N. 331 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2002
Ordinanza emessa l'8 maggio 2002 dal g.u.p. del tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Zizi Giovanni Processo penale - Incapacita' irreversibile di partecipare in modo cosciente al procedimento - Sospensione del procedimento - Mancata previsione che in tale ipotesi venga dichiarata la improcedibilita' dell'azione penale Violazione del principio della ragionevole durata del processo. - Codice di procedura penale, art. 71, comma 1. - Costituzione, art. 111, comma secondo. Processo penale - Incapacita' irreversibile di partecipare in modo cosciente al procedimento - Obbligo per il giudice di disporre a cadenza semestrale ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato - Violazione del principio della ragionevole durata del processo. - Codice di procedura penale, art. 72, comma 1. - Costituzione, art. 111, comma secondo.(GU n.28 del 17-7-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti del proc. 2291/2001 R.N.R. - 6931/2001 GIP nei confronti di Zizi Giovanni, nato a Nuoro il 18 gennaio 1956, imputato del delitto di peculato aggravato e continuato, ai sensi degli artt. 61 n. 7, 81 cpv. e 314 c.p., commesso in Quartu S. Elena tra il 1 giugno e il 30 novembre 1999, difeso d'ufficio dall'avv. Daniela Lati, del foro di Cagliari; Sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 c.p.p. in relazione all'art. 111 della Costituzione sollevata dal p.m. all'udienza del 10 aprile 2002; O s s e r v a 1. - All'esito delle indagini preliminari, il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio di Giovanni Zizi per il delitto di peculato aggravato e continuato, sull'assunto che costui, nella sua qualita' di titolare di una ricevitoria del Lotto in Quartu S. Elena e incaricato della riscossione delle tasse automobilistiche, si fosse appropriato, tra il 1 giugno e i1 30 novembre 1999, della somma complessiva di L. 49.802.600, relativa alle tasse automobilistiche pagate in quel periodo presso il suo esercizio. Nel corso dell'udienza preliminare, in virtu' di produzioni documentali della difesa, e' emerso che Giovanni Zizi e' attualmente affetto da una malattia neurologica (encefalopatia di Wernicke), diagnosticata nel settembre 2001, da cui sono derivati marcati deficit motori e cognitivi e una situazione di grave deterioramento mentale. Su richiesta della difesa, cui si e' associato il p.m., ai sensi dell'art. 70 c.p.p. e' stata pertanto disposta perizia per accertare se l'imputato sia in grado di partecipare coscientemente al processo. Il perito dott. Giovanni Cossu, neurologo presso l'ospedale Brotzu di Cagliari, ha esposto nella relazione scritta e, oralmente, all'udienza del 10 aprile 2002 che: Giovanni Zizi e' attualmente affetto da un grave deterioramento cognitivo, con severa compromissione delle funzioni mnesiche e delle capacita' di comprensione, apprendimento, astrazione, critica e giudizio, qualificabile come "sindrome di Korsakoff" in esito all'encefalopatia tossicodismetabolica di tipo Wernicke diagnosticata nel settembre 2001; l'encefalopatia di Wernicke - caratterizzata da disturbi psichici, oftalmoplegia e atassia - da' luogo a stato confusionale, agitazione psicomotoria e turbe della memoria e puo' condurre ad uno stato cachettico e finanche al coma e alla morte; in caso di tempestivo approntamento di una terapia adeguata, la persona che ne e' affetta sviluppa comunque, quasi invariabilmente, la sindrome di Korsakoff, caratterizzata da disorientamento nel tempo e nello spazio, disturbi di memoria per fatti recenti, deficit di attenzione ed apprendimento; tale sintomatologia, dopo un periodo di fluttuazione clinica di settimane o mesi, tende a stabilizzarsi e non e' mai suscettibile di remissione completa; il quadro encefalopatico conclamato risale, per l'imputato, all'agosto 2001, quando vi fu un brusco aggravamento delle sue condizioni cliniche; in precedenza, dai primi mesi del 1999, vi era stata una lunga fase prodromica caratterizzata soprattutto da episodi vertiginosi, in assenza di deficit