N. 331 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2002

Ordinanza emessa l'8 maggio 2002 dal g.u.p. del tribunale di Cagliari
nel procedimento penale a carico di Zizi Giovanni

Processo  penale  -  Incapacita' irreversibile di partecipare in modo
  cosciente  al procedimento - Sospensione del procedimento - Mancata
  previsione che in tale ipotesi venga dichiarata la improcedibilita'
  dell'azione  penale  Violazione  del  principio  della  ragionevole
  durata del processo.
- Codice di procedura penale, art. 71, comma 1.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.
Processo  penale  -  Incapacita' irreversibile di partecipare in modo
  cosciente  al  procedimento  - Obbligo per il giudice di disporre a
  cadenza  semestrale  ulteriori accertamenti peritali sullo stato di
  mente  dell'imputato  -  Violazione del principio della ragionevole
  durata del processo.
- Codice di procedura penale, art. 72, comma 1.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.
(GU n.28 del 17-7-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Letti  gli  atti  del  proc. 2291/2001 R.N.R. - 6931/2001 GIP nei
confronti di Zizi Giovanni, nato a Nuoro il 18 gennaio 1956, imputato
del  delitto  di  peculato  aggravato  e  continuato,  ai sensi degli
artt. 61 n. 7, 81 cpv. e 314 c.p., commesso in Quartu S. Elena tra il
1  giugno  e  il 30 novembre 1999, difeso d'ufficio dall'avv. Daniela
Lati, del foro di Cagliari;
    Sulla   questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 72
c.p.p.  in  relazione  all'art. 111  della Costituzione sollevata dal
p.m. all'udienza del 10 aprile 2002;

                            O s s e r v a

    1.  - All'esito delle indagini preliminari, il p.m. ha chiesto il
rinvio  a  giudizio  di  Giovanni  Zizi  per  il  delitto di peculato
aggravato  e  continuato, sull'assunto che costui, nella sua qualita'
di  titolare  di  una  ricevitoria  del  Lotto  in  Quartu S. Elena e
incaricato  della  riscossione delle tasse automobilistiche, si fosse
appropriato,  tra  il  1  giugno  e  i1 30 novembre 1999, della somma
complessiva  di  L.  49.802.600, relativa alle tasse automobilistiche
pagate in quel periodo presso il suo esercizio.
    Nel  corso  dell'udienza  preliminare,  in  virtu'  di produzioni
documentali  della difesa, e' emerso che Giovanni Zizi e' attualmente
affetto  da  una  malattia  neurologica  (encefalopatia di Wernicke),
diagnosticata  nel  settembre  2001,  da  cui  sono  derivati marcati
deficit  motori  e cognitivi e una situazione di grave deterioramento
mentale.
    Su  richiesta della difesa, cui si e' associato il p.m., ai sensi
dell'art.  70 c.p.p. e' stata pertanto disposta perizia per accertare
se l'imputato sia in grado di partecipare coscientemente al processo.
