UNIVERSITA' DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 27 maggio 2002 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.141 del 18-6-2002)

                             IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
  Visto  il  decreto  rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale e'
stato  emanato  lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 agosto 2001, trasmesso con nota
ministeriale  prot.  n.  2341 del 3 agosto 2001, con il quale vengono
respinte le proposte di modifica degli articoli 14 e 29 in quanto non
conformi a legge;
  Visto  il  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n. 8, convertito, con
modificazioni,  in  legge  n.  56  del  4 aprile 2002, in particolare
l'art. 4, comma 2;
  Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo in data 30
aprile 2002, trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca  con nota rettorale prot. n. E-006853 dell'8 maggio
2002, con la quale vengono confermate le proposte avanzate dal Senato
accademico del 20 luglio 2001;
  Vista la nota ministeriale prot. n. 1691 del 16 maggio 2002, con la
quale  il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
comunica di non avere osservazioni da formulare;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, emanato con
decreto  rettorale  n.  60  del  1  febbraio  1995,  pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  39  del  16  febbraio  1995,  e  successive
modificazioni,  viene  ulteriormente  modificato, per quanto riguarda
gli articoli 14 e 29, come appresso indicato:
                              Art. 14.
                     Elettorato attivo e passivo
  Il comma 2 e' interamente sostituito dal seguente:
  "2. L'elettorato attivo spetta:
    ai docenti;
    ad  una  rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari
al   5%  delle  unita'  al  momento  in  servizio  di  ruolo,  eletta
direttamente in un collegio d'Ateneo;
    ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato
accademico e nel Consiglio di amministrazione;
    ai componenti del Consiglio degli studenti;
    ai  rappresentanti  degli  studenti,  degli  specializzandi e dei
dottorandi di ricerca nella Consulta.".
                              Art. 29.
               Composizione del consiglio di facolta'
  I commi 1, 2 e 5 sono interamente sostituiti dai seguenti commi:
  "1. Il consiglio di facolta' e' composto da:
    i docenti;
    una  rappresentanza  degli  studenti iscritti ai corsi di studio,
pari  a cinque se gli iscritti sono meno di mille, a sette se piu' di
mille;
    una  rappresentanza  del personale tecnico-amministrativo pari ad
un  ventesimo  dei professori componenti il consiglio di facolta'. E'
comunque garantita tale rappresentanza.".
  "2.   Nelle   facolta'  costituite  da  un  solo  corso  di  laurea
partecipano  inoltre al consiglio di facolta', con voto consultivo, i
titolari  di  insegnamento per supplenza, affidamento o per contratto
sostitutivo di insegnamento ufficiale.".
  "5.  Solo  i docenti partecipano al consiglio di facolta' quando si
tratta   di   questioni   concernenti   le   persone  dei  professori
stabilizzati,  dei ricercatori e degli assistenti e la destinazione a
concorso di posti di ricercatore.".
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Sassari, 27 maggio 2002
                                                    Il rettore: Maida