MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 aprile 2002 

Concessione  ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001 della
proroga  dell'indennita'  di  mobilita',  per  un  periodo massimo di
dodici  mesi,  in  favore  dei  lavoratori  titolari di indennita' di
mobilita'  con  scadenza  entro  il  28 febbraio  1999, licenziati da
aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge
14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure
per  la  stipula  dei  contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203,
lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Decreto n. 30952).
(GU n.141 del 18-6-2002)

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di mobilita';
  Visto  in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata
legge n. 223/1991;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  art.  81,  comma 7,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 446,
successivamente  modificato dall'art. 45, comma 17, lettera c), primo
periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera c), primo periodo, della legge
17 maggio  1999, n. 144, che ha previsto la concessione della proroga
dell'indennita'  di  mobilita',  per un periodo massimo di 12 mesi in
favore  dei  lavoralori  titolari  di  indennita'  di  mobilita'  con
scadenza  entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in
zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n.
219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei
contratti  d'area  di  cui  all'art.  2, comma 203, lettera f), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art. 62, comma 1, lettera i) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera i) e comma 14, secondo periodo,
del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;
  Visto  l'art.  2,  comma 1,  lettera b)  del decreto-legge 3 maggio
2001,  n.  158,  convertito, senza modificazioni dalla legge 2 luglio
2001, n. 248;
  Visto  l'art.  52,  comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nella   parte   in   cui   prevede  in  attesa  della  riforma  degli
ammortizzatori  sociali  e,  comunque, non oltre il 31 dicembre 2002,
che  nel  caso  di  programmi  finalizzati  alla  gestione  di  crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di   mobilita'   e  di  disoccupazione  speciale,  gia'  previsti  da
disposizioni  di  legge,  anche  in  deroga alla normativa vigente in
materia;
  Vista  la  nota  datata 15 febbraio 1999, con la quale il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle
attivita'  produttive  gestione  separata  terremoto,  ha individuato
nelle  provincie  di  Avellino, Salerno e Potenza le zone interessate
agli  interventi  di  cui  alla citata legge n. 219/1981, nelle quali
sono  state  avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area
nonche'  l'elenco  delle  aziende,  ivi  ubicate,  che  hanno operato
licenziamenti di manodopera;
  Visti  i  decreti  direttoriali  n.  27331 del 5 novembre 1999 e n.
28128 del 12 aprile 2000, di proroga dell'indennita' di mobilita', in
favore dei predetti lavoratori, fino al 31 dicembre 2000;
  Vista  la  nota  n.  107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono
state  impartite  all'I.N.P.S.  le  direttive  per  l'attuazione  dei
predetti art. 1, comma 6, lettera i) e comma 14, secondo periodo, del
decreto-legge  n.  346/2000, ai fini della proroga del trattamento in
questione fino al 31 dicembre 2001;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 30466
del  25 ottobre 2001, art. 2 che ha esteso la proroga dell'indennita'
di   mobilita'   fino  al  31 dicembre  2001,  in  favore  di  alcuni
lavoratori,  i quali, pur rientrando nella platea dei destinatari del
citato  art. 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346,
non    avevano   potuto   godere   del   beneficio   previsto   dalla
soprarichiamata   norma,   per   motivi  connessi  alle  disposizioni
amministrative in materia di mobilita';
  Visto  il  verbale  della  riunione  svoltasi  presso  la direzione
regionale  del lavoro per la Basilicata in data 12 marzo 2002, in cui
le  parti  convenute  hanno richiesto la proroga, fino al 31 dicembre
2002,  del  trattamento  di  mobilita', in favore dei lavoratori gia'
fruitori  del medesimo beneficio fino al 31 dicembre 2001, sulla base
delle predette disposizioni e hanno confermato gli impegni a favorire
la  nascita  di  attivita'  imprenditoriali  al fine di consentire il
reimpiego dei lavoratori interessati;
  Vista  la  nota  del  19 marzo  2002,  con  la  quale  la direzione
regionale  del  lavoro  per  la  Basilicata,  ha  inviato, come parte
integrante  del  predetto  verbale  di  riunione  del  12 marzo 2002,
l'elenco  dei  lavoratori,  pari  a  174 unita', gia' beneficiari del
trattamento  di  mobilita'  al  31 dicembre  2001 e, pertanto, aventi
diritto  alla  proroga  del  predetto trattamento fino al 31 dicembre
2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001;
  Ritenuto,  pertanto,  di poter concedere la proroga del trattamento
di  mobilita',  ai  sensi  dell'art.  52,  comma 46,  della  legge n.
448/2001, in favore di un numero massimo di 174 unita' sulla base del
predetto  elenco  nominativo  dei  lavoratori inviato dalla Direzione
regionale del lavoro di Potenza;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  il  trattamento  di  mobilita'  di  cui  all'art.  1,  comma 6,
lettera i)  e comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 346 del
24 novembre 2000, e' prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di
un numero massimo di lavoratori pari a 174 unita'.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
  Ai  fini  del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite
di  2.588.068,81 euro  (pari a L. 5.011.200.000) l'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  e' tenuto a controllare i flussi di spesa
afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al
presente  provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma, 18 aprile 2002


                                            Il Ministro del lavoro
                                           e delle politiche sociali
                                                    Maroni
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002
Ufficio  di controllo previsto sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 310