MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 luglio 2002 

Obbligatorieta'  per  i  non aderenti delle regole per la pesca delle
acciughe, adottate dalla Associazione produttori pesca di Ancona soc.
coop.  a r.l., in Ancona, ai sensi del regolamento 104/2000, art. 7 e
del  regolamento  1886/2000,  cosi'  come  modificato dal regolamento
1812/2001.
(GU n.167 del 18-7-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    per la pesca e l'acquacoltura
  Visto  il  regolamento  (CE) 104/2000 del Consiglio delle Comunita'
europee  del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  Visto  in  particolare  l'art.  7 del suddetto regolamento relativo
all'estensione   ai   non  aderenti  delle  regole  di  produzione  e
commercializzazione adottate da un'organizzazione di produttori;
  Visto  il  regolamento  (CE)  1886/2000, modificato dal regolamento
(CE)  1812/2001,  recanti  modalita'  di applicazione del regolamento
104/2000;
  Vista   l'istanza   in   data   13 febbraio   2002   con  la  quale
l'Associazione produttori pesca di Ancona soc. coop. a r.l., con sede
in   Ancona,   ha   chiesto,   ai  sensi  dei  suddetti  regolamenti,
l'estensione  ai  non  aderenti  di  talune regole per la pesca delle
acciughe nella zona compresa tra il compartimento marittimo di Pesaro
ed il compartimento marittimo di Pescara;
  Considerato   che   la  documentazione  presentata  dalla  suddetta
Associazione  a  sostegno  dell'istanza  di estensione risulta essere
conforme a quanto previsto dall'art. 4 del regolamento 1886/2000;
  Considerato  che  l'attivita'  di  produzione e commercializzazione
della   Associazione   richiedente  risponde  ai  requisiti  previsti
dall'art. 1 del regolamento 1812/2001;
  Ritenuto  opportuno  accogliere  l'istanza  di  estensione  ai  non
aderenti di talune regole adottate dalla Associazione medesima;
                              Decreta:
  Ai  sensi  del  regolamento  104/2000,  art.  7  e  del regolamento
1886/2000  cosi' come modificato dal regolamento 1812/2001, sono rese
obbligatorie per i non aderenti le seguenti regole per la pesca delle
acciughe  adottate dalla Associazione produttori pesca di Ancona soc.
coop. a r.l., con sede in Ancona:
    specie   interessata   all'estensione   delle   regole:   acciuga
(Engraulis    Spp.);    qualita':    extra,    a   dimensione: 2-3-4;
presentazione: intero;
    il  campionamento dovra' essere effettuato dagli esperti nominati
dall'O.P. come previsto dall'art. 12 del regolamento 2406/96;
    l'imballo dovra' essere in legno 30x50x8;
    l'etichettatura  del prodotto dovra' essere effettuata in base al
regolamento (CE) 2065/2001;
    il  prodotto  dovra'  essere  refrigerato  sia  a  bordo che alla
vendita;  le  barche che non sono provviste a bordo di un impianto di
produzione   del  ghiaccio  o  impianti  simili,  dovranno  imbarcare
obbligatoriamente il ghiaccio prima della battuta di pesca;
    rispetto dei seguenti prezzi di ritiro comunitari:

=====================================================================
   Specie acciuga   |  Qualita' extra   |  Dimensione   |  Euro/kg
=====================================================================
         "          |         "         |       2       |    0,87
         "          |         "         |       3       |    0,73
         "          |         "         |       4       |    0,30

  Al  di sotto di questi prezzi il prodotto dovra' essere ritirato al
fine  dell'ottenimento  dell'aiuto al riporto (con una tolleranza del
10% per difetto o per eccesso);
  Sistema di pesca "volante": catture massime ammissibili (per barca)
per quattro giornate di pesca (dal lunedi' al giovedi' salvo recupero
il venerdi):
    lunedi': 2 tons;
    lunedi' + martedi': 4 tons;
    lunedi' + martedi' + mercoledi': 6 tons;
    lunedi' + martedi' + mercoledi' + giovedi': 8 tons.
  Sistema di pesca a "circuizione":
    contingenti  di  cattura:  seimila  casse di acciughe al mese per
imbarcazione. Sono previste due giornate di fermo settimanale (sabato
e domenica);
    zona interessata: area compresa tra il compartimento marittimo di
Pesaro e il compartimento marittimo di Pescara;
    durata: un anno dalla data della presente decisione.
      Roma, 2 luglio 2002
                                       Il direttore generale: Tripodi