AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 15 maggio 2002 

Dimostrazione del possesso del sistema di qualita'. (Deliberazione n.
139).
(GU n.132 del 7-6-2002)

  Richiedenti:  Consorzio ASI di Avellino e Consorzio per lo sviluppo
degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica.
  Riferimento  normativo:  art.  4,  comma  1, decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000.
                            IL CONSIGLIO
  Vista   la   relazione   dell'ufficio   affari  giuridici  appresso
riportata;
                        Considerato in fatto
  Sono  pervenuti  alcuni quesiti riguardanti il possesso del sistema
di qualita'.
  In particolare, il Consorzio ASI di Avellino ed il Consorzio per lo
sviluppo   degli   insediamenti  di  edilizia  residenziale  pubblica
chiedono:
    se,   in   caso  di  associazione,  il  possesso  degli  elementi
significativi  e  correlati  del  sistema  di  qualita'  debba essere
dimostrato  da tutti i partecipanti all'ATI ovvero sia sufficiente il
possesso  da  parte  di un solo componente, nonche' se detta norma si
applichi anche nei confronti del subappaltatore;
    se  la  dimostrazione del possesso degli elementi significativi e
correlati del sistema di qualita' debba essere richiesta alle imprese
concorrenti  anche  con  riferimento  alle procedure di gara iniziate
anteriormente all'1 gennaio 2002 e conclusesi in data successiva.
                         Ritenuto in diritto
  A  decorrere  dall'1  gennaio 2002, secondo la cadenza temporale di
cui   alla  tabella  B  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  34/2000,  ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso
decreto    del   Presidente   della   Repubblica,   ai   fini   della
qualificazione, le imprese debbono possedere elementi significativi e
correlati  del  sistema  di qualita' per la partecipazione ad appalti
pubblici   per   i  quali  sia  richiesta  l'attestazione  SOA  dalla
classifica VI alla VIII.
  Per   "sistema   di   qualita'"   deve   intendersi   la  struttura
organizzativa,  le  procedure,  i processi e le risorse, necessari ad
attuare  la gestione della qualita'; la certificazione del sistema di
garanzia  della  qualita'  e'  l'atto  finale  attraverso il quale un
organismo  di  certificazione  all'uopo  preposto esamina, attraverso
propri  ispettori qualificati, che i piani della qualita', il manuale
della  qualita'  e  le  conseguenti  organizzazioni  strutturali,  di
controllo,  di  trattamento  delle non conformita' e di registrazione
della  qualita' posti in essere siano conformi alle norme della serie
9000  prescelte  a  seconda  della  diversa  attivita' aziendale. Per
quanto  riguarda  i  lavori pubblici, l'Autorita', con determinazione
56/00  ha precisato che il possesso del sistema di qualita' aziendale
UNI  EN  ISO  9000 di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000  si  intende  dimostrato  qualora il relativo
certificato  o  dichiarazione  e'  stato  rilasciato  da un organismo
accreditato  dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un Paese
dell'Unione  europea)  per  la  classifica  n. 28; a decorrere dall'1
gennaio 2002 e' a regime il sistema di qualificazione SOA, e pertanto
a tali organismi di attestazione e' demandato il compito di attestare
l'esistenza,   nei  soggetti  esecutori  di  lavori  pubblici,  degli
elementi di qualificazione, fra i quali anche il possesso del sistema
di qualita' o degli elementi correlati.
  Indipendentemente  dalla  sua dimostrazione, per cui il decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 34/2000 ha previsto una gradualita'
temporale  di  durata  quinquennale, sembra indubbio che il requisito
inerente il possesso del "sistema di qualita'" mira ad assicurare che
l'impresa  esegua un lavoro secondo un livello minimo di prestazioni,
secondo   parametri   rigorosi   delineati  a  livello  europeo,  che
valorizzano  l'organizzazione  complessiva  dell'attivita' e l'intero
svolgimento nelle diverse fasi.
  Deve  quindi  ritenersi  che  la  stazione appaltante deve ricevere
assicurazioni circa l'esecuzione dei lavori secondo un livello minimo
di   prestazioni,   da  tutti  i  soggetti  tenuti  alle  prestazioni
contrattuali  e  cioe' da tutte le imprese componenti l'associazione,
atteso  che  ciascuna  di loro sara' esecutrice di una certa parte di
lavori.
  Tuttavia  occorre  osservare  che,  dall'esame  della  tabella  "B"
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 emerge
che  il  legislatore  ha previsto, al termine della fase transitoria,
che  il  possesso  del  sistema  di  qualita' sia obbligatorio per le
classifiche  di  attestazione  SOA  a  decorrere  dalla III, restando
esente  da  detto  obbligo la qualificazione nella classifiche I e II
(da 0 a 1 miliardo di lire).