neurologici e cognitivi; la risonanza magnetica nucleare dell'encefalo eseguita nel settembre 2001 evidenzia la grave degenerazione, a carattere permanente, dei nuclei mammillo-talamici (che presiedono alle funzioni mnesiche, di apprendimento e di orientamento spazio-temporale); all'esame obiettivo, l'imputato e' apparso totalmente disorientato nel tempo, parzialmente disorientato nello spazio e nel riconoscimento delle persone; con un deficit evidente della memoria anterograda e marcata difficolta' nell'apprendere e nel richiamare nuove informazioni; incapace di eseguire sequenze di ordini semplici; tale situazione complessiva consente di affermare che l'imputato non e' capace di partecipare in maniera cosciente al processo. A specifica domanda, il perito ha ribadito che lo stato patologico descritto e' assolutamente irreversibile perche' dipendente da gravi danni cerebrali. Nella letteratura scientifica non e' descritto alcun caso di remissione o miglioramento della situazione cognitiva in pazienti con danni del tipo di quelli dell'imputato. Il perito ha pertanto radicalmente escluso che Giovanni Zizi possa mai acquisire, nel prosieguo del tempo, la capacita' di partecipare coscientemente al processo. 2. - Sulla scorta della perizia, il p.m. ha sollevato, in relazione all'art. 111, comma 2, Cost., la questione di costituzionalita' dell'art. 72, comma 1, c.p.p., nella parte in cui, pur in presenza di uno stato irreversibile di incapacita' di partecipare coscientemente al processo, impone che il giudice disponga ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato "allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima" e "a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso". Ad avviso del p.m., infatti, qualora si verta - come nel caso in esame - in una situazione di incapacita' ormai irreversibile, l'obbligo di reiterare all'infinito, ogni sei mesi, una perizia sullo stato di mente dell'imputato si pone in contrasto col principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, comma 2, Cost. Anziche' prendere atto, una volta per tutte, della sostanziale impossibilita' di portare avanti il procedimento nei confronti di un imputato divenuto ormai definitivamente incapace di parteciparvi in modo cosciente, l'art. 72, comma 1, c.p.p. impone una irragionevole protrazione dei tempi del medesimo procedimento, obbligando il giudice e le parti ad adempimenti inutili e gravosi per un numero di volte imprevedibile e, nel caso di imputato non anziano come Giovanni Zizi, verosimilmente assai elevato. Cio' si traduce in una sostanziale violazione del citato principio costituzionale. Il difensore dell'imputato si e' associato al p.m. nel chiedere che il giudice dichiari non manifestamente infondata la questione di costituzionalita'. 3. - Ad un'attenta analisi della prospettazione del p.m. emerge che, in realta', si tratta di due questioni, la seconda delle quali si pone in una prospettiva subordinata rispetto alla prima, che riveste carattere assorbente: infatti, sebbene non menzionato direttamente, appare in primo luogo investito dalla denuncia di incostituzionalita' art. 71, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nel caso di incapacita' irreversibile di partecipare coscientemente al processo, sia dichiarata l'improcedibilita' dell'azione penale. Solo in una prospettiva subordinata, nell'ipotesi in cui non sia ritenuto incostituzionale l'art. 71, comma 1, c.p.p. relativamente ad uno stato di incapacita' irreversibile, viene in gioco il dubbio di costituzionalita' dell'art. 72, comma 1, c.p.p. nella parte sopraindicata. 