AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 16 luglio 2002 

Problemi relativi alla certificazione di qualita' aziendale a seguito
della  sostituzione delle norme UNI EN ISO 9001/2/3 edizione 1994 con
le  norme  UNI  EN  150  9001:2000 ed alla certificazione di qualita'
aziendale dei consorzi stabili. (Determinazione n. 15/2002).
(GU n.176 del 29-7-2002)

                            IL CONSIGLIO
                        Considerato in fatto:
  In  materia  del  possesso  della  certificazione  del  sistema  di
qualita'  aziendale  oppure  degli elementi significativi e correlati
del  sistema  di  qualita'  aziendale  previsto dall'art. 8, comma 4,
lettera  e),  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109  e successive
modificazioni  e  dall'art.  4,  comma  1, del decreto del Presidente
della   Repubblica  25 gennaio  2000,  n.  34  sono  stati  richiesti
all'Autorita'  ulteriori  chiarimenti  rispetto a quelli gia' forniti
con il punto 11 della determinazione n. 56/2000, con il punto 8 della
determinazione  n.  6/2001,  con la determinazione n. 21/2001 nonche'
con   il   punto   6   del   comunicato   della   segreteria  tecnica
dell'Autorita',  prot.  n. 27467/01/segr. del 15 maggio 2001 e con il
punto  1 del comunicato della segreteria tecnica dell'Autorita' prot.
n. 41932/01/segr. del 26 luglio 2001.
  I quesiti riguardano:
    a) gli  effetti che ha sulla qualificazione la sostituzione delle
norme in materia di certificazione della qualita' UNI EN ISO 2001/2/3
edizione 1994 con le norme UNI EN ISO 9001:2000;
    b) le modalita' ed i criteri per il rilascio della certificazione
di  qualita'  aziendale  o  della  dichiarazione  del  possesso degli
elementi  significativi e correlati del sistema di qualita' aziendale
ai consorzi stabili;
    c) se  sia  o  non sia obbligatorio rilasciare le attestazioni di
qualificazioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e
3  del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, nel caso
positivo,  se il momento in cui deve essere attestato il possesso del
requisito  e'  quello  della firma del contratto tra SOA ed impresa o
quello del rilascio dell'attestazione di qualificazione.
  In particolare e' stato sottolineato che il consorzio stabile - nel
caso  si qualifichi, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente
della   Repubblica   n.  34/2000,  sulla  base  delle  qualificazioni
possedute  dai consorziati (e cio' deve avvenire sicuramente, in base
alle  vigenti norme, al momento della prima qualificazione oppure, in
base   alla   nuova  disposizione  contenuta  nel  disegno  di  legge
"Disposizioni  in  materia di infrastrutture e trasporti" in corso di
approvazione, a regime) - potrebbe qualificarsi in una classifica che
prevede  l'obbligo  del  possesso  della  certificazione  di qualita'
aziendale oppure degli elementi significativi e correlati del sistema
di  qualita' aziendale mentre le proprie consorziate sono qualificate
per  classifiche  per le quali non vi e' questo obbligo. Il consorzio
stabile  d'altra  parte  non  e'  un soggetto che svolge direttamente
attivita'  imprenditoriale. Tale attivita' e' quasi sempre svolta dai
propri consorziati.
  Su  i  quesiti l'Autorita' ha richiesto gli avvisi del Sincert, che
sono  stati espressi con note del 22 e 24 maggio 2002, nonche' quelli
dei  firmatari  dei  protocolli d'intesa. Sulla base di questi avvisi
l'Autorita' svolge le seguenti:
                     Considerazioni in diritto:
  Va    preliminarmente    precisato   che   la   transizione   delle
certificazioni   di   sistemi  di  gestione  per  la  qualita'  (SGQ)
rilasciate  sulla  base  della  norma ISO 9001/2/3 edizione 1994 alle
certificazioni  rilasciate sulla base della nuova norma ISO 9001:2000
e'  regolata  dalle  disposizioni  emesse  in  ambienti  EA (European
Cooperation  for  Accreditation)  e  IAF (International Accreditation
Forum) che sono state recepite dal Sincert.
