MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Linee guida relative alla disciplina igienico-sanitaria in materia di
utilizzazione  dei  materiali  e  sottoprodotti  derivanti  dal ciclo
produttivo    e    commerciale    delle   industrie   agro-alimentari
nell'alimentazione animale.
(GU n.180 del 2-8-2002)

    I   sottoprodotti  e  gli  scarti  edibili  derivanti  dal  ciclo
produttivo   e  commerciale  dell'industria  agro-alimentare  possono
essere  destinati,  nel  rispetto  delle specifiche norme tecniche ed
igienico-sanitarie, all'alimentazione zootecnica.
    Tale  assetto  sostanzialmente omogeneo in tutti i Paesi europei,
in  quanto  supportato da disposizioni comuni di matrice comunitaria,
in  materia  mangimistica,  fa  si che i materiali in questione, alle
condizioni sopra specificate, qualora vi sia una espressa volonta' da
parte  del  produttore,  possano  essere  impiegati  in alimentazione
animale.
    Cio'  e'  espressamente  previsto  dalla  direttiva  n.  96/25/CE
relativa  alla  circolazione  delle materie prime per mangimi, cui e'
stata  data  attuazione, nel nostro Paese, con il decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 360, che fornisce un elenco, seppur non esaustivo,
delle  materie  prime  per  mangimi,  tra  le  quali  sono  inclusi i
sottoprodotti dell'industria agro-alimentare.
    I  materiali  e  i sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e
commerciale   dell'industria   agro-alimentare   non  possono  essere
esclusi,  a priori, dalla definizione di rifiuto, quindi dal campo di
applicazione   della   direttiva   n.  75/442/CEE,  modificata  dalla
direttiva  91/156/CEE,  e  attuata  in Italia con decreto legislativo
5 febbraio   1997,   n.   22,   solo   perche'  suscettibili  di  una
riutilizzazione  economica,  neanche  nel  caso in cui tali materiali
abbiano specifiche caratteristiche merceologiche.
    In  base  alla  definizione  di cui all'art. 1 della direttiva n.
75/442/CEE  e' definito rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui
il  detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi",
ivi   compresi   i   sottoprodotti   e   gli   scarti  dell'industria
agro-alimentare,  che  vengono  quindi  assoggettati  alla disciplina
specifica sui rifiuti nel caso in cui esiste l'obbligo o la manifesta
volonta' da parte del produttore/detentore di disfarsene.
    I  materiali  ed  i  sottoprodotti  derivanti  dalle  lavorazioni
dell'industria  agro-alimentare sono "materie prime per mangimi" ove,
in  presenza  dei requisiti igienico-sanitari, esista la volonta' del
produttore di volerli utilizzare nel ciclo alimentare zootecnico.
    In  tal  caso  i  suddetti  materiali  non sono assoggettati alla
normativa   sui  rifiuti,  bensi'  alle  disposizioni  relative  alla
produzione  e  commercializzazione  degli alimenti per animali e, nel
caso  di  prodotti  di  origine  animale  o contenenti costituenti di
origine  animale,  anche  alle  norme  sanitarie  vigenti  in materia
(decreto legislativo n. 508/1992).
    Si    ritiene,   pertanto,   necessario   che   nel   "piano   di
auto-controllo"  dello  stabilimento  produttore,  sia  presente  una
sezione relativa alla gestione dei sottoprodotti.
    La  produzione  di mangimi composti a partire dai materiali e dai
sottoprodotti   derivanti   dal   ciclo   produttivo   e  commerciale
dell'industria  agro-alimentare,  utilizzati come materie prime, deve
essere  autorizzata  ai sensi di quanto previsto all'art. 5, legge n.
281/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.
    In particolare, la produzione di mangimi composti per autoconsumo
aziendale, a partire dalle summenzionate materie prime, ancorche' non
assoggettata  dalla  vigente normativa ad alcun regime autorizzativo,
deve  essere comunque conforme a quanto previsto ai sensi del decreto
ministeriale  11 maggio  1998,  n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni.