4. - la questione di costituzionalita' formulata nei termini appena precisati e' anzitutto rilevante nel procedimento nei confronti di Giovanni Zizi. Si deve osservare, in proposito, che, sulla base della documentazione sanitaria acquisita e soprattutto della perizia svolta nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato versa certamente, per infermita' mentale, in uno stato di incapacita' di partecipare in modo cosciente al procedimento. All'accertamento di tale situazione patologica deve conseguire, secondo il sistema delineato dagli artt. 71 e 72 c.p.p., l'avvio di un procedimento incidentale scandito dall'ordinanza di sospensione (art. 71, comma 1) e dalle obbligatorie verifiche semestrali, da espletarsi sempre mediante perizia. Sebbene il termine di sei mesi sia palesemente ordinatorio, non essendo riconnessa dalla legge alcuna sanzione processuale al suo mancato rispetto, e' pacifico che la sospensione disposta ai sensi dell'art. 71 abbia comunque natura transitoria e sia indefettibile una verifica periodica dello stato di mente dell'imputato. Ne', stante l'obbligo generale di osservanza delle norme processuali imposto dall'art. 124 c.p.p., pare conforme alla legge la pura e semplice omissione delle verifiche successive all'ordinanza di sospensione, sul presupposto dell'irreversibilita' dei danni cerebrali riportati dall'imputato. Incidentalmente va rilevato poi che tale omissione, fra l'altro, avrebbe una non lieve valenza a livello disciplinare, anche in considerazione della natura e della concreta gravita' del reato contestato a Zizi, atteso che potrebbe addebitarsi al giudice di non aver fatto quanto previsto dalla legge per verificare la possibilita' di ripresa del procedimento. Inoltre, le verifiche periodiche che trovano il loro presupposto nell'ordinanza di sospensione del procedimento devono essere svolte - secondo il tenore letterale dell'art. 72, comma 1, e il non controverso indirizzo della giurisprudenza di legittimita' (v. Cass., sez. V, sent. 22 giugno 1995 n. 8302, imp. Battaglia) - nelle forme della perizia e quindi con un significativo dispendio di energie processuali per il giudice e per le parti. Pertanto, assume un rilievo decisivo fin dal momento in cui si accerta l'incapacita' dell'imputato di partecipare in modo cosciente al processo il fatto che l'ordinanza che ne prende atto sancisca una mera sospensione del procedimento, pur essendo stata acclarata l'impossibilita' di pervenire ad una decisione di merito per l'incapacita' dell'imputato ed anzi comporti necessariamente le successive verifiche mediante un numero al momento non preventivabile di perizie con cadenza semestrale. Sotto un diverso profilo, la questione appare rilevante perche', allo stato, tenuto conto dell'esito delle indagini, non ricorrono i presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, in presenza dei quali, come sancito dalla clausola di riserva dell'art. 71, comma 1, non deve essere disposta la sospensione del procedimento. Si puo' anzi osservare che l'infermita' di mente dell'imputato, escludendo la sua capacita' di partecipare coscientemente al processo, incide negativamente sulla sua possibilita' di difendersi attraverso allegazioni probatorie in grado di mettere in discussione gli elementi a suo carico gia' acquisiti durante le indagini. D'altra parte, proprio la perizia eseguita all'udienza preliminare ha consentito di accertare che l'infermita' mentale e' sopravvenuta rispetto al fatto in contestazione: e' risultato infatti che Zizi, nel periodo in cui sarebbe stato commesso il peculato, iniziava ad avvertire solo modesti sintomi della malattia e che questa si sviluppo' in modo acuto, tanto da richiedere il ricovero ospedaliero, esclusivamente a partire dall'estate 2001. Non vi e' spazio, dunque, nemmeno per una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilita'. 5. - La questione in esame deve essere ritenuta non manifestamente infondata. Il problema in generale puo' essere impostato partendo da una domanda piuttosto secca: e' compatibile con il principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, comma 2, Cost., la soluzione offerta dagli artt. 71, comma 1, e 72, comma 1, c.p.p. quando si verta in una situazione di incapacita' ormai certamente irreversibile di partecipare in modo cosciente al processo? E', cioe', ragionevole prevedere una mera sospensione del procedimento in presenza di un'acclarata impossibilita' di portarlo avanti, sospensione che pertanto non solo appare di durata illimitata ma anche contraria