MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2002 

Individuazione  di  ulteriori  soggetti,  ai  fini  dell'applicazione
dell'imposta   sostitutiva   delle   plusvalenze,  emanato  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997.
(GU n.157 del 6-7-2002)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3,  comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante  delega al Governo per il riordino del trattamento tributario
dei  redditi di capitale e dei redditi diversi nonche' delle gestioni
individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo
mobiliare  e per la modifica del regime delle ritenute alla fonte sui
redditi  di  capitale o delle imposte sostitutive afferenti i redditi
medesimi;
  Visto  il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente
il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, in attuazione della suddetta delega;
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 461, del
1997,  in  forza  del quale, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro
delle  finanze, possono essere individuati altri soggetti, oltre alle
banche  ed  alle  societa'  di  intermediazione  mobiliare,  ai  fini
dell'applicazione  dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o
altro reddito diverso realizzato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, di concerto con il Ministro delle finanze,
2 giugno  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n.
157,  che,  ai  fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 6
del  decreto  legislativo  21 novembre  1997,  n.  461,  individua le
societa'  fiduciarie,  la societa' Poste Italiane S.p.a. e gli agenti
di cambio;
  Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58,  il  quale  prevede che le societa' di gestione del risparmio
possono  prestare  professionalmente  nei  confronti  del pubblico il
servizio   di   gestione   su  base  individuale  dei  portafogli  di
investimento per conto terzi;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio l999,
n.  300,  recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art.   11   della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  concernenti
l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle disposizioni dell'art. 6 del
decreto  legislativo  21 novembre  1997,  n. 461, e in attuazione del
medesimo  art.  6,  comma 1, sono individuate le societa' di gestione
del  risparmio, quali soggetti abilitati a prestare professionalmente
nei   confronti   del  pubblico  il  servizio  di  gestione  su  base
individuale  dei portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi
dell'art.  18,  comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 giugno 2002
                                                Il Ministro: Tremonti