  Sulla   base   di  quanto  sopra  esposto,  pertanto,  in  caso  di
associazioni  temporanee di tipo verticale - stante il diverso regime
di  responsabilita'  esistente  nel  caso  di  tali associazioni, che
presuppongono  una  specializzazione diversificata delle associate e,
quindi,  una  suddivisione qualitativa del lavoro - qualora l'impresa
mandante  assuma  lavorazioni  di una categoria scorporabile che, nel
quinquennio  di  vigenza  della fase transitoria prevista dall'art. 4
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000, sia di
importo  inferiore ai limiti e secondo le scadenze temporali previste
dalla  suddetta tabella "B" e, al termine della fase transitoria, sia
di  importo  pari  o  inferiore  alla  classifica II, il possesso del
sistema  di  qualita'  o degli elementi significativi e correlati del
sistema di qualita', non deve essere dimostrato.
  Analogamente   deve   ritenersi  per  le  lavorazioni  assunte  dal
subappaltatore,  qualora  i  lavori  ad  esso  affidati rientrino nei
limiti  di  importo  e  scadenze  temporali  della  tabella "B" sopra
richiamata  ovvero,  a  regime, risultino di importo pari o inferiore
alla classifica II.
  Per  quanto attiene al secondo quesito, relativo alla necessita' di
dimostrare  il possesso del sistema di qualita' anche per gli appalti
aggiudicati  successivamente  al  1  gennaio 2002, pur se il bando di
gara  e'  stato  pubblicato  in  vigenza del regime di qualificazione
transitorio,  sembra che la problematica possa essere risolta facendo
ricorso  al  principio  di carattere generale secondo il quale, nella
fase  relativa  alla  gara,  per  l'individuazione  del contraente si
applica  la  legge  vigente  alla  data di pubblicazione del bando di
gara;  e  questo,  con  riferimento alle procedure di affidamento sia
tramite  asta  pubblica sia a mezzo di licitazione privata; in queste
ultime, infatti, pur se la lex specialis e' completata con la lettera
di invito, non puo' ritenersi che questa ultima possa avere contenuto
e  portata  difformi  da  quelle  del  bando di gara; e del resto "la
materia  della contrattazione ad evidenza pubblica e' particolannente
sensibile  allo  jus  superveniens,  trattandosi  di  un procedimento
spesso  lungo ed elaborato, nel quale e' pero' necessaria la rigorosa
unita'  della  normativa  applicabile,  in quanto la presenza di piu'
fasi  distinte  all'interno  del  suo  sviluppo  (bando, procedura di
valutazione,  approvazione,  risultanze valutative della Commissione)
non conferisce mai alle stesse un'autonomia subprocedimentale tale da
poter  applicare  a  ciascuna  di esse il principio del "tempus regit
actum"  (TAR  Milano  2162  -  23  settembre 1998). L'Autorita' si e'
espressa   nei  suddetti  sensi  con  la  determinazione  n.  54  del
7 dicembre 2000.
  In base a quanto sopra considerato;
                            Il Consiglio
  accerta  che  il  possesso  della  certificazione  del  sistema  di
qualita'  o  di  elementi  significativi  e  correlati del sistema di
qualita'  secondo  la  cadenza  temporale  prevista dalla tabella "B"
allegata  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ai
sensi  dell'art. 4, comma 1 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica deve essere dimostrato, in caso di associazione temporanea
d'imprese  orizzontale  e  verticale, da ciascuna impresa componente,
fatto  salvo  che, in caso di associazione verticale, l'importo delle
lavorazioni   di   una  categoria  scorporabile  rientri  nella  fase
transitoria, nei limiti e secondo le scadenze temporali della tabella
"B"  allegata  al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,
oppure,  al  termine  della  fase  transitoria, sia di importo pari o
inferiore alla classifica II;
  accerta  che  il  subappaltatore,  nel  caso  che  l'importo  delle
lavorazioni  subappaltate rientri, nella fase transitoria, nei limiti
e secondo le scadenze temporali della tabella "B" allegata al decreto
del  Presidente della Repubblica n. 34/2000, oppure, al termine della
fase transitoria, sia di importo pari o inferiore alla classifica II,
non  e'  tenuta  alla  dimostrazione  del possesso del certificato di
qualita'  aziendale  o  del  possesso  degli elementi significativi e
correlati del sistema di qualita';
  accerta  che  la dimostrazione del possesso della certificazione di
qualita'  o  degli  elementi significativi e correlati del sistema di
qualita'  deve  essere  richiesta  alle imprese concorrenti alle gare
d'appalto  il cui bando di gara e' pubblicato in data successiva al 1
gennaio 2002;
  manda  all'ufficio  affari  giuridici perche' comunichi la presente
deliberazione ai soggetti istanti.
    Roma, 15 maggio 2002
                                                 Il Presidente: Garri