all'interesse, tutelato dalla norma costituzionale, di garantire all'imputato ed allo Stato tempi certi o comunque non dilatabili a dismisura per la definizione del procedimento? E, qualora non si ritenesse incostituzionale la sospensione in luogo della dichiarazione di improcedibilita', e' rispettosa del principio di ragionevole durata l'obbligatoria iterazione, vagamente autistica, di inutili e costose perizie che, con cadenza semestrale, devono indefettibilmente ripetersi fino alla morte dell'imputato? Diverse considerazioni inducono a dubitare seriamente della costituzionalita', secondo il parametro indicato, dell'istituto della sospensione del procedimento quando si verta in una situazione di incapacita' non reversibile. E' appena il caso, anzitutto, di rilevare che lo stesso concetto di "sospensione" del procedimento e' logicamente correlato ad una situazione temporanea ed e' invece incompatibile con un blocco stabilizzato e non modificabile. In questa prospettiva, il principio costituzionale piu' volte richiamato presuppone necessariamente la possibilita' di definizione del procedimento: la "ragionevole durata" rimanda infatti alla chiusura, alla conclusione dello stesso e non gia' al suo rimanere in piedi per un tempo indefinito, alla sua immutabile pendenza, situazione che si verifica con la sospensione disposta ai sensi dell'art. 71, comma 1, c.p.p. quando l'imputato si trovi in uno stato di incapacita' insuscettibile di remissione. Deriva da questa semplice osservazione che una sospensione del procedimento appare compatibile col principio di ragionevole durata quando sia determinata da eventi eccezionali specificamente previsti dalla legge e, soprattutto, sia contenuta in termini a loro volta ragionevoli. In effetti, come si e' visto in precedenza, la legge delinea la sospensione del procedimento come situazione necessariamente transitoria e prevede una verifica con cadenza semestrale. Ma, nel caso dell'incapacita' irreversibile, si tratta di una transitorieta' solo apparente ed anzi il meccanismo delle verifiche semestrali appare in questa situazione una finzione giuridica che maschera una sospensione in realta' non revocabile. E' evidente allora che una sospensione non suscettibile di revoca perche' connessa a situazioni non modificabili - come e' quella dell'incapacita' di Giovanni Zizi - equivale ad uno stallo di durata indefinita del procedimento e pertanto si pone in contrasto con l'art. 111, Cost. A ben vedere, poi, la sospensione del procedimento disposta ai sensi dell'ad. 71, comma 1, c.p.p. non e' assoluta e non equivale, almeno nella sostanza, ad una situazione di mancanza della procedibilita'. Essa infatti, sempre nel caso di imputato definitivamente incapace, comporta comunque oneri irragionevoli per l'imputato medesimo e per lo Stato: da un lato, la legge prevede la possibilita' del compimento di atti urgenti di natura istruttoria (v. art. 71, comma 4, c.p.p., in relazione all'art. 72, comma 2); dall'altro, proprio l'ordinanza emessa ai sensi del criticato art. 71, comma 1, da' vita al procedimento incidentale scandito dalle perizie semestrali, procedimento che, in caso di incapacita' definitiva, appare paradossale perche' la sua durata e' assolutamente indefinita e, qualora l'imputato sia (come Giovanni Zizi) di eta' non avanzata, e' presumibilmente lunghissima. In entrambe le situazioni, dunque, si giunge di fatto ad un risultato in palese contrasto col principio della ragionevole durata del processo: la perdurante pendenza del procedimento - al di la' della sua sospensione solo a determinati fini - esplica quegli effetti onerosi e pregiudizievoli che la norma costituzionale mira ad evitare. Basti pensare che: l'imputato restera' tale per tutta la vita, essendo pacifico che l'ordinanza di sospensione congela anche i termini di prescrizione del reato; per tutta la vita egli dovra' quindi essere munito di difensore e questi dovra' essere da lui retribuito; in relazione alle eventuali prove urgenti da assumere o alle perizie sullo Stato di mente l'imputato, il difensore o il curatore speciale