N. 330 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 gennaio 2002
Ordinanza emessa il 10 gennaio 2002 dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Saraceno Divo ed altro contro I.N.P.D.A.P. Pensioni - Contributo di solidarieta' su trattamenti previdenziali obbligatori di importo elevato - Violazione del principio di uguaglianza, per l'incidenza del tributo solo sui trattamenti previdenziali obbligatori superiori ad un determinato importo anziche' su tutti i trattamenti previdenziali nonche' sui redditi da lavoro subordinato o provenienti da altra fonte - Incidenza sul principio della generalita' e progressivita' dell'imposizione fiscale. - Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 37. - Costituzione, artt. 3 e 53.(GU n.28 del 17-7-2002 )
LA CORTE DEI CONTI Nell'Udienza del 10 dicembre 2001 ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti dai dott. Divo Saraceno e Mario Polifroni, presidenti di sezione della Corte dei conti a riposo avverso la certificazione 2001 CUD relativa all'importo del trattamento pensionistico corrisposto dall'I.N.P.D.A.P. nell'anno 2000. A seguito del decesso del dott. Mario Polifroni il relativo ricorso e' stato riassunto dalla vedova Bisignani Augusta. Con i ricorsi aventi identico contenuto i ricorrenti lamentano che sull'importo della pensione corrisposta nell'anno 2000 sia stata effettuata la trattenuta per contributo di solidarieta' di cui alla legge 23 dicembre 1999 n. 488, rispettivamente di L. 3.127.249 e L. 2.223.474. Premesso che la pensione e' commisurata alle trattenute previdenziali operate sugli stipendi corrisposti per tutta la durata del rapporto d'impiego e che per tale sostanziale rapporto il trattamento di quiescenza va considerato uno stipendio differito nel tempo, sostengono i ricorrenti che il contributo di solidarieta' anzidetto, venendo ad incidere unicamente sui trattamenti previdenziali obbligatori lasciando indenni gli emolumenti di pari importo derivanti da fonti diverse opera una ingiustificata discriminazione con violazione dell'art. 3 della Costituzione e dovendosi qualificare tale contributo con una vera e propria imposta sussiste anche la violazione dell'art. 53 della Costituzione il quale impone il concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. Sollevano pertanto formale eccezione di legittimita' costituzionale dell'art 37 della citata legge 488 del 1999 e in subordine nel merito chiedono la restituzione di quanto trattenuto dall'Ente previdenziale. Si e' costituito in giudizio l'I.N.P.D.A.P. rappresentata dal dott. Luciano Costabile e dalla sig.ra Silvana Epifani, evidenziando la legittimita' del proprio operato in puntuale applicazione del disposto normativo, sollevando nel contempo qualche dubbio sulla giurisdizione della Corte dei conti in materia, attesa la natura fiscale della trattenuta; nel merito chiedevano il rigetto dei ricorsi. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti stante la loro evidente connessione oggettiva. Osserva questo giudice, che la questione sollevata e' indubbiamente rilevante, tenuto conto che la norma censurata regola la fattispecie dedotta in giudizio e che conseguentemente le censure dedotte, allo stato, dovrebbero essere respinte. In relazione alle perplessita' prospettate dai rappresentanti dell'I.N.P.D.A.P. in ordine alla giurisdizione deve notarsi che, pur riconoscendo la natura fiscale del contributo, trattasi pur sempre di una trattenuta che viene ad incidere sulla misura della pensione per cui la giurisdizione in materia non puo' non spettare alla Corte dei conti. Ritiene questo giudice che la questione, nei termini in cui e' stata prospettata, non sia manifestamente infondata. L'art. 37 della legge n. 488/1999 dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2000 per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'art. 2 comma 18 della legge 8 agosto 1995 n. 355, e' dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarieta' nella misura del 2%, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro e della programmazione economica. Ora la norma anzidetta pone a carico dei pensionati, per giunta solo a carico di una parte degli stessi il contributo di solidarieta', lasciando indenni gli emolumenti di pari importo o addirittura di importi superiori derivanti da altri diversi fondi (capitali, imprese, lavoro subordinato, trattamenti pensionistici maturati con previdenze facoltative). Data per scontata la natura tributaria del contributo (come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza 119 del 1981) siffatta discriminatoria limitazione sembra porsi in aperto contrasto col principio di ragionevolezza ed eguaglianza in relazione alla capacita' contributiva sancito dagli artt. 3 e 53 della Costituzione atteso che si verifica in concreto che la prestazione patrimoniale imposta autoritativamente viene ad incidere, come si e' detto, solo su alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino un dato limite, senza tener conto che l'imposizione fiscale e' generale e progressiva. Ne' peraltro sembra che la destinazione del relativo provento alla realizzazione di un interesse pubblico, quale quello di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative (art. 5, legge n. 196 del 1997), possa di per se' giustificare, dopo il sopravvenire della riforma tributaria, l'accennata disparita' e diversa incidenza sui cittadini dell'onere tributario (v. sentenza Corte costituzionale n. 119 del 23 giugno 1981). Conclusivamente il giudizio va sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalita'.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla legittimita' costituzionale dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione. Dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti in causa e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2001. Roma, addi' 10 gennaio 2002 Il giudice unico: Bisogno 02C0671