MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMUNICATO

Autorizzazioni  al  rilascio  di  certificazioni  CE  sugli ascensori
secondo la direttiva 95/16/CE
(GU n.180 del 2-8-2002)

    Con  decreto  ministeriale del direttore generale per lo sviluppo
produttivo  e  la competitivita' dell'8 luglio 2002, visto il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30 aprile  1999,  n.  162,  visto
altresi'  la  direttiva  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  esaminate la domanda e la
relativa  documentazione  presentata,  l'organismo  sotto indicato e'
autorizzato,  a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto,
ad  emettere  certificazione  CE  secondo gli allegati alla direttiva
95/16/CE elencati:
      Reggio  Controlli  S.r.l.,  via  Petrarca  n.  6 - 42100 Reggio
Emilia:
        allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
        allegato VI: esame finale;
        allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
    L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di
emissione del decreto.

    Con  decreto  ministeriale del direttore generale per lo sviluppo
produttivo e la competitivita del 9 luglio 2002, visto il decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, visto altresi' la
direttiva    del    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  esaminate la domanda e la
relativa  documentazione  presentata,  l'organismo  sotto indicato e'
autorizzato,  a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto,
ad  emettere  certificazione  CE  secondo gli allegati alla direttiva
95/16/CE elencati:
      I.C.I.M. S.p.a., piazza Diaz n. 2 - 20123 Milano:
        allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
        allegato VI: esame finale;
        allegato VIII: garanzia qualita' prodotti (modulo E);
        allegato IX: garanzia qualita' totale componenti (modulo H);
        allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);
        allegato  XII:  garanzia  qualita' prodotti per gli ascensori
(modulo E);
        allegato   XIII:   garanzia  qualita'  totale  dell'ascensore
(modulo H);
        allegato XIV: garanzia qualita' produzione (modulo D).
    L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di
emissione del decreto.