    Il  perito  dott.  Giovanni  Cossu,  neurologo  presso l'ospedale
Brotzu  di Cagliari, ha esposto nella relazione scritta e, oralmente,
all'udienza del 10 aprile 2002 che:
        Giovanni   Zizi   e'   attualmente   affetto   da   un  grave
deterioramento  cognitivo,  con  severa compromissione delle funzioni
mnesiche   e   delle   capacita'   di   comprensione,  apprendimento,
astrazione,  critica  e  giudizio,  qualificabile  come  "sindrome di
Korsakoff"  in  esito  all'encefalopatia tossicodismetabolica di tipo
Wernicke diagnosticata nel settembre 2001;
        l'encefalopatia  di  Wernicke  -  caratterizzata  da disturbi
psichici,  oftalmoplegia  e atassia - da' luogo a stato confusionale,
agitazione  psicomotoria e turbe della memoria e puo' condurre ad uno
stato cachettico e finanche al coma e alla morte;
        in  caso di tempestivo approntamento di una terapia adeguata,
la   persona   che   ne   e'   affetta   sviluppa   comunque,   quasi
invariabilmente,   la   sindrome   di  Korsakoff,  caratterizzata  da
disorientamento  nel  tempo  e  nello spazio, disturbi di memoria per
fatti recenti, deficit di attenzione ed apprendimento;
        tale  sintomatologia, dopo un periodo di fluttuazione clinica
di  settimane o mesi, tende a stabilizzarsi e non e' mai suscettibile
di remissione completa;
        il  quadro  encefalopatico conclamato risale, per l'imputato,
all'agosto  2001,  quando  vi  fu  un  brusco  aggravamento delle sue
condizioni cliniche;
        in  precedenza,  dai  primi  mesi  del 1999, vi era stata una
lunga   fase   prodromica   caratterizzata   soprattutto  da  episodi
vertiginosi, in assenza di deficit neurologici e cognitivi;
        la  risonanza  magnetica  nucleare dell'encefalo eseguita nel
settembre   2001   evidenzia  la  grave  degenerazione,  a  carattere
permanente,   dei   nuclei  mammillo-talamici  (che  presiedono  alle
funzioni    mnesiche,    di    apprendimento    e   di   orientamento
spazio-temporale);
        all'esame   obiettivo,   l'imputato   e'  apparso  totalmente
disorientato  nel tempo, parzialmente disorientato nello spazio e nel
riconoscimento  delle  persone; con un deficit evidente della memoria
anterograda  e  marcata  difficolta' nell'apprendere e nel richiamare
nuove informazioni; incapace di eseguire sequenze di ordini semplici;
        tale   situazione   complessiva  consente  di  affermare  che
l'imputato  non  e'  capace  di  partecipare  in maniera cosciente al
processo.
    A   specifica  domanda,  il  perito  ha  ribadito  che  lo  stato
patologico   descritto   e'   assolutamente   irreversibile   perche'
dipendente  da  gravi  danni cerebrali. Nella letteratura scientifica
non  e'  descritto  alcun  caso  di  remissione o miglioramento della
situazione  cognitiva  in  pazienti  con  danni  del  tipo  di quelli
dell'imputato.
    Il  perito  ha  pertanto  radicalmente  escluso che Giovanni Zizi
possa  mai  acquisire,  nel  prosieguo  del  tempo,  la  capacita' di
partecipare coscientemente al processo.
    2. - Sulla  scorta  della  perizia,  il  p.m.  ha  sollevato,  in
relazione   all'art. 111,   comma   2,   Cost.,   la   questione   di
costituzionalita'  dell'art. 72, comma 1, c.p.p., nella parte in cui,
pur  in  presenza  di  uno  stato  irreversibile  di  incapacita'  di
partecipare   coscientemente  al  processo,  impone  che  il  giudice
disponga   ulteriori  accertamenti  peritali  sullo  stato  di  mente
dell'imputato   "allo   scadere   del   sesto  mese  dalla  pronuncia
dell'ordinanza  di  sospensione del procedimento, o anche prima" e "a
ogni  successiva  scadenza  di  sei mesi, qualora il procedimento non
abbia ripreso il suo corso".
    Ad  avviso del p.m., infatti, qualora si verta - come nel caso in
esame  -  in  una  situazione  di  incapacita'  ormai  irreversibile,
l'obbligo di reiterare all'infinito, ogni sei mesi, una perizia sullo
stato di mente dell'imputato si pone in contrasto col principio della
ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, comma 2, Cost.
Anziche'  prendere  atto,  una  volta  per  tutte,  della sostanziale
impossibilita'  di portare avanti il procedimento nei confronti di un
imputato  divenuto  ormai definitivamente incapace di parteciparvi in
modo  cosciente,  l'art. 72, comma 1, c.p.p. impone una irragionevole
protrazione  dei  tempi  del  medesimo  procedimento,  obbligando  il
giudice  e le parti ad adempimenti inutili e gravosi per un numero di
volte imprevedibile e, nel caso di imputato non anziano come Giovanni
Zizi,   verosimilmente   assai   elevato.  Cio'  si  traduce  in  una
sostanziale violazione del citato principio costituzionale.
