N. 311 ORDINANZA 20 giugno - 4 luglio 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Acquisizione di prove - Valutazione di dichiarazioni, gia' acquisite al fascicolo per il dibattimento, rese nel corso delle indagini preliminari da chi si e' volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore - Asserito contrasto con i principi del contraddittorio e di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione. - D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 111, comma quarto.(GU n.27 del 10-7-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per
l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999,
n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni,
in legge 25 febbraio 2000, n. 35, promosso con ordinanza emessa il 12
aprile 2000 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di
G.R. ed altri, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 25
febbraio 2000, n. 35 - recte: del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2
(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto
processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio
2000, n. 35 - il quale, nel disciplinare l'applicazione dei principi
dettati dalla normativa costituzionale in tema di "giusto processo"
ai procedimenti penali in corso, consente la valutazione delle
dichiarazioni rese nell'ambito delle indagini preliminari da chi si
e' sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo
difensore, se tali dichiarazioni sono state gia' acquisite al
fascicolo per il dibattimento (sempre che la loro attendibilita' sia
"confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse
modalita'");
che, ad avviso del rimettente, la disposizione impugnata -
riconoscendo alle anzidette dichiarazioni la valenza di una
"semiplena probatio" - si porrebbe in contrasto con l'art. 111,
quarto comma, Cost., il quale, con norma da ritenere "immediatamente
precettiva, e non programmatica", esclude che le dichiarazioni
medesime possano assumere un valore anche soltanto indiziario;
che la norma oggetto di censura non potrebbe considerarsi
legittimata neppure dall'art. 2 della legge costituzionale n. 2 del
1999, che demanda al legislatore ordinario di regolare l'applicazione
dei principi dettati dalla stessa legge costituzionale nei
procedimenti in corso, in quanto tale previsione non consentirebbe
comunque di introdurre deroghe o limiti ai predetti principi;
che sarebbe altresi' compromesso il principio di uguaglianza,
a fronte della disparita' di trattamento - resa possibile dalla
disposizione denunciata - tra imputati anche nel medesimo
procedimento, in correlazione al dato, puramente accidentale,
dell'avvenuta acquisizione o meno al fascicolo per il dibattimento
dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari.
Considerato che il dubbio di costituzionalita' sollevato dal
tribunale rimettente trova la sua premessa logico-giuridica - quanto
all'asserito contrasto della norma impugnata con l'art. 111, quarto
comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2 - nell'assunto per cui all'interno del nuovo art. 111
Cost. sarebbe dato rinvenire precetti di valore differenziato,
rispetto ai quali il principio del contraddittorio assumerebbe un
ruolo gerarchicamente sovraordinato, rimanendo come tale
insuscettibile di deroghe o limitazioni anche da parte della legge
ordinaria che detta la disciplina transitoria correlata
all'introduzione nella Carta costituzionale dei principi sul "giusto
processo";
che, in realta' - come gia' evidenziato da questa Corte
pronunciando su identica questione (cfr. sentenza n. 381 del 2001) -
la legge costituzionale n. 2 del 1999, nel demandare espressamente
alla "legge" il compito di regolare l'applicazione dei predetti
principi nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in
vigore, ha inteso prefigurare "un sistema di "passaggio che, per un
verso, non si limitasse a sancire la conservazione, sia pure medio
tempore del pregresso sistema, nella parte in cui questo fosse
incompatibile con i nuovi principi e le nuove regole, e che, per un
altro verso, sul piano logicamente reciproco, non vanificasse
totalmente l'attivita' probatoria gia' espletata, rendendo
meccanicisticamente operante un diverso modello processuale";
che la norma oggetto dello scrutinio di costituzionalita' -
consentendo la valutazione delle "dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari, da chi, per libera scelta, si e' sempre
volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore
... se gia' acquisite al fascicolo per il dibattimento", ma "solo se
la loro attendibilita' e' confermata da altri elementi di prova,
assunti o formati con diverse modalita'" - ha pienamente assolto la
funzione dianzi evidenziata;
che essa ha prefigurato, infatti, un composito meccanismo a
fronte del quale "la compressione della dialettica nel momento di
assunzione della prova dichiarativa e' contemperata - nel momento
della valutazione - dal concorrere di emergenze probatorie "esterne ,
che a loro volta si qualificano non solo sul piano dei relativi
risultati ma - anche e soprattutto - per le diverse modalita' di
assunzione o di formazione" (cfr. la gia' citata sentenza n. 381 del
2001);
che risulta parimenti insussistente la dedotta violazione
dell'art. 3 Cost., in quanto la possibile diversita' di trattamento
processuale, prospettata a fondamento della censura, costituisce -
come gia' chiarito da questa Corte - una disparita' di mero fatto,
inevitabilmente conseguente a qualsiasi disciplina transitoria che,
in funzione dell'adeguamento di sistemi normativi diversi,
"necessariamente si salda ad un determinato momento o fatto
processuale, da individuare quale linea di demarcazione a partire
dalla quale il regime stesso e' chiamato ad operare" (cfr. sentenza
n. 381 del 2001);
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7
gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione
dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in
materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella
legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 111, comma quarto, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
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