COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

COMUNICATO

Determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002
(GU n.174 del 26-7-2002)

  Il  comune  di  San  Pietro  in  Casale  (provincia  di Bologna) ha
adottato,  il  20  dicembre  2001  e il 27 dicembre 2001, le seguenti
deliberazioni   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1. Di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura del 6 per mille.
    2. Di differenziare l'aliquota come segue:
      a) Al 4,3 per mille per abitazione principale come disciplinata
dalla  legge  e  dall'art. 12 comma 1, 4 e 5 del regolamento comunale
I.C.I;
      b) al 4,5 per mille per:
        immobili  gia' dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto
non  utilizzati,  per  i quali sia in atto l'intervento di recupero -
agevolazione  per  un  massimo  di  tre  anni  a  decorrere dall'anno
successivo a quello effettivo d'inizio dei lavori (art. 10, comma 4 -
Regolamento comunale I.C.I.);
        immobili  posseduti  da esercenti (commercianti ed artigiani)
nei  quali  svolgono  l'attivita',  penalizzati  economicamente dalla
protratta   chiusura  al  traffico  per  lavori  di  oltre  sei  mesi
(agevolazione  rapportata  al  periodo  dell'anno  in cui si realizza
l'interruzione) (art. 10, comma 4 - Regolamento comunale I.C.I.);
        immobili  classificati al gruppo D/1 - D/7 - D/8, interamente
posseduti  da imprese che aprono l'attivita' nel comune di San Pietro
in  Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere dal mese di apertura
dell'attivita) (art. 10, comma 4 - Regolamento comunale I.C.I.);
        terreni  agricoli sui quali viene realizzato un intervento di
riequilibrio  ecologico  (agevolazione  per  anni  cinque a decorrere
dall'anno  di  realizzazione  dell'intervento)  (art.  10,  comma 4 -
Regolamento comunale I.C.I.);
        abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di 1o
grado  (agevolazione  da  applicarsi per gli effettivi mesi durante i
quali si verifica tale situazione);
        immobili  posseduti  ed utilizzati da imprese commerciali che
aprono  l' attivita' nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione
per 60 mesi a decorrere da quello di apertura);
      c) al 7 per mille per le abitazioni non locate e non utilizzate
stabilmente,  come  definite  all'art.  12,  commi  2,  3  e  6 - del
Regolamento comunale I.C.I.
    3.  Di  stabilire,  per  l'anno  2002,  l'esonero  dal  pagamento
dell'I.C.I.  per  le  ONLUS  secondo  quanto  previsto all'art. 4 del
Regolamento  delle  entrate  e  per le abitazioni locate a seguito di
convenzione sottoscritta con l'amministrazione comunale (agevolazione
per l'intera durata della convenzione);
    4.  Di  stabilire  che  i  contribuenti,  per se' e per gli altri
contitolari,   interessati   alle   riduzioni  di  aliquota  dovranno
presentare  apposita  istanza,  pena  l'esclusione,  entro  i termini
previsti  per  la  consegna  della dichiarazione di variazione I.C.I.
Anno 2002.
    (Omissis).
  la  detrazione  per l'abitazione principale anno 2002 viene elevata
ad Euro 120,00.
    (Omissis).