione ha sollevato, in
relazione a tale ricorso, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 5 comma 8 del d.lgs. n. 517 cit. per contrasto con gli
artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 5, comma 7, per contrasto
con gli artt. 33 e 76 della Costituzione, dell'art. 5, commi da 1 a 6
e da 8 a 11, e dell'art. 3 in parte qua per contrasto con gli
artt. 33 e 76 Cost.
4. - In sede di delibazione dell'istanza cautelare odiernamente
proposta dal ricorrente, la sezione ha meditatamente ritenuto di
accordare, sia pure interinalmente, il chiesto provvedimento di
sospensione, rinviando a separata contestuale ordinanza la
proposizione della questione di costituzionalita' del sistema
normativo posto a base dell'impugnata applicazione del tempo definito
per possibile contrasto, quantomeno, con gli artt. 3, 97, 33 e 76
Cost., anche in riferimento all'art. 11 d.P.R. n. 382/1980, come
modificato dall'art. 3 legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4 legge
n. 118/1989.
In questa sede, in punto di rilevanza, basti ricordare
l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il
requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice,
contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con
separato provvedimento, la sospensione stessa, in via provvisoria e
temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare (cfr. sentt.
n. 444 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000); e cio' anche per il caso
che la dedotta incostituzionalita' di una o piu' norme legislative
costituisca l'unico motivo del ricorso innanzi al giudice a quo,
essendo comunque individuabile nel giudizio principale un petitum
separato e distinto dalle questioni di legittimita' costituzionale,
sul quale questo giudice e' chiamato a pronunciarsi (cfr. sentt.
nn. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000 cit.).
5. - Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la contestata
applicazione del tempo definito e' impostata dall'art. 5 comma 12,
del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit.: si' che, dovendosi fare
necessariamente applicazione della detta disposizione, il giudizio
non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimita' costituzionale.
D'altro canto, i provvedimenti in questa sede impugnati
costituiscono puntuale applicazione della disposizione medesima, con
la conseguenza che l'eventuale eliminazione della stessa dalla
realta' giuridica determinerebbe il soddisfacimento dell'interesse
sostanziale del ricorrente.
6. - La questione, oltre che rilevante, appare non
manifestatamente infondata; ed invero, come gia' esposto e ritenuto
nella precitata ordinanza cautelare, la sezione dubita della
legittimita' costituzionale della norma posta a base dei detti
provvedimenti: ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio
per i profili non trattati dal ricorrente, la relativa questione di
costituzionalita' per contrasto con i gia' ricordati artt. 3, 97, 33,
e 76 Cost., anche in riferimento all'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382/1980, come modificato dall'art. 3
legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4 legge n. 118/1989.
7. - Ragioni di economia processuale imporrebbero di non ripetere
le considerazioni gia' esposte nella ricordata ordinanza di
rimessione n. 10906/2000; peraltro, per comodita' di giudizio nonche'
di esposizione dei profili specificatamente oggetto della odierna
ordinanza, si ritiene opportuno riportare i contenuti della detta
ordinanza n. 10906/2000.
"5. - Viene in primo luogo in considerazione la norma
dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine
perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio,
attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione
nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per
l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma
7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori
universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia optano
rispettivamente per l'esercizio di attivita' assistenziale
intramuraria ai sensi dell'art. 15-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e secondo le
tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dello
stesso "articolo ovvero per l'esercizio di attivita' libero
professionale extramuraria; tali tipologie fanno espresso riferimento
alle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa
con il collegio di direzione, con cio' ponendo una stretta
correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate
all'attivita' libero professionale e l'esercizio dell'attivita'
medesima.
Tale stretta correlazione e', del resto, logico corollario della
compenetrazione tra l'attivita' sanitaria assistenziale e quella
didattico-scientifica dei docenti universitari della facolta' di
medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di
"ricovero e cura , che costituisce "il dato caratterizzante le loro
funzioni ed il conseguente stato giuridico (cfr. Corte costituzionale
16 maggio 1997, n. 134).
E nel senso della "inscindibilita' delle attivita' assistenziali
del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si
pone anche l'art. 5 del d.m. 31 luglio 1997, che reca le linee guida
per la stipula dei protocolli d'intesa universita-regioni.
Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs.
n. 517/1999 e dall'art. 15-quinquies, comma 2, del d.lgs.
n. 502/1992, e' quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione
di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata
l'attivita' assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative,
di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448),
si' da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i
servizi (in tal senso, cfr., anche, Cons. Stato, VI Sez., ordinanza,
24 marzo 2000, n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione e'
correlato al diritto all'esercizio di attivita' libero professionale
individuale ... nell'ambito delle "strutture aziendali
(art. 15-quinquies, punto 2, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502, nel testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999,
n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio
sembra di dubbia attuabilita' in assenza della detta individuazione e
predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano
della effettivita' del diritto stesso, la mera possibilita' di tutela
nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (ex
art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).
Se cio' e' vero, sembra ravvisabile una intrinseca
contraddittorieta', pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma
8 dell'art. 5 n. 517/1999 cit. - nella parte in cui introduce il
censurato termine "perentorio per l'opzione, omettendo di subordinare
o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilita'
delle strutture - ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle
tipologie di cui alle lettere a), b), c), d), comma 2,
art. 15-quinquies del n. 502/1992 e successive modificazioni) fa
riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con
conseguente configurabilita', per tale profilo, di un'ipotesi di
contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5, comma 8, del
d.lgs. n. 517/1999, sub specie di manifesta irragionevolezza ed
intrinseca contraddittorieta' col sistema normativo in cui si colloca
e l'art. 3 Cost. - inteso come generale canone di coerenza e
ragionevolezza dell'ordinamento (Corte costituzionale n. 204/1982) -
nonche' col principio di buon andamento ex art. 97 della
Costituzione: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della
mancanza di proporzionalita' dei mezzi prescelti dal legislatore
delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle
finalita' da perseguire, nonche' sotto il profilo della razionale
organizzazione dei servizi.
Appare quindi non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella
parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine
perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un
significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attivita'
assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio
dell'opzione alla concreta disponibilita' delle strutture, per
contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto i profili
indicati.
6. - Il collegio dubita nel contempo della conformita' ai
parametri costituzionali ex art. 33 della Costituzione dell'art. 5,
comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta
opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno
con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5,
commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3, in parte qua) in quanto sembra
porsi ex se - indipendentemente, cioe', dal profilo della necessita'
di prescrizione della previa individuazione delle strutture -
altresi' in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria
nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.
Stabilisce il comma 7 cit. che "l'opzione per l'attivita'
assistenziale esclusiva e' requisito necessario per l'attribuzione ai
professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di
struttura nonche' dei programmi di cui al comma 4 .
A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati
di una prescrizione siffatta, giusta altresi' le conseguenze
derivanti alla posizione degli stessi (cfr., in particolare, commi 4,
5 e 6 dello stesso art. 5), certo e' che i programmi di cui al comma
4, infra o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati alla
integrazione delle attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca,
con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed
assistenziali, nonche' al coordinamento delle attivita' sistematiche
di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.
La preclusione della attribuzione della responsabilita' e della
gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti
per l'attivita' assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza
lesiva di quel principio di compenetrazione tra attivita' sanitaria
assistenziale e attivita' didattica e di ricerca scientifica, che
costituisce dato caratterizzante l'attivita' dei sanitari
universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia
didatticoscientifica postulati dall'art. 33 della Costituzione.
Ma la stessa opzione per l'attivita' assistenziale esclusiva -
tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit.,
fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi - non sembra in linea
con i principi di autonomia didattico-scientifica ex art. 33 della
Costituzione.
L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attivita' assistenziale
del sanitario universitario alle determinazioni organizzative
assistenziali del direttore generale dell'azienda ospedaliera (sia
pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura
complessa; in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.):
dell'adempimento della attivita' assistenziali - che pur si integrano
con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5
- il personale universitario risponde al (solo) direttore generale,
ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli
incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura
professionale e' disposta dal direttore generale su proposta del
responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario
(comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa e'
attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera)
intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto
disposto per il direttore del dipartimento ad attivita' integrata
dall'art. 3, comma 4).
Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del
direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di
ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per cio' che
concerne l'attivita' di programmazione di tali aspetti); la stessa
collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata
opzione - rimessa, in definitiva, al direttore generale - ben puo'
incidere, in concreto, sulla liberta' d'insegnamento (si pensi, in
particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non
consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e
personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della
programmazione del dipartimento).
L'attivita' di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di
condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia
assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo
gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di
assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma
universitario scientifico-didattico.
Cio' in presenza di una posizione "marginale assegnata dal
sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'universita'
in materia di coordinamento degli interessi che sono propri
dell'autonomia dell'istituzione (id est, di insegnamento e ricerca
scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di
partecipazione (recte, intesa) del rettore alla nomina del direttore
del dipartimento ad attivita' integrata ex art. 3, comma 4, quale
centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.
Se e' vero, infatti, che tale organismo e' concepito in funzione
del detto necessario coordinamento, e' pur vero che gli interessi
istituzionali dell'universita' restano comunque ampiamente
condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento:
e cio' in termini di programmazione, organizzazione e gestione
dell'attivita' di insegnamento e di aggiornamento e ricerca
scientifica, che la Costituzione assegna primariamente alla autonomia
dell'universita' stessa.
Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume
la responsabilita' gestionale nei confronti del direttore generale in
ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle
risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti,
tenendo "anche conto della necessita' di soddisfare le peculiari
esigenze connesse alle attivita' didattiche e scientifiche, con cio'
conferendo, nelle scelte decisionali, priorita' ai profili
dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in
violazione, altresi', del disposto dell'art. 6, lett. b), della legge
delega (vedasi al riguardo il successivo punto 7), laddove si intende
"assicurare lo svolgimento delle attivita' assistenziali funzionali
alle esigenze della didattica e della ricerca, con inversione,
quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.
Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della
conformita' al dettato costituzionale delle norme in tema di
organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs.
cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per
l'attivita' assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono
una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte
decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e
ricerca.
Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e
delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, in parte qua
(art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 e art. 3) per contrasto con
l'art. 33 della Costituzione.
7. - La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari
universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato -
attese le evidenziato incongruenze del sistema - il disegno del
legislatore delegante in ordine alla "coerenza fra l'attivita'
assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca (art. 6,
lett. b), c), della legge 30 novembre 1998, n. 419, anche in
relazione a quanto sopra esposto).
E' ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo
laddove si prevede - come gia' ricordato al punto 6 - una
organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio
integrato delle attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca
(art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture
assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente
dubitarsi della effettivita' della richiesta "coerenza tra le dette
esigenze e l'attivita' assistenziale (oltre che per i motivi gia'
illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione
delegata che non consente al sanitario universitario non optante per
l'attivita' assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla
direzione di strutture, con conseguente impossibilita' di
impostazione dei programmi, delle modalita' e degli specifici
contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi
espressamente finalizzati alla integrazione delle attivita'
assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle
innovazioni tecnologiche ed assistenziali.
E tale limite di legge non puo' essere posto nel nulla neppure
dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli
d'intesa.
D'altro canto, non puo' esservi "coerenza tra i detti profili se
il sistema e' "sbilanciato verso la primaria considerazione delle
esigenze assistenziali; ne' il legislatore delegato si e' mosso nella
ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra
universita' e servizio sanitario nazionale ex art. 6, lett. a), della
legge delega, se e' vero che l'autonomia dell'universita' ne risulta
ampiamente "sacrificata , giusta le pregresse considerazioni.
Non sembra altresi' che la delega ex art. 6, lett. c) cit., abbia
ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale
sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare,
quantomeno per il personale universitario non optante per l'attivita'
assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra
attivita' didattico-scientifica e attivita' assistenziale, siccome
consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale
legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale
sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari
universitari, che costituisce il "dato caratterizzante le loro
funzioni ed il conseguente stato giuridico (Corte costituzionale
n. 134/1997 cit.).
L'art. 6 della legge delega, alla lett. c), si e' limitato a
demandare al legislatore delegato l'emanazione di "idonee
disposizioni in materia di personale nel quadro dell'esigenza di
assicurare la "coerenza fra l'attivita' assistenziale e quella di
formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo
stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed
invero, l'oggetto della delega e' espressamente e chiaramente
definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa e'
intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente volti a
ridefinire i rapporti tra "Servizio sanitario nazionale e universita'
; ed in tali limiti deve mantenersi l'attivita' normativa del
legislatore delegato.