    Il  difensore  dell'imputato si e' associato al p.m. nel chiedere
che  il giudice dichiari non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita'.
    3. - Ad  un'attenta  analisi della prospettazione del p.m. emerge
che,  in  realta', si tratta di due questioni, la seconda delle quali
si  pone  in  una  prospettiva  subordinata  rispetto alla prima, che
riveste   carattere   assorbente:  infatti,  sebbene  non  menzionato
direttamente,  appare  in  primo  luogo  investito  dalla denuncia di
incostituzionalita'  art. 71, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non
prevede  che,  nel  caso  di incapacita' irreversibile di partecipare
coscientemente   al   processo,   sia  dichiarata  l'improcedibilita'
dell'azione penale. Solo in una prospettiva subordinata, nell'ipotesi
in  cui  non sia ritenuto incostituzionale l'art. 71, comma 1, c.p.p.
relativamente  ad  uno  stato  di incapacita' irreversibile, viene in
gioco  il  dubbio  di costituzionalita' dell'art. 72, comma 1, c.p.p.
nella parte sopraindicata.
    4. - la  questione  di  costituzionalita'  formulata  nei termini
appena   precisati   e'  anzitutto  rilevante  nel  procedimento  nei
confronti di Giovanni Zizi.
    Si   deve   osservare,   in  proposito,  che,  sulla  base  della
documentazione sanitaria acquisita e soprattutto della perizia svolta
nel  corso dell'udienza preliminare, l'imputato versa certamente, per
infermita'  mentale,  in  uno  stato di incapacita' di partecipare in
modo cosciente al procedimento.
    All'accertamento  di  tale situazione patologica deve conseguire,
secondo  il  sistema delineato dagli artt. 71 e 72 c.p.p., l'avvio di
un  procedimento  incidentale  scandito dall'ordinanza di sospensione
(art. 71,  comma  1)  e  dalle  obbligatorie verifiche semestrali, da
espletarsi sempre mediante perizia.
    Sebbene  il  termine di sei mesi sia palesemente ordinatorio, non
essendo  riconnessa  dalla  legge  alcuna sanzione processuale al suo
mancato  rispetto,  e'  pacifico che la sospensione disposta ai sensi
dell'art. 71  abbia  comunque  natura transitoria e sia indefettibile
una  verifica  periodica  dello  stato  di  mente dell'imputato. Ne',
stante  l'obbligo  generale  di  osservanza  delle  norme processuali
imposto  dall'art.  124  c.p.p.,  pare  conforme alla legge la pura e
semplice   omissione  delle  verifiche  successive  all'ordinanza  di
sospensione,   sul   presupposto   dell'irreversibilita'   dei  danni
cerebrali  riportati  dall'imputato.  Incidentalmente va rilevato poi
che  tale  omissione,  fra  l'altro,  avrebbe una non lieve valenza a
livello  disciplinare,  anche  in considerazione della natura e della
concreta  gravita'  del  reato contestato a Zizi, atteso che potrebbe
addebitarsi  al giudice di non aver fatto quanto previsto dalla legge
per verificare la possibilita' di ripresa del procedimento.
    Inoltre,  le verifiche periodiche che trovano il loro presupposto
nell'ordinanza di sospensione del procedimento devono essere svolte -
secondo   il  tenore  letterale  dell'art. 72,  comma  1,  e  il  non
controverso indirizzo della giurisprudenza di legittimita' (v. Cass.,
sez.  V,  sent. 22 giugno 1995 n. 8302, imp. Battaglia) - nelle forme
della  perizia  e  quindi  con  un significativo dispendio di energie
processuali per il giudice e per le parti.
    Pertanto,  assume  un  rilievo decisivo fin dal momento in cui si
accerta  l'incapacita' dell'imputato di partecipare in modo cosciente
al  processo il fatto che l'ordinanza che ne prende atto sancisca una
mera  sospensione  del  procedimento,  pur  essendo  stata  acclarata
l'impossibilita'   di  pervenire  ad  una  decisione  di  merito  per
l'incapacita'  dell'imputato  ed  anzi  comporti  necessariamente  le
successive verifiche mediante un numero al momento non preventivabile
di perizie con cadenza semestrale.
