MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 maggio 2002 

Concessione,  ai  sensi  dell'art.  52,  comma 46, legge n. 488/2001,
della   proroga   dell'accesso  ai  trattamenti  di  mobilita'  e  di
disoccupazione  speciale  relativamente  all'anno 2002, in favore dei
lavoratori  individuati  dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici
per  la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. (Decreto n.
31034).
(GU n.163 del 13-7-2002)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 23, recante,tra l'altro, norme in
materia di mobilita';
  Visti,  in  particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 e l'art. 11, comma 2
della sopra richiamata legge n. 223/1991;
  Visto  l'art.  3  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999,
n.  144, che ha stabilito, in favore dei lavoratori individuati dalle
imprese  appaltatrici  o  subappaltatrici  per  la  costruzione delle
centrali  elettriche  del  Sulcis,  la  proroga, per dodici mesi, nel
limite  massimo di 350 unita', del trattamento di mobilita' di cui al
citato  art. 7, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del
trattamento  speciale  di  disoccupazione  di  cui al citato art. 11,
comma 2, della citata legge n. 223 del 1991;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera h), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Vista  la  direttiva  ministeriale  n.  101318 del 6 marzo 2000, di
interpretazione  del citato art. 62, comma 1, lettera h), della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  l'art. 1, comma 6, lettera h), del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 346;
  Vista la direttiva ministeriale n. 107250 del 15 dicembre 2000, con
la  quale sono state impartite all'I.N.P.S. disposizioni attuative in
materia   di   erogazione   dei   trattamenti   di   mobilita'  e  di
disoccupazione  speciale,  di cui al citato decreto-legge 24 novembre
2000, n. 346, ai fini della proroga dei trattamenti in questione fino
al 31 dicembre 2001;
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  l'art.  52,  comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nella   parte   in   cui  prevede,  in  attesa  della  riforma  degli
ammortizzatori  sociali  e,  comunque, non oltre il 31 dicembre 2002,
che  nel  caso  di  programmi  finalizzati  alla  gestione  di  crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di   mobilita'   e  di  disoccupazione  speciale,  gia'  previsti  da
disposizioni di legge, anche in deroga alla vigente normativa;
  Vista  la  nota  del  4  marzo  2002,  con  la  quale l'I.N.P.S. ha
comunicato  che i lavoratori che hanno beneficiato della prestazione,
di  cui  all'art.  1,  comma  6,  lettera  h),  del  decreto-legge n.
346/2000,  aventi  diritto  alla proroga prevista dall'art. 52, comma
46,  della  legge  28 dicembre  2001,  n. 448, sono pari a 190 unita'
lavorative;
  Visto  il verbale di riunione svoltosi in Roma, presso la Direzione
generale  tutela delle condizioni di lavoro, divisione IX, in data 19
marzo  2002, in cui le parti convenute - prendendo atto degli impegni
assunti  da  Enel  Produzione  in  ordine alla ripresa dell'attivita'
produttiva,  finalizzata  al  reimpiego  dei lavoratori interessati -
hanno  richiesto la proroga, fino al 31 dicembre 2002 del trattamento
di  mobilita' e di disoccupazione speciale, in favore dei lavoratori,
gia' fruitori dei medesimi benefici tino al 31 dicembre 2001;
  Ritenuto,  pertanto,  di poter concedere la proroga del trattamento
di  mobilita'  e  di  disoccupazione speciale, ai sensi dell'art. 52,
comma  46,  della  legge  n. 448/2001, in favore di un massimo di 190
unita', sulla base sia delle indicazioni fornite dall'I.N.P.S. con la
citata  nota  del  4  marzo  2002,  che  di quanto concordato in sede
ministeriale in data 19 marzo 2002;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  i  trattamenti di mobilita' e di disoccupazione speciale di cui
all'art.  1, comma 6, lettera h), del decreto-legge 24 novembre 2000,
n.  346,  sono  prorogati  fino  al 31 dicembre 2002, in favore di un
numero massimo di lavoratori pari a 190 unita'.
  La misura dei precedenti trattamenti e' ridotta del 20%.
  Ai  fini  del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite
di 2.826.052,15 euro (pari a L. 5.472.000.000) l'I.N.P.S. e' tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al Ministero
dell'economia e delle finanze.
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 maggio 2002

                                          Il Ministro del lavoro
                                         e delle politiche sociali
                                                  Maroni
Il Ministro dell'economia
      e delle finanze
         Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002
Ufficio  di  controllo  preventivi  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e di beni culturali, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 15