possono ritenere di dover esplicare attivita' di indagine difensiva o nominare consulenti, il cui onere gravera' sullo stesso imputato; il giudice, fino al decesso dell'imputato, dovra' provvedere alla inutile assunzione di prove "urgenti" che nessuna incidenza potranno avere su un giudizio di merito che non avra' mai luogo e, periodicamente, alla pure inutile iterazione meccanica di adempimenti che comportano un non modesto dispiegamento di energie processuali e finanziarie (nomina del perito; fissazione dell'udienza; notifica degli avvisi alle parti e al difensore; udienza per il conferimento dell'incarico peritale; udienza per l'esame del perito; notifica del provvedimento di conferma della sospensione; liquidazione del compenso al perito e relativo subprocedimento a sua volta caratterizzato da varie notifiche e dall'eventualita' di impugnazioni); in caso di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, gravera' sull'erario una sorta di rendita vitalizia in favore del difensore. Tenuto conto di cio', appare ben piu' conforme al dettato costituzionale l'inquadramento della situazione di incapacita' permanente e irreversibile di partecipare in modo cosciente al processo tra le cause di improcedibilita' dell'azione penale, con la conseguenza che il giudice sarebbe tenuto a dichiararla senza dar vita, mediante l'ordinanza di sospensione, al paradossale procedimento incidentale i cui effetti pregiudizievoli si sono appena illustrati. D'altronde, la dichiarazione di improcedibilita' non impedirebbe, qualora i progressi della scienza medica fossero tali da consentire all'imputato di tornare capace di partecipare coscientemente al processo (situazione che, peraltro, allo stato attuale delle conoscenze, nel caso in esame appare del tutto fantasiosa) e non fossero decorsi i termini di prescrizione del reato, l'esercizio dell'azione penale, secondo quanto previsto in termini generali dall'art. 345, comma 2, c.p.p. Se comunque - contrariamente a quanto sinora sostenuto - dovesse ritenersi compatibile con l'art. 111 Cost., la mera sospensione del processo nel caso di incapacita' irreversibile, i dubbi di costituzionalita', rispetto al medesimo parametro della ragionevole durata, rimangono immutati con riferimento all'art. 72, comma 1, c.p.p. nella parte in cui prevede che il giudice disponga ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato "allo scadere dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima" e poi "a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso". Si e' gia' avuto modo di sottolineare gli effetti perversi del sistema che, ignorando la possibilita' di uno stato di incapacita' duraturo e insuscettibi di remissione, impone l'instaurazione di un subprocedimento che, oltre ad essere inutilmente gravoso per l'imputato e per lo Stato, appare di durata lunga e indefinibile e, per cio' stesso, irragionevole, non potendosi contare nemmeno sulla decorrenza del termine di prescrizione del reato. Pertanto, nei termini sin qui precisati, la questione di costituzionalita' deve essere devoluta all'esame della Corte costituzionale, con sospensione del procedimento in corso.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1, 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 111, comma 2, Cost., dell'art. 71, comma 1, c.p.p. nella parte in cui, in caso di incapacita' irreversibile di partecipare in modo cosciente al procedimento, prevede che questo sia sospeso e non che sia dichiarata l'improcedibilita' dell'azione penale, nonche' dell'art. 72, comma 1, c.p.p., nella parte in cui, sempre in caso di incapacita' irreversibile di partecipare in modo cosciente al procedimento, prevede che il giudice disponga ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato "allo scadere dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima" e poi "a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso"; sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato contumace ed al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cagliari, addi' 8 maggio 2002 Il giudice: Lavena 02C0672