N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 maggio 2002
Ricorso per questioni di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 maggio 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente (tutela dell') - Protezione dall'inquinamento elettromagnetico - Norme transitorie della Regione Puglia sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Definizione delle aree sensibili e previsione di criteri per l'identificazione e perimetrazione finalizzati alla possibilita' di localizzazioni alternative degli impianti - Esorbitanza dalle competenze regionali - Violazione dei principi fondamentali fissati dalla legge quadro statale in materie di competenza legislativa concorrente (tutela della salute e ordinamento della comunicazione). - Legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (in particolare, artt. 3, comma 1, lettera m), e 4, comma 1). - Costituzione, art. 117, comma secondo, (recte: terzo); legge 22 febbraio 2001, n. 36 (in particolare, art. 8, comma 1). Ambiente (tutela dell') - Protezione dall'inquinamento elettromagnetico - Norme transitorie della Regione Puglia sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Divieto di installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radiobase per telefonia mobile su determinati edifici - Denunciato contenuto diverso ed eccedente rispetto al parametro fissato dalla legge statale. - Legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (in particolare, art. 10, comma 1). - Costituzione, art. 117, comma secondo (recte: terzo); legge 22 febbraio 2001, n. 36 (in particolare, art. 16); decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, art. 4. Ambiente (tutela dell') - Protezione dall'inquinamento elettromagnetico - Norme transitorie della Regione Puglia sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Localizzazione degli impianti - Divieto nelle aree vincolate (ex d.lgs. n. 490 del 1999), classificate di interesse storico-architettonico, di pregio storico culturale e testimoniale nonche' nei parchi ed aree protette - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale - Contrasto con la previsione legislativa di apposito regolamento finalizzato alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. - Legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (in particolare, art. 10, comma 2). - Costituzione, art. 117, comma primo, (recte: secondo), lettera s) (nel testo novellato); legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 5, comma 1.(GU n.27 del 10-7-2002 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Contro la regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5 "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra Ohz e 300 Ghz", in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera m), 4, comma 1, 10, commi 1 e 2 (pubblicata nel B.U.R. n. 32 dell'11 marzo 2002). Come espressamente risulta dall'art. 1 della legge impugnata, la finalita' della legge medesima e' quella di assicurare "...la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico connesso al funzionamento e all'esercizio degli impianti per telecomunicazione e radiotelevisivi...". Si deve al riguardo osservare, in linea generale, che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della tutela ambientale (art. 117, primo comma, lett. s, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Mentre costituiscono materie di legislazione concorrente (art. 117, secondo comma) quelle della tutela della salute e dell'ordinamento della comunicazione con conseguente potesta' legislativa dello Stato nella determinazione dei principi fondamentali. Cio' premesso, l'impugnata legge regionale appare invasiva della competenza statale, come sopra attribuita dall'art. 117 Cost., relativamente alle disposizioni seguenti. 1. - L'art. 3, comma 1, lett. m), definisce le aree sensibili, come quelle "per le quali le amministrazioni comunali, su regolamentazione regionale, possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti, in considerazione della particolare densita' abitativa, della presenza di infrastrutture e/o servizi a elevata intensita' d'uso, nonche' dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale". Correlativamente, l'art. 4, comma 1, dispone che "La regione... detta i criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonche' i criteri inerenti l'identificazione delle "aree sensibili e la relativa perimetrazione". Le disposizioni suindicate eccedono dalle competenze regionali, la materia essendo infatti disciplinata da principi fondamentali fissati con la legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Invero, l'art. 8, comma 1, della legge quadro n. 36/2001, nell'individuare le competenze regionali, prescrive che esse si esercitano "nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' nonche' dei criteri e delle modalita' fissati dallo Stato...". Mentre le impugnate disposizioni della legge regionale n. 5 del 2002, definendo le "aree sensibili" e prevedendo i criteri per l'identificazione e perimetrazione, introducono nozioni estranee alla legislazione statale di principio e con essa si pongono in contrasto. 2. - L'art. 10, comma 1, della legge impugnata vieta "l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile, su ospedali, casi di cura e di riposo, scuole e asili nido". Va al riguardo osservato che, in via transitoria ed in mancanza dei decreti di cui all'art. 4, comma 2, della legge quadro n. 36 del 2001, l'art. 16 della medesima legge quadro prescrive che siano applicabili, tra l'altro, le disposizioni del decreto 10 settembre 1998, n. 381, del Ministro dell'ambiente (G.U. 3 novembre 1998, n. 257). L'art. 4 di tale decreto ministeriale assume come unico parametro il campo di valore elettromagnetico; sicche' il divieto assoluto contenuto nell'art. 10, comma 1, della legge impugnata presenta un contenuto diverso ed eccedente rispetto al parametro richiamato dalla legge quadro n. 36 del 2001. 3. - L'art. 10, comma 2, della legge impugnata vieta la localizzazione degli impianti (di cui all'art. 2, comma 1) nelle aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nelle aree classificate di interesse storico-architettonico, nelle aree di pregio storico, culturale e testimoniale, nonche' nei parchi ed aree protette. Tale disposizione invade, in primo luogo, la competenza esclusiva in materia ambientale attribuita allo Stato dall'art. 117, comma 1, lett. s), della Costituzione, nel testo novellato. La medesima disposizione contrasta inoltre con l'art. 5, comma 1, della legge quadro n. 36 del 2001, che riserva ad apposito regolamento, di competenza statale, l'adozione di misure specifiche finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.
P. Q. M. Si richiede che venga dichiarata costituzionalmente illegittima la legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5, nei suoi articoli 3, comma 1, lettera m), 4, comma 1, 10, commi 1 e 2. Con l'originale notificato del presente ricorso saranno prodotti: 1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2002; 2) copia della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5. Roma, addi' 9 maggio 2002 L'avvocato dello Stato: Ivo Braguglia 02C0471