    Gli  stabilimenti  che  utilizzano  dette  materie  prime  per la
produzione   di   mangimi   composti  contenti  taluni  additivi  e/o
premiscele  di  additivi,  sia per l'immissione in commercio, sia per
autoconsumo  aziendale,  devono  in  ogni  caso essere riconosciuti o
registrati ai sensi del decreto legislativo n. 123/1999.
    L'autorita' sanitaria competente attiva ogni necessaria vigilanza
e  gli idonei controlli al fine di verificare che dette materie prime
siano in ogni caso di qualita' sana, leale e mercantile.
    L'effettiva   destinazione   per   l'alimentazione   animale   e'
comprovata  da  un accordo di tipo formale (contratto) o, nel caso di
forniture occasionali, dalla documentazione fiscale.
    In  assenza  delle  suddette garanzie sull'effettiva destinazione
all'alimentazione  animale,  i  materiali e i sottoprodotti derivanti
dal  ciclo  produttivo  e  commerciale  dell'industria agroalimentare
dovranno essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti.
    Nonostante le considerazioni di cui sopra, peraltro gia' espresse
dal  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio con nota
protocollo   n.  8052/R.B0/01/C  del  7 agosto  2001  indirizzata  al
Ministero  della  salute  ed  al Ministero delle politiche agricole e
forestali, permane tuttora uno stato di incertezza tra gli operatori.
    A  tale  proposito,  in attesa di un eventuale atto normativo che
fornisca una maggiore regolamentazione ed un ulteriore chiarimento in
materia,  e'  stata  interpellata  la  Commissione  tecnica  mangimi,
istituita  dall'art.  9  della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che in
data  5 dicembre  2001 ha incaricato un "gruppo di lavoro" interno di
redigere un documento di approfondimento sull'argomento.
    Il  documento  che  segue  prende  in  considerazione  le diverse
tipologie   di   prodotti  dell'industria  agro-alimentare  destinati
all'alimentazione  animale,  nonche'  i criteri e le modalita' per il
relativo impiego.
1. Prodotti e sottoprodotti dell'industria agroalimentare.
    La  legislazione  nazionale  e  comunitaria,  pur fornendo alcuni
elenchi  di  mangimi  semplici o materie prime per mangimi, chiarisce
piu'  volte  che  si  tratta  di  elenchi  non  esaustivi e che altri
prodotti, non compresi nei predetti elenchi, possono essere destinati
all'alimentazione degli animali.
    Tutti  i  prodotti utilizzati debbono comunque essere di qualita'
sana,  leale  e  mercantile, non devono presentare tenori in sostanze
indesiderabili superiori ai massimi previsti (direttiva n. 1999/29/CE
e  successive  modifiche)  e  non  devono essere compresi nell'elenco
degli  "ingredienti  di  cui  e'  vietato  l'impiego  negli  alimenti
composti   per   animali"   (decisione  n.  91/516/CEE  e  successive
modificazioni).
    Il  decreto  legislativo  n.  360  del 7 agosto 1999, recepimento
della  direttiva  n.  96/25/CE  del  Consiglio  del  29 aprile  1996,
riguardante la "circolazione delle materie prime per mangimi", che ha
lo  scopo, come viene precisato dalla stessa direttiva, di assicurare
un'efficace  protezione della salute umana e degli animali, definisce
"materie  prime  per  mangimi"  ovvero  "mangimi semplici" "i diversi
prodotti  di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi
o   conservati,   nonche'   i   derivati  della  loro  trasformazione
industriale,   come   pure   le  sostanze  organiche  o  inorganiche,
comprendenti  o  no  additivi,  destinati  ad  essere  impiegati  per
l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o
previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure
come supporto di premiscele".
