N. 341 ORDINANZA 8 - 12 luglio 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Giustizia amministrativa - Regione Siciliana - Sezione stralcio per il Consiglio di giustizia amministrativa Composizione - Omessa previsione della designazione, da parte della giunta regionale, della meta' dei componenti - Mancata conversione in legge del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.L. 18 maggio 2001, n. 179, art. 1. - Statuto Regione Siciliana, art. 21, terzo comma.(GU n.28 del 17-7-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 (Disposizioni urgenti per
accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai
Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana ed al Consiglio di Stato,
nonche' per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura
dello Stato), promosso con ricorso della Regione Siciliana,
notificato il 13 giugno 2001, depositato in cancelleria il 18
successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2001.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che la Regione Siciliana, con ricorso notificato il
13 giugno 2001 e depositato il successivo 18 giugno, ha sollevato, in
via principale, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1
del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 (Disposizioni urgenti per
accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai
Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana ed al Consiglio di Stato,
nonche' per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura
dello Stato), poiche' a dire della ricorrente Regione, tale norma,
non prevedendo la designazione, da parte della Giunta regionale, di
alcuni tra i componenti della Sezione stralcio per il Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, lederebbe le
prerogative statutarie della Regione stessa;
che la ricorrente Regione deduce la violazione del decreto
legislativo 6 maggio 1948, n. 654, modificato ed integrato dal d.P.R.
5 aprile 1978, n. 204, recante "Norme per l'esercizio nella Regione
Siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato",
sottolineando che, in analogia a quanto da esso previsto, con
particolare riferimento all'art. 2, ultimo comma, della normativa
teste' citata, le disposizioni del decreto-legge impugnato avrebbero
dovuto prevedere la designazione, da parte della Giunta regionale,
della meta' dei componenti della Sezione stralcio per il Consiglio di
giustizia amministrativa;
che la Regione deduce un ulteriore profilo di illegittimita'
nella violazione dell'art. 21, terzo comma, dello statuto della
Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
recante "Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana"),
poiche' il Presidente della Regione, non avendo partecipato alla
seduta del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2001, nella quale e'
stato approvato il decreto-legge impugnato, non ha potuto evidenziare
il carattere di specialita' dell'organo di giustizia amministrativa
siciliana, con conseguente violazione del principio di leale
collaborazione che, secondo l'orientamento della Corte
costituzionale, e' alla base dei rapporti tra Stato e Regioni.
Considerato che il decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179
(Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle
controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali,
al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ed
al Consiglio di Stato, nonche' per l'organizzazione della Corte dei
conti e dell'Avvocatura dello Stato) non e' stato convertito in legge
entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come
risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del
19 luglio 2001, e che non risultano essersi prodotti effetti, non
essendo ne' iniziata l'attuazione delle previste sezioni stralcio,
ne' intervenuta sanatoria: non sussistono, quindi, rapporti giuridici
da regolare;
che pertanto deve essere dichiarata la manifesta
inammissibilita' della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio
2001, n. 179 (Disposizioni urgenti per accelerare la definizione
delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi
regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana ed al Consiglio di Stato, nonche' per l'organizzazione
della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato), sollevata, in
riferimento all' art. 21, terzo comma, dello statuto della Regione
Siciliana dalla stessa Regione con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
02C0726