Modifiche ed integrazioni all'Art. 13, comma 4, della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25. (Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale).(GU n.28 del 13-7-2002)
(pubblicata nel Suppl. ord. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 10 marzo 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche ed integrazioni all'Art. 13, comma 4 della legge regionale n. 25/1996 1. All'Art. 13, comma 4 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 25 dopo le parole: "di uno per ciascuna struttura" si aggiunge: "ovvero di due unita' assunte con contratto a tempo parziale di tipo orizzontale. L'orario di lavoro complessivo delle due unita' non puo' superare quello di una unita' a tempo pieno.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 21 febbraio 2001 STORACE Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 19 febbraio 2001.