UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 10 luglio 2002 

Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 5463).
(GU n.181 del 3-8-2002)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore,
emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche
ed integrazioni;
  Considerata l'opportunita' di aggiungere un nuovo comma all'art. 30
del  citato  statuto,  al  fine  di  prevedere la possibilita' di non
disattivare  dipartimenti  ed  istituti  che scendono al di sotto dei
requisiti  minimi  previsti  per  la loro sussistenza, ma per i quali
esista  una  solida  e  riconosciuta  tradizione  scientifica  e/o di
ricerca;
  Viste  le  delibere  del  senato accademico integrato nell'adunanza
dell'11 febbraio    2002   e   del   consiglio   di   amministrazione
nell'adunanza del 12 febbraio 2002;
  Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico integrato
nell'adunanza del 28 aprile 2002, ai fini della modifica statutaria;
  Vista   la  delibera  adottata  dal  consiglio  di  amministrazione
nell'adunanza del 30 maggio 2002;
  Preso atto del parere favorevole alla modifica proposta, comunicato
dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'Universita'  e della ricerca -
servizio  per  l'autonomia  universitaria e gli studenti, ufficio I -
con nota del 4 luglio 2002, prot. n. 2497;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Nel   titolo   III  "Strutture  didattiche,  di  ricerca,  di  alta
specializzazione   e   di   assistenza   sanitaria",   dello  statuto
dell'Universita'  cattolica  del  Sacro  cuore,  emanato  con decreto
rettorale  24 ottobre  1996  e  successive modificazioni, all'art. 30
"Dipartimenti  e Istituti" dopo il comma 3 viene inserito il seguente
nuovo  comma:  "3-bis.  Qualora il numero dei docenti afferenti ad un
dipartimento  o  ad  un  istituto  risulti inferiore al numero minimo
previsto   dai   precedenti   commi,  l'istituto  o  il  dipartimento
confluisce  in  altri  gia'  esistenti  su  delibera del consiglio di
amministrazione,  sentito  il  senato accademico. Nel caso in cui non
risulti  possibile la confluenza, il rettore, con proprio decreto, ne
dispone  la  soppressione  previo  parere del senato accademico e del
consiglio  di  amministrazione.  Il  consiglio  di  amministrazione -
sentito  il  senato  accademico  -  puo'  autorizzare  per un periodo
determinato  e  comunque  non  superiore  ad  un  anno accademico, il
mantenimento  in  vita  di dipartimenti o istituti che non soddisfino
tali  requisiti,  tenuto  conto della loro rilevanza scientifica o di
ricerca.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Milano, 10 luglio 2002
                                                Il rettore: Zaninelli