  Ai sensi dei suddetti accordi il Sincert ha stabilito che:
    a) tutti  gli organismi di certificazione accreditati dal Sincert
per   il   rilascio   di  certificazioni  di  SGQ  devono  conseguire
l'estensione dell'accreditamento alle certificazioni alla nuova norma
ISO  9001:2000  entro il 31 ottobre 2002; in difetto l'accreditamento
SGQ verra' sospeso e ripristinato solo ad estensione ottenuta;
    b) a  far  tempo  dal  9 gennaio  2002  nessun certificato di SGQ
rilasciato  sulla  base delle norme ISO 9001/2/3 edizione 1994 potra'
riportare   una  data  di  scadenza,  direttamente  o  indirettamente
esplicitata, posteriore al 14 dicembre 2003;
    c) a  far tempo dal 31 gennaio 2003 non possono essere rilasciati
rinnovi  di certificazioni pre-esistenti o nuove certificazioni sulla
base delle precedenti norme ISO 9001/2/3 edizione 1994.
  Per  quanto  riguarda il problema della qualificazione dei consorzi
stabili occorre, in primo luogo, tenere conto che questi sono diversi
dai   raggruppamenti   temporanei   di   imprese  e,  come  affermato
dall'Autorita'   nella   determinazione   n.   6/2001,   sono  invece
assimilabili  alle  altre  figure  consortili  (consorzi  fra imprese
cooperative  e  consorzi  fra imprese artigiane) previste dalla legge
11 febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni le quali sono
tradizionalmente qualificate ex se e per ius receptum e, pertanto, ad
essi   non   si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alla  delibera
dell'Autorita' n. 139 del 15 maggio 2002 che si riferisce ai suddetti
raggruppamenti temporanei di imprese.
  In  secondo luogo va considerato che la qualificazione dei consorzi
stabili sulla base delle vigenti norme puo' avvenire, come illustrato
nella  determinazione  n.  6/2001,  secondo  due  modalita': ai sensi
dell'art. 18, commi 3, 9 e 13 e ai sensi dell'art. 20 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000  e,  cioe'  sulla base dei
requisiti   posseduti   dal   consorzio   oppure   sulla  base  delle
qualificazioni  dei  propri  consorziati.  In  questo secondo caso la
classifica  della  qualificazione  del consorzio in ogni categoria e'
determinata   in   base  alla  somma  delle  classifiche  dei  propri
consorziati.  Non  vi  e'  alcuna  norma che si riferisca al possesso
della  certificazione  di  qualita'  aziendale  o  alla  presenza  di
elementi significativi e correlati del sistema di qualita'.
  In base alle suddette disposizioni e' certo che si deve riconoscere
al  consorzio  stabile  il  possesso della certificazione di qualita'
aziendale  o  la  presenza  di elementi significativi e correlati del
sistema  di  qualita'  qualora  essi siano posseduti direttamente dal
consorzio.  Ma  sempre  in  base  alle  suddette disposizioni si deve
ritenere che tale riconoscimento spetta al consorzio stabile anche se
questi  requisiti  non siano in suo possesso ma siano in possesso dei
propri consorziati. In tal caso si possono verificare tre ipotesi:
    a) tutte le imprese consorziate sono in possesso dei requisiti;
    b) almeno la meta' delle imprese consorziate sono in possesso dei
requisiti;
    c) una   sola  delle  imprese  consorziate  e'  in  possesso  dei
requisiti.
  A parte l'ipotesi di cui alla lettera a) in cui risulta pacifico il
riconoscimento  del  requisito  al  consorzio, per stabilire in quale
altro   caso  spetti  il  riconoscimento,  va  tenuto  conto  che  la
certificazione  SGQ non prevede graduatorie e, quindi, non e' diversa
per  una  impresa la cui attestazione prevede una classifica II (euro
516.457)  oppure  una classifica VIII (oltre euro 15.493.707). Di qui
si  puo' ritenere che il principio in base al quale la qualificazione
del  consorzio  stabile  e'  ottenuta  sulla  base  della somma delle
qualificazioni   possedute   dai   propri   consorziati   porta  come
conseguenza  che  si  possa  riconoscere  ad  un consorzio stabile il
possesso  della  certificazione  SGQ o degli elementi significativi e
correlati  del  sistema  di  qualita'  qualora  almeno uno dei propri
consorziati possegga tali requisiti.
  Inoltre  si  precisa  che  siccome  il  riconoscimento ha carattere
costitutivo,  cioe'  la qualita' puo' essere riconosciuta solo quanto
e' concluso il procedimento previsto dalle specifiche norme ISO ed e'
stata   rilasciata   la  certificazione  SGQ,  non  appare  possibile
ammettere alle gare i consorzi stabili sulla base della dimostrazione
di  avere  presentato la domanda di certificazione ad un organismo di
certificazione accreditato nel settore EA 28 nonche' di aver superato
con  esito  positivo  l'esame  della documentazione e le verifiche di
conformita'  di  tutti  gli  elementi  del  sistema di gestione della
qualita' gestione (organizzazione, risorse, processi, misurazioni).
