COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 6 giugno 2002 

Realizzazione  interventi  urgenti  comparto fognario-depurativo Ente
attuatore:  E.S.A.F.  -  Deroga alla normativa vigente: accelerazione
procedure d'appalto. (Ordinanza n. 292).
(GU n.150 del 28-6-2002)

                     IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 dicembre  2002,  con  il  quale e' stato, per ultimo, prorogato lo
stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  Delegato per la
Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002;
  Atteso  che  l'E.S.A.F., con nota prot. n. 3254 del 30 maggio 2002,
ha  formulato,  con riferimento all'attuazione degli interventi sotto
elencati:
    completamento  dello  schema fognario-depurativo di collettamento
dei reflui della frazione di S. Maria Navarrese in comune di Baunei e
del  comune di Lotzorai, all'impianto di depurazione centralizzato di
Tortoli-Arbatax   2o  Lotto  importo  complessivo  dell'appalto  Euro
929.622,41;
    costruzione   impianto   di  depurazione  consortile  e  relativi
collettori  fognari  al  servizio  dei  comuni  di Sorgono ed Atzara.
Intervento   funzionale.   Importo   complessivo   dell'appalto  Euro
544.227,10;
    collegamento  fognario  acque  reflue  di  Bortigali  e Birori al
depuratore  di  Tossilo.  Intervento  funzionale. Importo complessivo
dell'appalto Euro 428.954,64;
    impianto  di depurazione e relativi collettori fognari. Schema di
Iglesias,  Musei,  Domusnovas  e  Villamassargia. Importo complessivo
dell'appalto Euro 1.039.143,75;
  le  seguenti  richieste di deroga per poter accelerare le procedure
di gara:
    1)  art. 79, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  554/1999  affinche'  il  termine di ricezione delle offerte per i
pubblici   incanti   relativi  ai  lavori  di  importo  inferiore  al
controvalore  in Euro di 5.000.000 DSP, sia ridotto a quindici giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;
    2)  art.  10, comma 1-quater della legge n. 109/1994 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  affinche'  i  pubblici  incanti possano
essere esperiti in una unica seduta di gara, senza dover procedere al
sorteggio  ivi  previsto  ed  alla  successiva verifica dei requisiti
economico-finanziari  e tecnico-organizzativi delle ditte sorteggiate
tra  quelle  ammesse  alla  gara  ex art. 17 della legge regionale n.
7/2002, detti requisiti verranno verificati solo per le imprese prima
e   seconda   classificate,  ove  le  stesse  risultassero  prive  di
attestazione di qualificazione S.O.A. o regionale.
  Atteso che l'E.S.A.F., con la nota sopracitata, ha rappresentato la
necessita'  di  accelerare le procedure di gara al fine di rispettare
il  termine  del 30 giugno 2002, posto dal comma 8 dell'art. 14 della
legge  regionale  n.  7/2002 per l'impegno dei fondi assegnati per la
realizzazione  dei  citati  interventi,  sottolineando che i progetti
sopracitati  sono muniti dei necessari attestati, nulla osta e pareri
obbligatori ai sensi delle vigenti norme;
  Ritenuto   di  dover  riconoscere  agli  interventi  sopracitati  i
requisiti  di complementarieta' alle Opere commissariali previste nel
"Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica
in Sardegna";
                               Ordina:
  L'ente  Sardo  Acquedotti  e  Fognature  e' autorizzato a procedere
all'espletamento  delle  procedure  di  gara dei progetti indicati in
premessa,  per  le  finalita'  acceleratorie  nella medesima premessa
indicate, in deroga alle seguenti norme:
    art.  79, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999  affinche'  il  termine  di  ricezione  delle  offerte per i
pubblici   incanti   relativi  ai  lavori  di  importo  inferiore  al
controvalore  in Euro di 5.000.000 DSP, sia ridotto a quindici giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;
    art.  10,  comma  1-quater  della  legge n. 109/1994 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  affinche'  i  pubblici  incanti possano
essere esperiti in una unica seduta di gara, senza dover procedere al
sorteggio  ivi  previsto  ed  alla  successiva verifica dei requisiti
economico-finanziari  e tecnico-organizzativi delle ditte sorteggiate
tra  quelle  ammesse  alla  gara  ex art. 17 della legge regionale n.
7/2002, detti requisiti verranno verificati solo per le imprese prima
e   seconda   classificate,  ove  le  stesse  risultassero  prive  di
attestazione di qualificazione S.O.A. o regionale.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.
    Cagliari, 6 giugno 2002
                                     Il commissario governativo: Pili