    Sotto  un diverso profilo, la questione appare rilevante perche',
allo  stato,  tenuto conto dell'esito delle indagini, non ricorrono i
presupposti  per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento o di
non  luogo  a  procedere,  in  presenza dei quali, come sancito dalla
clausola  di  riserva dell'art. 71, comma 1, non deve essere disposta
la   sospensione   del  procedimento.  Si  puo'  anzi  osservare  che
l'infermita'  di  mente dell'imputato, escludendo la sua capacita' di
partecipare  coscientemente  al  processo, incide negativamente sulla
sua  possibilita'  di difendersi attraverso allegazioni probatorie in
grado  di  mettere  in  discussione  gli  elementi  a suo carico gia'
acquisiti durante le indagini.
    D'altra   parte,   proprio   la   perizia   eseguita  all'udienza
preliminare  ha  consentito  di accertare che l'infermita' mentale e'
sopravvenuta rispetto al fatto in contestazione: e' risultato infatti
che  Zizi,  nel  periodo  in  cui sarebbe stato commesso il peculato,
iniziava  ad  avvertire  solo  modesti  sintomi  della malattia e che
questa  si  sviluppo'  in modo acuto, tanto da richiedere il ricovero
ospedaliero,  esclusivamente  a  partire  dall'estate 2001. Non vi e'
spazio, dunque, nemmeno per una sentenza di non luogo a procedere per
difetto di imputabilita'.
    5. - La   questione   in   esame   deve   essere   ritenuta   non
manifestamente infondata.
    Il  problema  in  generale  puo' essere impostato partendo da una
domanda  piuttosto  secca:  e'  compatibile  con  il  principio della
ragionevole  durata  del  processo  sancito  dall'art. 111,  comma 2,
Cost.,  la  soluzione offerta dagli artt. 71, comma 1, e 72, comma 1,
c.p.p.  quando  si  verta  in  una  situazione  di  incapacita' ormai
certamente   irreversibile   di  partecipare  in  modo  cosciente  al
processo?
    E',   cioe',  ragionevole  prevedere  una  mera  sospensione  del
procedimento  in  presenza di un'acclarata impossibilita' di portarlo
avanti, sospensione che pertanto non solo appare di durata illimitata
ma    anche    contraria    all'interesse,   tutelato   dalla   norma
costituzionale, di garantire all'imputato ed allo Stato tempi certi o
comunque   non   dilatabili   a  dismisura  per  la  definizione  del
procedimento?
    E,  qualora  non  si ritenesse incostituzionale la sospensione in
luogo  della  dichiarazione  di  improcedibilita',  e' rispettosa del
principio  di ragionevole durata l'obbligatoria iterazione, vagamente
autistica,  di inutili e costose perizie che, con cadenza semestrale,
devono indefettibilmente ripetersi fino alla morte dell'imputato?
    Diverse  considerazioni  inducono  a  dubitare  seriamente  della
costituzionalita', secondo il parametro indicato, dell'istituto della
sospensione  del  procedimento  quando  si verta in una situazione di
incapacita' non reversibile.
    E'  appena il caso, anzitutto, di rilevare che lo stesso concetto
di  "sospensione"  del  procedimento  e' logicamente correlato ad una
situazione  temporanea  ed  e'  invece  incompatibile  con  un blocco
stabilizzato  e non modificabile. In questa prospettiva, il principio
costituzionale  piu'  volte  richiamato presuppone necessariamente la
possibilita' di definizione del procedimento: la "ragionevole durata"
rimanda  infatti  alla  chiusura, alla conclusione dello stesso e non
gia'  al  suo  rimanere  in  piedi  per un tempo indefinito, alla sua
immutabile  pendenza,  situazione  che si verifica con la sospensione
disposta  ai sensi dell'art. 71, comma 1, c.p.p. quando l'imputato si
trovi in uno stato di incapacita' insuscettibile di remissione.