Ne' e' riferibile ai professori e ricercatori universitari - sia
per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo
inequivoco al "solo personale della dirigenza sanitaria in servizio
al 31 dicembre 1998 - il criterio direttivo di cui all'art. 2, lett.
q), della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di
modalita' per pervenire all'esclusivita' del rapporto di lavoro quale
scelta individuale.
Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione
(e delle norme sottese o connesse, gia' sopra indicate) anche con i
canoni costituzionali ex art. 76 Cost.".
8. - Cio' premesso, considerazioni analoghe vanno esposte con
riferimento alla norma dell'art. 5, com-ma 12, oggetto di odierno
esame, secondo cui, fino alla data di entrata in vigore della legge
di riordino dello stato giuridico universitario "lo svolgimento di
attivita' libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il
tempo pieno e lo svolgimento dell'attivita' extramuraria comporta
l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
Ed invero, la norma deve ritenersi viziata, in primo luogo, in
via derivata in quanto l'eventuale caducazione delle norme in
precedenza sottoposte alla verifica di costituzionalita'
comporterebbe, attesa la correlazione automatica con le norme stesse,
l'eliminazione dalla realta' giuridica (anche) della disposizione del
comma 12.
La norma appare altresi' viziata ex se, ove si ponga mente alla
disciplina del regime dell'impegno di servizio - a tempo pieno ovvero
definito - per i professori universitari, giusta la previsione
dell'art. 11 d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3 legge
n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4 legge n. 118/1989.
L'ordinamento universitario impone una scelta meditata tra tempo
pieno e tempo definito, entro un termine perentorio riferito
all'inizio dell'anno accademico e con impegno almeno biennale.
A seconda dell'impegno prescelto, i docenti universitari assumono
una diversa collocazione nel quadro della struttura universitaria e,
in definitiva, un diverso status professionale, anche in termini di
completa (o minore) dedizione ai compiti istituzionali delle
universita', e cioe' l'insegnamento e la ricerca.
Si' che la scelta del legislatore delegato nel senso della piu'
volte ricordata (nell'ordinanza n. 10906 cit.) "correlazione
automatica" da' adito a dubbi di costituzionalita' con riferimento al
principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini
istituzionali didattici e scientifici ex art. 3 Cost. e, incidendo in
definitiva sullo stato giuridico del sanitario universitario, anche
con riferimento all'art. 76 Cost., attesi i gia' evidenziati (sempre
nell'ordinanza n. 10906) limiti ex art. 6, lett. c), della legge
delega.
Ne' puo' non essere rilevata quella manifesta irragionevolezza ed
intrinseca contraddittorieta', nel contesto normativo inerente al
regime di servizio dei docenti universitari, tra la disposizione
dell'art. 5, comma 12, d.lgs. n. 517 cit. e quella dell'art. 11
d.P.R. n. 382/1980, che gia' nell'ordinanza n. 10906/2000 e' stata
rilevata tra altre norme per poi farne derivare una ipotesi di
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, quale canone generale di
coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento, e con l'art. 97 della
Costituzione, sotto il profilo della mancanza di proporzionalita'
rispetto alle finalita' da perseguire.
Sembra pertanto che la norma dell'art. 5, comma 12, non sia
esente da dubbi di costituzionalita', oltre che in via derivata,
anche per contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione,
ed in riferimento all'art. 11 d.P.R. n. 382/1980 cit. e successive
modificazioni.
9. - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente
sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5,
comma 12, d.lgs. n. 517/1999 cit., in via derivata e per contrasto
con gli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione.
Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla
legittimita' costituzionale delle suindicate norme.
P. Q. M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 5, com-ma 12, d.lgs.
n. 517/1999, in via derivata e per contrasto con gli artt. 3, 33, 76
e 97 della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
Cosi' deciso in Roma, alla camera di consiglio dell'11 luglio
2001.
Il Presidente: Cossu
Il consigliere estensore: Mollica
02C0479