REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2001, n. 6 

  Modifiche   ed  integrazioni  all'Art.  13,  comma 4,  della  legge
regionale   1   luglio   1996,   n.  25.  (Norme  sulla  dirigenza  e
sull'organizzazione regionale).
(GU n.28 del 13-7-2002)

           (pubblicata nel Suppl. ord. n. 8 al Bollettino
        ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 10 marzo 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
               Modifiche ed integrazioni all'Art. 13,
              comma 4 della legge regionale n. 25/1996
    1.  All'Art. 13, comma 4 della legge regionale 10 luglio 1996, n.
25  dopo  le  parole:  "di  uno  per ciascuna struttura" si aggiunge:
"ovvero  di due unita' assunte con contratto a tempo parziale di tipo
orizzontale. L'orario di lavoro complessivo delle due unita' non puo'
superare quello di una unita' a tempo pieno.".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 21 febbraio 2001
                               STORACE
    Il  visto  del  commissario  del  Governo  e' stato apposto il 19
febbraio 2001.