MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 maggio 2002 

Riconoscimento  al  sig.  Shapka  Dhimiter di titolo di studio estero
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di ingegnere.
(GU n.132 del 7-6-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  del  sig.  Shapka  Dhimiter,  nato  a  Durazzo il
9 gennaio  1959,  cittadino  albanese,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento   del  titolo  accademico  professionale  albanese  di
inxhinier  mekanik  per  impiante  conseguito  nel luglio 1991 presso
l'Universita'   di   Tirana,  facolta'  di  ingegneria  meccanica  ed
elettrica,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e l'esercizio in Italia
della professione di ingegnere;
  Considerato inoltre che il richiedente e' in possesso di esperienza
professionale pluriennale nel suo Paese;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
dell'11 gennaio 2002;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere  -  Sezione  A  settore  industriale, come
risulta  dai  certificati  prodotti,  per  cui  non appare necessario
applicare misure compensative;
  Visto   il  provvedimento  del  17 luglio  1997  della  Commissione
centrale  per  il  riconoscimento  dello  status  di rifugiato che ha
concesso  al  richiedente  lo  status  di  rifugiato,  ai sensi della
Convenzione  di  Ginevra  del  28 luglio  1951,  ratificata con legge
24 luglio 1954, n. 722, e del relativo protocollo adottato a New York
il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
  Considerato  che  il  sig. Shapka possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla questura di Imperia in data 26 marzo 1997, rinnovato
il 7 settembre 2001 fino al 14 settembre 2005 per lavoro;
                              Decreta:
  Al  sig.  Shapka  Dhimiter,  nato  a  Durazzo  il  9 gennaio  1959,
cittadino    albanese,   e'   riconosciuto   il   titolo   accademico
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri - Sezione A settore civile e ambientale, e
l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 21 maggio 2002
                                          Il direttore generale: Mele