MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 18 luglio 2002 

Abilitazione all'istituto "Centro studi Martha Harris" ad istituire e
ad   attivare   nella   sede   periferica   di   Bologna   corsi   di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.
(GU n.186 del 9-8-2002)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
                       e gli affari economici

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  ottobre  1994  con  il  quale
l'Istituto  "Centro  studi  Martha  Harris"  e'  stato autorizzato ad
attivare  corsi  di formazione in psicoterapia nella sede di Firenze,
per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'Istituto  "Centro  studi Martha
Harris" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di
specializzazione  in  psicoterapia relativamente alla sede periferica
di Bologna;
  Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto,
espresso  dalla  commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 21 giugno 2002;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dallo  Istituto sopra indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella  riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con
nota n. 459 del 22 maggio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11  dicembre  1998,  n. 509, l'Istituto "Centro studi Martha
Harris" e' abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica
di  Bologna  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui al titolo II del
regolamento  stesso,  successivamente alla data del presente decreto,
corsi   di   specializzazione  in  psicoterapia  secondo  il  modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per  ciascun  anno  e'  pari a quindici unita' e, per l'intero
ciclo, a sessanta unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 luglio 2002
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona