N. 330 ORDINANZA 1 - 9 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Amministrazione  pubblica - Ministero dei beni culturali e ambientali
  -   Organi   consultivi   -  Riorganizzazione  Prospettata  mancata
  indicazione  di principi e criteri direttivi vincolanti l'esercizio
  della  funzione  delegata  al  Governo  -  Modificazioni del quadro
  normativo,  anteriori  alla  rimessione della questione - Manifesta
  inammissibilita'.
- Legge 29 gennaio 1975, n. 5, art. 2, secondo comma.
- Costituzione, art. 76
(GU n.28 del 17-7-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Giovanni  Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, secondo
comma,  della  legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Conversione in legge, con
modificazioni,  del  d.l.  14 dicembre  1974,  n. 657, concernente la
istituzione  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali),
promosso  con  ordinanza  emessa  il 7 febbraio 2001 dal Consiglio di
giustizia   amministrativa  per  la  Regione  Siciliana  sul  ricorso
proposto  da  P.  F. ed altri contro l'Assessorato regionale dei beni
culturali  ed  ambientali  e  della  pubblica istruzione, iscritta al
n. 28  del  registro  ordinanze  2002  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visti  l'atto di costituzione di P. F. ed altri nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
    Uditi  l'avvocato Salvatore Pensabene Lionti per P. F. ed altri e
l'Avvocato  dello  Stato  Maurizio  Fiorilli  per  il  Presidente del
Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che  il  Consiglio  di  giustizia amministrativa per la
Regione   Siciliana  solleva,  con  ordinanza  del  7 febbraio  2001,
depositata  il  2 novembre  2001  (pervenuta  alla Corte il 3 gennaio
2002),  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo
comma,  della  legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Conversione in legge, con
modificazioni,  del  d.l.  14 dicembre  1974,  n. 657, concernente la
istituzione  del  Ministero  per  i  beni culturali e ambientali), in
riferimento all'art. 76 della Costituzione;
        che, nel giudizio principale, i ricorrenti hanno impugnato il
decreto con il quale l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e
della  pubblica  istruzione  della Regione Siciliana ha dichiarato di
notevole  interesse  pubblico  "la punta orientale della baia di Lido
Rossello,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della
legge  29 giugno  1939,  n. 1497,  e  dell'art. 9,  numeri  4 e 5 del
relativo   regolamento   di   esecuzione",  eccependo,  tra  l'altro,
l'irregolare   composizione  dalla  Commissione  provinciale  per  la
compilazione degli elenchi delle bellezze naturali (infra Commissione
provinciale)  in  occasione  dell'adunanza  che  ha preso in esame le
bellezze naturali oggetto del decreto;
        che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo  e'  "inammissibile ed
infondata"  la  censura  con  la  quale gli appellanti eccepiscono la
"irregolare     composizione"     della    Commissione    provinciale
"relativamente  al  numero  di  esperti presenti", mentre "la mancata
partecipazione  del  sindaco  del comune di Realmonte al procedimento
decisionale  per  l'emanazione  del  provvedimento di imposizione del
vincolo  non  costituisce  violazione  di  legge"  e sarebbe altresi'
"manifestamente    infondata"    la    questione    di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 31  del  d.P.R.  3 dicembre  1975,  n. 805,
sollevata  in  relazione all'art. 128 della Costituzione, nella parte
in  cui  non  include  tra i componenti la Commissione provinciale il
sindaco  del comune in cui ricadono le zone di interesse ambientale e
paesaggistico;
        che, ad avviso del rimettente, l'art. 2, secondo comma, della
legge  29 gennaio  1975,  n. 5,  "nella  parte in cui, attribuendo al
legislatore delegato il potere di riorganizzare gli organi consultivi
del  Ministero dei beni culturali e ambientali" "non fissa i principi
e  i  criteri  direttivi  ai  quali  il  Governo  si  sarebbe  dovuto
attenere",  si  porrebbe  invece  in  contrasto  con  l'art. 76 della
Costituzione;
        che,  ad  avviso  del  giudice  a quo i principi ed i criteri
direttivi  in  materia  di  riorganizzazione e ristrutturazione degli
organi  consultivi  non sarebbero "ricavabili aliunde" e, proprio per
questo,  avrebbero  dovuto essere fissati dalla legge di delegazione,
poiche'  sarebbero  possibili  molteplici  soluzioni  in  materia  di
composizione, quorum struttura e compiti assegnati a questi organi;
        che,  secondo  il  rimettente, la considerazione che il primo
comma  della  norma  censurata  reca  principi  e  criteri  direttivi
specifici  e  puntuali  relativamente  alla  disciplina  degli affari
generali   e   del   personale  rafforzerebbe  il  dubbio  in  ordine
all'illegittimita'  della  disposizione,  dato che "non si comprende"
perche'   identica   modalita'   non   sia   stata   fissata  per  la
riorganizzazione degli organi consultivi;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile e
comunque infondata;
        che,  secondo  la difesa erariale, la Commissione provinciale
per  la  tutela  delle  bellezze  naturali  e  panoramiche,  prevista
dall'art. 2  della  legge  n. 1497 del 1939, e' stata successivamente
regolamentata  dall'art. 31  del  d.P.R.  n. 805  del  1975,  decreto
quest'ultimo  abrogato  dall'art. 17  del  d.P.R.  29 dicembre  2000,
n. 441; l'intera materia dei beni ambientali e' stata disciplinata ex
novo dal d.P.R. n. 441 del 2000 e dal d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368,
il quale ha soppresso il Ministero per i beni culturali ed ambientali
ed  ha  istituito  il  Ministero per i beni e le attivita' culturali;
l'art. 166  del  d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ha, infine, abrogato
la legge n. 1497 del 1939;
        che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe, quindi,
inammissibile  per  difetto  di  rilevanza,  in quanto riguarda norme
abrogate,  e, nel merito, sarebbe comunque infondata, dal momento che
l'art. 2  della  legge  n. 5  del  1975,  al  terzo comma, stabilisce
principi  e  criteri  direttivi concernenti anche le norme emanate ai
sensi del secondo comma;
        che  nel  giudizio si sono altresi' costituiti gli appellanti
nel  processo principale chiedendo, in linea principale, che la Corte
dichiari  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 31, sesto comma,
del  d.P.R.  n. 805  del  1975  e, in subordine, che la questione sia
accolta,  sulla  scorta di argomentazioni sostanzialmente coincidenti
con quelle svolte dal rimettente.
    Considerato  che,  anteriormente  all'ordinanza di rimessione, il
d.lgs.  29 ottobre  1999,  n. 490  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative  in  materia  di  beni  culturali  e  ambientali, a norma
dell'articolo  1  della legge 8 ottobre 1997, n. 352), con l'art. 166
ha  abrogato  la  legge  29 giugno 1939, n. 1497, recando una diversa
disciplina dei beni soggetti a tutela e fissando, altresi', una nuova
composizione  della  Commissione  provinciale (art. 140), che vede la
partecipazione, tra gli altri, dei "sindaci dei comuni interessati";
        che,  inoltre,  l'art. 17 del d.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441
(Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni
e  le  attivita'  culturali)  ha  abrogato,  tra gli altri, il d.P.R.
3 dicembre  1975, n. 805, ed in precedenza - sempre in data anteriore
all'ordinanza  di  rimessione - il d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, in
luogo  del  Ministero per i beni culturali e ambientali, ha istituito
il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
        che,  nonostante  le  modificazioni  del  complessivo  quadro
normativo  di  riferimento,  nel  quale  si  inscrive la questione di
legittimita' costituzionale, siano anteriori alla data dell'ordinanza
di rimessione, esse non risultano prese in considerazione dal giudice
a  quo  il quale non ha conseguentemente valutato se possano incidere
sui profili di rilevanza della questione;
        che, secondo un indirizzo consolidato nella giurisprudenza di
questa  Corte,  in  mancanza  di  ogni argomentazione al riguardo, la
questione  sollevata  deve  pertanto essere dichiarata manifestamente
inammissibile  (tra  le molte, ordinanze n. 148 del 2001 e n. 523 del
2000).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, secondo comma, della legge
29 gennaio  1975,  n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del
d.l.   14 dicembre  1974,  n. 657,  concernente  la  istituzione  del
Ministero per i beni culturali e ambientali), sollevata dal Consiglio
di  giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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