MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 maggio 2002 

Divieto di vendita dei prodotti omeopatici contenenti Kava-Kava.
(GU n.141 del 18-6-2002)

                            IL DIRIGENTE
             dell'ufficio autorizzazioni alla produzione
             revoche - import export - sistema d'allerta

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni  ed  integrazioni  con particolare riferimento all'art.
14, comma 5 e all'art. 25, comma 8;
  Tenuto   conto   del  provvedimento  di  sospensione  n.  800.5/SQ.
M977/13404,  emanato  dallo scrivente ufficio per tutti i prodotti di
libera  vendita  ad  uso erboristico contenenti Kava-Kava, sulla base
della nota inviata da "Medicines Control Agency" (UK);
  Viste  le  decisioni  adottate  in  alcuni  Paesi  della  Comunita'
europea,  concernenti  la  sospensione  della  commercializzazione di
prodotti omeopatici contenenti Kava-Kava con diluizioni inferiori a 5
CH;
  Ravvisata,    pertanto,    la   necessita'   di   dover   adottare,
cautelativamente,  a  tutela  della  salute  pubblica,  provvedimenti
restrittivi  anche per i prodotti omeopatici contenenti Kava-Kava con
diluizioni inferiori a 5 CH;
                              Decreta:
  Per   le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  e'  vietata  con
decorrenza  immediata  la  vendita  di prodotti omeopatici contenenti
Kava-Kava con diluizioni inferiori a 5 CH.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 maggio 2002
                                                Il dirigente: Guarino