    I   sottoprodotti   ed   i   materiali  derivanti  dall'industria
agro-alimentare   sono   compresi  nell'elenco  non  esclusivo  delle
principali  materie  prime per mangimi, di cui all'allegato II, parte
A,  capo II del succitato decreto n. 360/1999 e, in ottemperanza alle
disposizioni in esso previste, possono essere immesse in circolazione
solo   se   sul   documento   di   accompagnamento   o  se  del  caso
sull'imballaggio,   sul  recipiente  o  sull'etichetta  fissata  allo
stesso,  compaiono,  tra  l'altro,  l'espressione  "materia prima per
mangimi",   la  denominazione  di  tale  materia  prima,  nonche'  le
indicazioni  di determinati tenori analitici (amido, proteina grezza,
sostanze  grasse  grezze, ceneri, etc.) previsti per ciascuna materia
prima considerata.
    E'  obbligatorio  inoltre  aggiungere l'indicazione del nome o la
ragione  sociale  e  l'indirizzo  del responsabile dell'immissione in
circolazione.
2. Prodotti    per    l'alimentazione    umana    diretta,    avviati
  all'alimentazione animale per motivi non sanitari.
    Qualora un prodotto alimentare originariamente destinato all'uomo
venga  avviato  all'alimentazione  animale e' da considerarsi a tutti
gli  effetti  materia  prima per mangimi, anche durante il trasporto,
purche' venga mantenuto in condizioni idonee di conservazione.
    In questa categoria rientrano:
      a) Prodotti alimentari per i quali non e' stato ancora superata
la data di scadenza.
      b) Prodotti  alimentari  di  cui  al  punto  a)  con difetti di
fabbricazione o di confezionamento.
      c) Prodotti   alimentari   di   cui   al   punto  a)  destinati
all'alimentazione  umana avviati all'alimentazione animale per motivi
commerciali (eccedenze, andamento del mercato, ecc.).
    Per  quanto  riguarda  specificatamente  i  prodotti  di  origine
animale  ricadenti  nelle  tre categorie sopra citate - fatti salvi i
divieti  relativi  all'alimentazione  degli  animali  allevati per la
produzione di derrate alimentari, stabiliti dalle norme di protezione
nei   confronti   delle   encefalopatie   spongiformi   trasmissibili
(regolamento  n.  999/2001/CE  successive  modificazioni) - rientrano
nell'ambito di applicazione delle norme sanitarie per l'eliminazione,
la  trasformazione  e  l'immissione  sul mercato dei sottoprodotti di
origine  animale, attualmente contenute nella direttiva n. 90/667/CEE
del Consiglio cui e' stata data attuazione, in Italia, con il decreto
legislativo n. 508/1992.
    E'  opportuno  precisare,  inoltre,  che  le  norme  di carattere
generale  riguardanti  l'alimentazione  degli  animali  (decisione n.
91/516/CEE e successive modifiche) vietano l'impiego come ingredienti
negli   alimenti   composti  per  animali  dei  prodotti  provenienti
dall'industria agro-alimentare tuttora provvisti di imballaggio.
    Tuttavia   la   preventiva  rimozione  dell'imballaggio  consente
l'utilizzazione  degli  stessi  prodotti nella produzione dei mangimi
composti, includendoli cosi', tra le materie prime per mangimi.
    L'operazione   di   sconfezionamento   puo'   essere   effettuata
direttamente  presso  il  produttore,  presso  l'acquirente  o presso
un'azienda specializzata.
3. Prodotti  destinati  all'alimentazione  umana  diretta  che  hanno
superato la data di scadenza.
    I  prodotti  alimentari  la  cui  data  di  scadenza  indicata in
etichetta     risulti    superata,    possono    essere    utilizzati
nell'alimentazione  degli  animali  come  materie  prime  per mangimi
secondo  quanto  illustrato  al  punto  2,  del presente documento, a
condizione  che il servizio veterinario della unita' sanitaria locale
competente  per  territorio  non  ne  escluda  l'uso  sulla  base  di
valutazioni  diverse (di carattere igienico sanitario) dalla semplice
verifica della data di scadenza riportata in etichetta.