AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

Contratto collettivo nazionale di lavoro di interpretazione autentica
degli  articoli  5  e  12  del  CCNL II biennio economico 2000-2001 -
dell'area  della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8
giugno 2000
(GU n.174 del 26-7-2002)

In data 12 luglio 2002 alle ore 10, pressa la sede dell'ARAN ha avuto
luogo l'incontro tra:

l'ARAN:

nella persona dell'Avv. GUIDO FANTONI - Presidente (Firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:


Organizzazioni sindacali            Confederazioni sindacali
CGIL MEDICI (Firmato)                    CGIL (Firmato)
FED. CISL MEDICI COSIME (Firmato)        CISL (Firmato)
FED. MEDICI aderente alla UIL (Fimato)  UIL  (Firmato)
CIVEMP (SIVEMP - SIMET) (Firmato)
FESMED (Acoi, Anmco, Augoi, Sumi,
 Sedi, Femepa, Anmdo) (Firmato)
UMSPED (Aroi, Aipac, Snr) (Firmato)
CIMO ASMD (Firmato)
ANAAO ASSOMED (Firmato)                   COSMED (Firmato)
ANPO (Firmato)


Al  termine  della  riunione,  le parti suindicate hanno sottoscritto
l'allegato  CCNL  sulla  interpretazione autentica degli artt. 5 e 12
del CCNL - Il biennio economico 2000-2001 - dell'area della dirigenza
medica  e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000 nel testo che
segue:
    Premesso  che  il giudice del lavoro del tribunale di Pordenone -
sezione  lavoro  -,  in  relazione al ricorso del dott. Gustavo Mazzi
contro  l'azienda  ospedaliera  "Santa  Maria  degli  Angeli"  (causa
iscritta  al  R.G.  n.  416/01), nella seduta del 1 febbraio 2002, ai
sensi  dell'art.  64  del  decreto  legislativo  n.  165 del 2001, ha
ritenuto  che  per potere definire la controversia di cui al giudizio
e' necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente
l'interpretazione  autentica  degli  articoli  5  e  12 del CCNL - Il
biennio  economico  2000-2001  -  dell'area  della dirigenza medica e
veterinaria  del  SSN  stipulato  l'8 giugno  2000,  in  relazione al
mancato   riconoscimento   al   ricorrente,   ai   fini  del  computo
dell'esperienza   professionale   maturata   per   la  corresponsione
dell'indennita'  di  esclusivita',  del  periodo di servizio prestato
presso  l'INPS di S. Dona' di Piave, in qualita' di assistente medico
di ruolo a tempo pieno.
    Tenuto  conto  che  l'art.  118  del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 384 del 1990, nel periodo in cui erano ancora previste
le   classi  e  gli  scatti  di  anzianita'  al  personale  medico  e
veterinario consentiva in caso di trasferimento o vincita di concorso
la possibilita' di ricostruire la "carriera" economica dei dipendenti
sulla  base  dell'anzianita'  di  servizio purche' maturata presso le
amministrazioni ed enti indicati in modo tassativo negli articoli 24,
25  e  26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979
nonche' negli enti locali;
    Ritenuto,  ai  fini  della  richiesta  interpretazione,  di dover
verificare  se  il  servizio  prestato dal ricorrente nel 1987 presso
l'INPS rientri o meno tra quelli previsti dalle norme sopracitate;
    Che,  in  particolare  solo  l'art.  24,  comma 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 761 del 1979, in applicazione delle
norme  transitorie  della  legge  n.  833  del  1978,  consentiva  la
riconoscibilita'  dei servizi prestati dal personale anteriormente al
passaggio alle unita' sanitarie locali presso gli enti mutualistici e
previdenziali limitatamente alle funzioni trasferite alle stesse;
    Tenuto  presente  che  il servizio prestato dal ricorrente presso
l'INPS nel 1987 non e' tra quelli salvaguardati dall'art. 24 comma 1,
in  applicazione delle norme transitorie della legge n. 833 del 1978,