  Per   quanto   riguarda   l'obbligo  o  meno,  nel  rilascio  delle
attestazioni   di   qualificazioni,   di  osservare  quanto  disposto
dall'art. 4, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n.  34/2000  la  testuale  previsione  di  tale  obbligo non richiede
ulteriori   notazioni,  salvo  di  richiamare  le  cadenze  temporali
dell'allegato   "B"   del   suddetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  34/2000. Le disposizioni fanno ritenere, inoltre, che
il  momento  in  cui  tale  obbligo  diventa  operativo e' quello del
rilascio  dell'attestazione.  Nel caso, quindi, di sottoscrizione del
contratto  tra  una  SOA  ed  una  impresa  in un momento in cui tale
obbligo  non  era esistente ma l'attestazione viene rilasciata quando
tale  obbligo  e'  venuto in evidenza, questa potra' essere concessa,
logicamente per le classifiche in cui tale obbligo sussiste, soltanto
se  l'impresa  e'  in possesso di tali requisiti. Per tale aspetto va
poi  sottolineato  che  non  puo'  essere  accolto il suggerimento di
rilasciare  l'attestazione  anche in assenza di tali requisiti con la
indicazione  che l'attestazione puo' essere impiegata soltanto per le
gare  di  importo  in  cui  non  e'  necessario  il  possesso di tale
requisito  in  quanto  cio' sarebbe contrario alle disposizioni prima
citate.
  In base alle considerazione svolte si deve concludere che:
    a) i  certificati  di  SGQ rilasciati sulla base delle precedenti
norme  ISO 9001/2/3 edizione 1994 hanno validita' fino al 14 dicembre
2003;
    b) le   attestazioni  di  qualificazione  rilasciate  sulla  base
dell'incremento  convenzionale  premiante  di  cui  all'art.  19, del
decreto   del   Presidente   della  Repubblica  34/2000,  scadono  il
14 dicembre 2003;
    c) le   imprese  che  fossero  in  possesso  di  attestazioni  di
qualificazione  con  data  di  scadenza  oltre  il  14 dicembre 2003,
qualora   non   abbiano  rinnovato  il  loro  certificato  SGQ  o  la
dichiarazione  della  presenza  di elementi significativi e correlati
del  sistema  di qualita' sulla base delle nuove norme ISO 9001:2000,
dovranno  richiedere  alla  SOA  che  ha rilasciato l'attestazione di
qualificazione  una  modifica  di  questa  in  modo  che non sia piu'
riportata  l'indicazione  del possesso del certificato SGQ ed in modo
che  categorie  e  classifiche  siano  quelle attribuibili in assenza
dell'incremento convenzionale premiante e dei suddetti requisiti;
    d) le   modifiche   di   cui  alla  precedente  lettera  c)  sono
considerate ai fini del corrispettivo "variazioni minime" di cui alla
lettera b) dello schema allegato alla determinazione n. 40/2000;
    e) le  SOA  possono riconoscere ad un consorzio stabile - sia nel
caso  che la qualificazione avvenga ai sensi dell'art. 18, commi 3, 9
e  13,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e sia
nel  caso  che avvenga ai sensi dell'art. 20 del suddetto decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.  34/2000  -  il  possesso  della
certificazione  SGQ  o  della  presenza  di  elementi significativi e
correlati del sistema di qualita' di cui all'art. 8, comma 4, lettera
e), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e
dall'art.  4,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio  2000, n. 34, qualora tali requisiti siano in possesso del
consorzio oppure siano in possesso di almeno uno dei consorziati;
    f) le  SOA,  fatto  salvo  la  validita'  delle  attestazioni  di
qualificazione  rilasciate  prima  delle  cadenze  temporali  di  cui
all'allegato  "B"  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
34/2000,  non  possono  rilasciare attestazioni di qualificazioni con
classifiche  pari o superiore a quelle per le quali e' necessario, in
base   alle   suddette   cadenze   temporali,   il   possesso   della
certificazione  SGQ  o  della  presenza  di  elementi significativi e
correlati  del  sistema di qualita', qualora tali requisiti non siano
in possesso delle imprese;
    g) il  momento  in  cui  l'obbligo  di  cui  all'art. 8, comma 4,
lettera  e),  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109  e successive
modificazioni  e  dall'art.  4,  comma 1,  del decreto del Presidente
della  Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, viene in evidenza e' quello
della data di rilascio dell'attestazione di qualificazione.
    Roma, 16 luglio 2002
                                                 Il presidente: Garri