    Deriva  da  questa  semplice osservazione che una sospensione del
procedimento  appare  compatibile col principio di ragionevole durata
quando  sia determinata da eventi eccezionali specificamente previsti
dalla  legge  e,  soprattutto,  sia contenuta in termini a loro volta
ragionevoli.  In  effetti,  come  si e' visto in precedenza, la legge
delinea    la    sospensione   del   procedimento   come   situazione
necessariamente  transitoria  e  prevede  una  verifica  con  cadenza
semestrale. Ma, nel caso dell'incapacita' irreversibile, si tratta di
una  transitorieta'  solo  apparente  ed  anzi  il  meccanismo  delle
verifiche   semestrali  appare  in  questa  situazione  una  finzione
giuridica  che maschera una sospensione in realta' non revocabile. E'
evidente  allora  che  una  sospensione  non  suscettibile  di revoca
perche'  connessa  a  situazioni  non  modificabili  - come e' quella
dell'incapacita'  di Giovanni Zizi - equivale ad uno stallo di durata
indefinita  del  procedimento  e  pertanto  si  pone in contrasto con
l'art. 111, Cost.
    A  ben  vedere,  poi, la sospensione del procedimento disposta ai
sensi  dell'ad.  71,  comma 1, c.p.p. non e' assoluta e non equivale,
almeno   nella   sostanza,   ad  una  situazione  di  mancanza  della
procedibilita'.   Essa   infatti,   sempre   nel   caso  di  imputato
definitivamente  incapace,  comporta comunque oneri irragionevoli per
l'imputato  medesimo  e per lo Stato: da un lato, la legge prevede la
possibilita' del compimento di atti urgenti di natura istruttoria (v.
art. 71,  comma  4,  c.p.p.,  in  relazione  all'art. 72,  comma  2);
dall'altro,   proprio  l'ordinanza  emessa  ai  sensi  del  criticato
art. 71, comma 1, da' vita al procedimento incidentale scandito dalle
perizie   semestrali,   procedimento  che,  in  caso  di  incapacita'
definitiva, appare paradossale perche' la sua durata e' assolutamente
indefinita e, qualora l'imputato sia (come Giovanni Zizi) di eta' non
avanzata, e' presumibilmente lunghissima.
    In  entrambe  le  situazioni,  dunque,  si  giunge di fatto ad un
risultato  in palese contrasto col principio della ragionevole durata
del  processo:  la  perdurante  pendenza del procedimento - al di la'
della  sua  sospensione  solo  a  determinati  fini  - esplica quegli
effetti onerosi e pregiudizievoli che la norma costituzionale mira ad
evitare. Basti pensare che:
        l'imputato  restera' tale per tutta la vita, essendo pacifico
che   l'ordinanza   di   sospensione   congela  anche  i  termini  di
prescrizione del reato;
        per  tutta  la  vita  egli  dovra'  quindi  essere  munito di
difensore e questi dovra' essere da lui retribuito;
        in  relazione alle eventuali prove urgenti da assumere o alle
perizie  sullo  Stato di mente l'imputato, il difensore o il curatore
speciale  possono  ritenere  di dover esplicare attivita' di indagine
difensiva  o  nominare consulenti, il cui onere gravera' sullo stesso
imputato;
        il  giudice, fino al decesso dell'imputato, dovra' provvedere
alla  inutile  assunzione  di  prove  "urgenti" che nessuna incidenza
potranno  avere  su  un giudizio di merito che non avra' mai luogo e,
periodicamente, alla pure inutile iterazione meccanica di adempimenti
che  comportano un non modesto dispiegamento di energie processuali e
finanziarie  (nomina  del  perito;  fissazione dell'udienza; notifica
degli  avvisi  alle parti e al difensore; udienza per il conferimento
dell'incarico  peritale; udienza per l'esame del perito; notifica del
provvedimento   di   conferma  della  sospensione;  liquidazione  del
compenso   al   perito   e   relativo  subprocedimento  a  sua  volta
caratterizzato    da   varie   notifiche   e   dall'eventualita'   di
impugnazioni);
        in  caso  di  ammissione  dell'imputato al patrocinio a spese
dello  Stato,  gravera' sull'erario una sorta di rendita vitalizia in
favore del difensore.
