DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2002 

Ripartizione  delle  risorse  finanziarie  previste  dall'art. 15 del
decreto-legge  30 gennaio  1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30 marzo  1998, n. 61, e dall'art. 45, comma 1, tab. 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
(GU n.183 del 6-8-2002)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.
6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
concernente  misure  urgenti  in  favore delle zone terremotate delle
regioni Marche ed Umbria;
  Visto  l'art. 45, comma 1, tabella 2, della legge 28 dicembre 2001,
n.  448,  concernente  il  finanziamento  dei programmi di intervento
nelle regioni Marche ed Umbria;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
3 giugno  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  131  del
7 giugno  1999, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie
previste  dall'art.  15  del  decreto-legge  30 gennaio  1998,  n. 6,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e
dall'art.  50,  comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre
2001,  n.  265, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie
previste  dall'art.  15  del  decreto-legge  30 gennaio  1998,  n. 6,
convertito,  con  modificazione,  dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e
dall'art.  50,  comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 300, del
28 dicembre 2001, concernente la ripartizione delle ulteriori risorse
finanziarie  previste dall'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
dall'art.  54,  comma  1, tabella 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488  e  dall'art.  144,  comma  1, tabella 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
  Considerato  che occorre procedere all'ulteriore ripartizione delle
risorse  finanziarie  tra le regioni Marche ed Umbria d'intesa con il
dipartimento  della  protezione  civile  al  fine  di  assicurare  la
prosecuzione  degli  interventi  per  la ricostruzione conseguente la
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
  Vista  la nota n. 10454 del 1 luglio 2002 con la quale i presidenti
delle  regioni Marche ed Umbria, sulla base delle intese raggiunte in
data 6 maggio 1999 con il dipartimento della protezione civile, hanno
confermato   la  percentuale  di  ripartizione  delle  disponibilita'
finanziarie previste dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Considerato  che  la  definitiva  quantificazione  dei costi per la
ricostruzione   puo'  essere  oggetto  di  ulteriori  approfondimenti
tecnico-amministrativi  legati  alla  particolare  complessita' degli
interventi;
  Ritenuto di accogliere la proposta delle regioni Marche ed Umbria;
                              Decreta:
  Le  risorse  finanziarie previste dall'art. 45, comma 1, tabella 2,
della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  vengono ripartite in: 65%
regione Umbria e 35% regione Marche.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2002

                                               Il Presidente
                                         del Consiglio dei Ministri
                                                 Berlusconi