N. 330 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 gennaio 2002

Ordinanza emessa il 10 gennaio 2002 dalla Corte dei conti, sez. giur.
per la Regione Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Saraceno Divo ed
altro contro I.N.P.D.A.P.

Pensioni  -  Contributo  di solidarieta' su trattamenti previdenziali
  obbligatori  di  importo  elevato  -  Violazione  del  principio di
  uguaglianza,  per  l'incidenza  del  tributo  solo  sui trattamenti
  previdenziali  obbligatori  superiori  ad  un  determinato  importo
  anziche'  su  tutti i trattamenti previdenziali nonche' sui redditi
  da  lavoro subordinato o provenienti da altra fonte - Incidenza sul
  principio   della  generalita'  e  progressivita'  dell'imposizione
  fiscale.
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 37.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.28 del 17-7-2002 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Nell'Udienza  del  10 dicembre  2001  ha  pronunciato la seguente
ordinanza  sui  ricorsi  proposti  dai  dott. Divo  Saraceno  e Mario
Polifroni,  presidenti  di  sezione  della  Corte  dei conti a riposo
avverso   la   certificazione   2001  CUD  relativa  all'importo  del
trattamento  pensionistico  corrisposto  dall'I.N.P.D.A.P.  nell'anno
2000.
    A  seguito  del  decesso  del  dott.  Mario Polifroni il relativo
ricorso e' stato riassunto dalla vedova Bisignani Augusta.
    Con  i  ricorsi  aventi identico contenuto i ricorrenti lamentano
che  sull'importo della pensione corrisposta nell'anno 2000 sia stata
effettuata  la  trattenuta per contributo di solidarieta' di cui alla
legge  23  dicembre 1999 n. 488, rispettivamente di L. 3.127.249 e L.
2.223.474.
    Premesso   che   la   pensione  e'  commisurata  alle  trattenute
previdenziali  operate sugli stipendi corrisposti per tutta la durata
del  rapporto  d'impiego  e  che  per  tale  sostanziale  rapporto il
trattamento  di quiescenza va considerato uno stipendio differito nel
tempo,  sostengono  i  ricorrenti  che  il contributo di solidarieta'
anzidetto,   venendo   ad   incidere   unicamente   sui   trattamenti
previdenziali  obbligatori  lasciando  indenni gli emolumenti di pari
importo   derivanti   da   fonti  diverse  opera  una  ingiustificata
discriminazione  con  violazione  dell'art. 3  della  Costituzione  e
dovendosi  qualificare tale contributo con una vera e propria imposta
sussiste anche la violazione dell'art. 53 della Costituzione il quale
impone  il  concorso  di  tutti  i  cittadini alle spese pubbliche in
ragione della loro capacita' contributiva. Sollevano pertanto formale
eccezione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art 37 della citata
legge 488 del 1999 e in subordine nel merito chiedono la restituzione
di quanto trattenuto dall'Ente previdenziale.
    Si  e'  costituito  in  giudizio l'I.N.P.D.A.P. rappresentata dal
dott.  Luciano Costabile e dalla sig.ra Silvana Epifani, evidenziando
la  legittimita'  del  proprio  operato  in puntuale applicazione del
disposto  normativo,  sollevando  nel  contempo  qualche dubbio sulla
giurisdizione  della  Corte  dei  conti  in materia, attesa la natura
fiscale  della  trattenuta;  nel  merito  chiedevano  il  rigetto dei
ricorsi.
    I  ricorsi  vanno preliminarmente riuniti stante la loro evidente
connessione oggettiva.
    Osserva   questo   giudice,   che   la   questione  sollevata  e'
indubbiamente  rilevante,  tenuto conto che la norma censurata regola
la  fattispecie dedotta in giudizio e che conseguentemente le censure
dedotte, allo stato, dovrebbero essere respinte.
    In  relazione  alle  perplessita'  prospettate dai rappresentanti
dell'I.N.P.D.A.P.  in ordine alla giurisdizione deve notarsi che, pur
riconoscendo la natura fiscale del contributo, trattasi pur sempre di
una  trattenuta che viene ad incidere sulla misura della pensione per
cui  la giurisdizione in materia non puo' non spettare alla Corte dei
conti.
    Ritiene  questo  giudice  che la questione, nei termini in cui e'
stata prospettata, non sia manifestamente infondata.
    L'art. 37  della  legge n. 488/1999 dispone che a decorrere dal 1
gennaio   2000  per  un  periodo  di  tre  anni,  sugli  importi  dei
trattamenti  pensionistici  corrisposti  da  Enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo
previsto  dall'art. 2  comma  18 della legge 8 agosto 1995 n. 355, e'
dovuto,  sulla  parte  eccedente, un contributo di solidarieta' nella
misura  del 2%, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  di concerto col
Ministro  del  tesoro  e della programmazione economica. Ora la norma
anzidetta  pone  a carico dei pensionati, per giunta solo a carico di
una  parte  degli  stessi  il  contributo  di solidarieta', lasciando
indenni  gli  emolumenti  di  pari  importo  o addirittura di importi
superiori derivanti da altri diversi fondi (capitali, imprese, lavoro
subordinato,   trattamenti   pensionistici  maturati  con  previdenze
facoltative).
    Data  per  scontata  la  natura  tributaria  del contributo (come
riconosciuto  dalla Corte costituzionale nella sentenza 119 del 1981)
siffatta discriminatoria limitazione sembra porsi in aperto contrasto
col  principio  di  ragionevolezza  ed  eguaglianza in relazione alla
capacita'  contributiva sancito dagli artt. 3 e 53 della Costituzione
atteso  che  si  verifica in concreto che la prestazione patrimoniale
imposta  autoritativamente  viene ad incidere, come si e' detto, solo
su  alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino un dato
limite,  senza  tener  conto  che l'imposizione fiscale e' generale e
progressiva.
    Ne'  peraltro  sembra  che  la destinazione del relativo provento
alla   realizzazione  di  un  interesse  pubblico,  quale  quello  di
garantire  la  copertura  assicurativa  per i lavoratori impegnati in
iniziative  formative  (art. 5,  legge n. 196 del 1997), possa di per
se'  giustificare,  dopo  il  sopravvenire  della riforma tributaria,
l'accennata  disparita'  e diversa incidenza sui cittadini dell'onere
tributario  (v.  sentenza  Corte  costituzionale n. 119 del 23 giugno
1981).
    Conclusivamente  il  giudizio va sospeso e gli atti vanno rimessi
alla   Corte   costituzionale   per   il   giudizio   incidentale  di
costituzionalita'.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 Cost., legge costituzionale 9 febbraio 1948
n. 1  e  23,  legge  11 marzo 1953 n. 87, dispone la rimessione degli
atti  alla  Corte  costituzionale per la decisione sulla legittimita'
costituzionale  dell'art. 37  della legge 23 dicembre 1999 n. 488 con
riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
    Dispone  che  a  cura  della Segreteria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti in
causa  e  comunicata  ai  Presidenti  della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre
2001.
        Roma, addi' 10 gennaio 2002
                      Il giudice unico: Bisogno
02C0671