    Tenuto  conto  di  cio',  appare  ben  piu'  conforme  al dettato
costituzionale   l'inquadramento   della  situazione  di  incapacita'
permanente  e  irreversibile  di  partecipare  in  modo  cosciente al
processo  tra le cause di improcedibilita' dell'azione penale, con la
conseguenza  che  il  giudice  sarebbe tenuto a dichiararla senza dar
vita,   mediante   l'ordinanza   di   sospensione,   al   paradossale
procedimento incidentale i cui effetti pregiudizievoli si sono appena
illustrati.  D'altronde,  la  dichiarazione  di  improcedibilita' non
impedirebbe, qualora i progressi della scienza medica fossero tali da
consentire    all'imputato   di   tornare   capace   di   partecipare
coscientemente  al  processo  (situazione  che,  peraltro, allo stato
attuale  delle  conoscenze,  nel  caso  in  esame  appare  del  tutto
fantasiosa)  e  non  fossero  decorsi  i  termini di prescrizione del
reato,  l'esercizio  dell'azione  penale,  secondo quanto previsto in
termini generali dall'art. 345, comma 2, c.p.p.
    Se  comunque - contrariamente a quanto sinora sostenuto - dovesse
ritenersi  compatibile  con l'art. 111 Cost., la mera sospensione del
processo   nel   caso   di  incapacita'  irreversibile,  i  dubbi  di
costituzionalita',  rispetto  al medesimo parametro della ragionevole
durata,  rimangono  immutati  con  riferimento  all'art. 72, comma 1,
c.p.p.  nella  parte in cui prevede che il giudice disponga ulteriori
accertamenti  peritali  sullo  stato  di  mente  dell'imputato  "allo
scadere   dalla   pronuncia   dell'ordinanza   di   sospensione   del
procedimento, o anche prima" e poi "a ogni successiva scadenza di sei
mesi,  qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso". Si e'
gia' avuto modo di sottolineare gli effetti perversi del sistema che,
ignorando  la  possibilita'  di  uno  stato di incapacita' duraturo e
insuscettibi    di   remissione,   impone   l'instaurazione   di   un
subprocedimento   che,   oltre  ad  essere  inutilmente  gravoso  per
l'imputato  e  per lo Stato, appare di durata lunga e indefinibile e,
per  cio'  stesso, irragionevole, non potendosi contare nemmeno sulla
decorrenza del termine di prescrizione del reato.
    Pertanto,   nei  termini  sin  qui  precisati,  la  questione  di
costituzionalita'   deve   essere   devoluta  all'esame  della  Corte
costituzionale, con sospensione del procedimento in corso.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1, 23 legge 11
marzo 1953 n. 87,
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale,  in  relazione  all'art. 111,  comma 2,
Cost.,  dell'art.  71, comma 1, c.p.p. nella parte in cui, in caso di
incapacita'   irreversibile  di  partecipare  in  modo  cosciente  al
procedimento, prevede che questo sia sospeso e non che sia dichiarata
l'improcedibilita' dell'azione penale, nonche' dell'art. 72, comma 1,
c.p.p.,   nella   parte   in  cui,  sempre  in  caso  di  incapacita'
irreversibile  di  partecipare  in  modo  cosciente  al procedimento,
prevede che il giudice disponga ulteriori accertamenti peritali sullo
stato   di   mente   dell'imputato   "allo  scadere  dalla  pronuncia
dell'ordinanza  di sospensione del procedimento, o anche prima" e poi
"a  ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non
abbia ripreso il suo corso";
    sospende   il   procedimento   in  corso  e  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  all'imputato contumace ed al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  venga  comunicata  ai  Presidenti  delle  due Camere del
Parlamento.
        Cagliari, addi' 8 maggio 2002
                         Il giudice: Lavena
02C0672