MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 maggio 2002 

Modifiche   al   decreto  ministeriale  18  marzo  2002,  recante  la
disciplina dei piccoli pelagici.
(GU n.132 del 7-6-2002)

                         IL SOTTOSEGRETARIO
                    ALLA PESCA E ALL'ACQUACOLTURA
  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965,
n.  963,  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982,  n.  41,  recante piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992, n. 165, recante modifiche alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto  il  proprio  decreto 18 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  80 del 5 aprile 2002 recante la disciplina dei piccoli
pelagici;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 novembre 2001 con il quale sono
state  delegate  al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza
Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed
il  coordinamento  in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle
risorse idriche marine;
  Ritenuta  la  necessita'  di  disciplinare  la  pesca marittima dei
piccoli  pelagici  in  mare Adriatico assicurando, nel rispetto delle
specificita'  locali, condizioni di libera concorrenza tra le imprese
esercitanti la pesca con i sistemi "circuizione" e "volante";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.   2   del   decreto  ministeriale  18 marzo  2002  e'  cosi'
sostituito:
  "1. La pesca con gli attrezzi denominati "circuizione e "volante e'
esercitata  nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro
della  pesca,  dei  programmi  operativi  e  delle regole assunte per
ciascun   sistema  esercitato  dalle  organizzazioni  dei  produttori
riconosciute,  nonche'  degli usi e consuetudini vigenti. Tali regole
esplicano  i  propri  effetti nell'ambito territoriale di riferimento
dell'organizzazione  di  produttori  ovvero della competenza camerale
nella quale gli usi e le consuetudini risultino registrati.
  2. Le unita' che esercitano l'attivita' di cui all'art. 1 osservano
il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalita':
    a) per  il  sistema  denominato  "circuizione  , dalle ore 17 del
venerdi'  alle  ore  17 della domenica o, in alternativa dalle ore 17
del sabato alle ore 17 del lunedi';
    b) per  il  sistema denominato "volante , dalle ore 00 del sabato
alle ore 00 del lunedi'".
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 23 maggio 2002
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                              Scarpa Bonazza Buora