per  essere  stato  ivi  prestato in epoca successiva all'istituzione
delle  UU.SS.LL.  ed  essendo  il  passaggio  al  servizio  sanitario
nazionale avvenuto per effetto di concorsi;
    Considerato  che  la  tipologia di servizio in esame, non essendo
menzionata in nessuna delle altre fattispecie previste dagli articoli
24,  25  e  26,  non  poteva  dar  luogo  al riconoscimento economico
previsto dall'art. 118 del decreto del Presdiente della Repubblica n.
384 del 1990;
    Che a tal fine non possono essere invocate ne' le norme di delega
per  la  disciplina  del  personale  transitato alle UU.SS.LL. di cui
all'art.  47 della legge n. 833 del 1978 ne' l'art. 75 della medesima
legge  in  quanto  inconferenti  rispetto  alla  riconoscibilita' del
servizio  in  questione,  regolata  da  apposite norme tassativamente
applicabili  ed, in particolare, dirette solo a regolare il passaggio
degli  enti  confluiti alle unita' sanitarie locali, situazione nella
quale   non   versava   il  ricorrente  assunto  dall'INPS  in  epoca
successiva;
    Che  per  le  stesse  ragioni  non puo' essere invocato l'art. 13
della  legge  n.  222  del  1984  che,  pur  che estendendo ai medici
previdenziali,  tra  cui quelli dell'INPS, gli istituti normativi dei
medici  del  SSN,  non  per  questo rende equiparabili i servizi resi
presso  detti  enti  al  servizio prestato presso le unita' sanitarie
locali,  ai  fini  della  ricostruzione  economica della carriera, in
mancanza  nell'ordinamento  di  queste  ultime di una esplicita norma
permanente che ne consenta il riconoscimento.
    Tenuto conto che in entrambi gli articoli 5, comma 3, e 12, comma
3,   del   CCNL   in   oggetto  si  fa  riferimento,  al  fine  della
corresponsione   dell'indennita'   di   esclusivita',  all'esperienza
professionale  maturata  per  il  servizio  effettuato nel SSN, senza
soluzione di continuita' "anche se prestato in aziende o enti diversi
del  comparto"  intendendo  per aziende ed enti diversi dalle aziende
sanitarie ed ospedaliere tutti quelli ricompresi nel comparto sanita'
ai sensi del CCNQ del 2 giugno 1998;
    Considerato che nella linea di continuita' storica delle norme e'
corretto  considerare  riconoscibili  ai fini dell'applicazione degli
articoli  5  e  12 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico,
solo  quei  servizi  indicati  nell'art.  118 e gia' utilizzati dalle
aziende ai fini dell'attribuzione delle classi e degli scatti sino al
definitivo  superamento  di  tale automatismo avvenuto con decorrenza
31 dicembre  1996  per  effetto  dell'art. 47 del CCNL del 5 dicembre
1996.
    Tutto quanto sopra premesso le parti concordano l'interpretazione
autentica  richiesta dal giudice del lavoro in ordine agli articoli 5
e  12  del  CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico 2000 - 2001
nel testo che segue:
                               Art. 1.
    1. Ai sensi degli articoli 5 e 12 del CCNL 8 giugno 2000, secondo
biennio  economico 2000 - 2001 ed al fine del computo dell'esperienza
professionale  per la corresponsione dell'indennita' di esclusivita',
viene  considerata  valida esclusivamente quella maturata in qualita'
di  dirigente del SSN, senza soluzione di continuita', presso aziende
o enti del comparto sanita' di cui al CCNQ del 2 giugno 1998.
    2. Nell'esperienza  professionale  di  cui  al comma 1, nel senso
indicato  nella  premessa,  sono compresi i servizi gia' riconosciuti
agli  effetti economici della carriera in virtu' dell'ex art. 118 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, disapplicato
dall'entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996.